Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1978, n. 19 |
Titolo: | Contributi alle cooperative di garanzia per il credito alle imprese artigiane. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 25 ottobre 1978, n. 47) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | COOPERAZIONE |
Materia: | Cooperazione extragricola |
Note: | Abrogata dall'art. 8, l.r. 17 marzo 1982, n. 10. |
Sommario
Art. 1 (Contributo in conto capitale)
Art. 2 (Contributo in conto interessi)
Art. 3 (Procedure per ottenere il contributo in conto interessi)
Art. 4 (Disposizioni comuni)
Art. 5
Art. 6 (Disposizioni finanziarie)
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 2 (Contributo in conto interessi)
Art. 3 (Procedure per ottenere il contributo in conto interessi)
Art. 4 (Disposizioni comuni)
Art. 5
Art. 6 (Disposizioni finanziarie)
Art. 7
Art. 8
Art. 9
La Regione Marche concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia esistenti e di quelle che si costituiscono dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Il contributo è fissato in L. 30 mila per ogni nuovo socio iscritto alla cooperativa purchè abbia effettivamente versato almeno tre quote del capitale sociale.
La domanda per ottenere il contributo è presentata dalle cooperative alla Giunta regionale.
La Regione concorre al pagamento degli interessi sui crediti di esercizio accordati agli artigiani che svolgono la loro attività nel territorio regionale e risultano iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane di cui alla vigente legislazione.
Il contributo è concesso solo per le operazioni di credito di esercizio che siano state garantite dalle fidejussioni prestate dalle cooperative di garanzia.
Il contributo è concesso fino a 4 milioni e per la durata stabilita nelle convenzioni con gli istituti di credito ed è corrisposto fino al limite del 50 per cento del tasso risultante dalle convenzioni stipulate tra le cooperative di garanzia e le banche, e comunque non oltre l'8 per cento annuo, in relazione alle operazioni praticate da istituti di credito operanti nella Regione a decorrere dal 28.1.1978; la determinazione del contributo è effettuata dalla Giunta regionale.
Per le operazioni di credito di esercizio praticate da istituti operanti nella Regione nel periodo 1.1.1978 - 27.1.1978, si applicano le norme del successivo comma.
Il contributo di cui al precedente comma è concesso fino a L. 3.500.000 e per la durata massima di 24 mesi ed è corrisposto fino ad un massimo dell'8 per cento annuo in relazione a operazioni di credito di esercizio praticate da istituti operanti nella regione.
Sono escluse dai contributi di cui al presente articolo le operazioni che godano di altri contributi in conto interessi.
Le domande per la concessione del contributo in conto interessi, rivolte al Presidente della Regione, devono essere presentate alle cooperative di cui i singoli artigiani sono soci.
Le cooperative inoltrano alla Regione copia del verbale del consiglio di amministrazione dal quale risulti la concessione della garanzia fidejussoria, corredata dalla richiesta del contributo regionale da parte dell'artigiano e dal conteggio predisposto dagli istituti bancari.
La Giunta regionale sulla base della documentazione trasmessa dalle cooperative artigiane di garanzia, delibera la concessione del contributo, con preferenza per l'artigianato di produzione, e ne dà notizia agli istituti bancari che accordano il prestito e alle cooperative interessate.
La liquidazione dei contributi avviene in base al rendiconto fornito dalle cooperative artigiane di garanzia.
Il pagamento viene effettuato direttamente a favore degli istituti bancari concedenti i prestiti.
Le cooperative trasmettono alla Regione i dati attinenti il numero delle aziende e l'entità dei crediti garantiti secondo la classificazione settoriale e territoriale adottata nell'ambito del sistema informativo regionale.
I contributi di cui alla presente legge sono concessi dalla Giunta regionale alle cooperative costituite con almeno cinquanta soci.
Le cooperative devono essere costituite e regolate secondo lo Statuto tipo approvato con D.M. 12.2.1959 e successive modificazioni e devono uniformare il loro statuto alle norme di cui al successivo art. 5.
Possono ottenere i contributi anche le cooperative che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui al comma precedente o che, nel caso di cooperative esistenti, apportino modifiche ai loro statuti rendendoli difformi dallo statuto tipo, purchè gli statuti o le modifiche siano espressamente approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Gli uffici competenti della Regione richiedono alle cooperative tutta la documentazione che ritengono necessaria per valutare la esistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi.
Le cooperative artigiane di garanzia che intendono usufruire dei contributi della presente legge devono uniformare i propri statuti anche alle seguenti disposizioni:
a) del consiglio di amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia fanno parte di diritto due membri nominati dalla Regione;
b) la Regione nomina il Presidente del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;
c) in caso di scioglimento della società , i fondi che risultino disponibili alla fine delle liquidazioni, dopo il pagamento di tutte le passività , dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici a scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. La Regione, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento avrà la facoltà di disporre la destinazione della somma predetta.
Il consiglio regionale esercita le funzioni di cui alle lettere a) e b); la Giunta regionale esercita le funzioni di cui alla lettera c).
L'autorizzazione di spesa stabilita dalla legge 1.3.1977, n. 7 in L. 400 milioni per l'anno 1978 e in L. 400 milioni per l'anno 1979 è ridotta a L. 200 milioni per l'anno 1978 ed a L. 200 milioni per l'anno 1979.
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 e 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di L. 1.100 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al precedente comma del presente articolo, sono iscritte, per l'anno 1978, a carico del cap. 1612302 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il 1978 con la denominazione "Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio alle imprese artigiane" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 1.100 milioni.
Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede:
a) mediante riduzione di L. 700 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700101 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali" partita n. 14, elenco 4 del bilancio per l'anno 1978;
b) mediante riduzione di L. 200 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700102 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali finanziate con il fondo ex art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281", partita n. 1, elenco n. 5 del bilancio per l'anno 1978;
c) mediante riduzione di L. 200 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 2612701 del bilancio per l'esercizio 1978 per effetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa stabilita con l'articolo 6 della presente legge.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- 16 gennaio 1974, n. 3;
- 14 aprile 1975, n. 11;
- 28 luglio 1976, n. 21;
- 10 dicembre 1976, n. 34;
- 13 giugno 1977, n. 22.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.