Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 4 settembre 1978, n. 18
Titolo:Modificazione del sesto comma dell’art. 1 della legge regionale 3.5.1976, n. 7 e del quarto comma dell’art. 3 della legge regionale 20.1.1978, n. 4.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 settembre 1978, n. 40)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

Il sesto comma dell'art. 1 della L.R. 3.5.1976, n. 7, ed il quarto comma dell'art. 3 della L.R. 20.1.1978, n. 4 sono così modificati:
"Al personale inquadrato ai sensi delle disposizioni che precedono è riconosciuta, agli effetti dell'applicazione dell'art. 26 della legge regionale 27.5.1974, n. 12, nella fascia funzionale di inquadramento, una anzianità convenzionale secondo le percentuali di seguito elencate, per i servizi resi alle dipendenze della Regione, dello Stato, di enti pubblici:
- 100 per cento per i servizi prestati in carriere o qualifiche corrispondenti o superiori alla qualifica funzionale regionale di inquadramento;
- 75 per cento per i servizi resi in carriere o qualifiche corrispondenti alla qualifica funzionale regionale immediatamente inferiore a quella di inquadramento;
- 50 per cento per i servizi prestati nelle altre carriere di qualifica.


Art. 2

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, pari a L. 200 milioni per l'anno 1978, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 1100301 del bilancio del detto anno che presenta sufficiente disponibilità.
Per gli anni successivi, si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico del capitolo corrispondente.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.