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Atto:LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1979, n. 5
Titolo:Delega alle province delle attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasporti di merci. D.P.R. 24.7.1977, n. 616.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 gennaio 1979, n. 1)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

Le funzioni amministrative di cui al secondo comma, lett. b), dell’art. 96 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono delegate alle province con decorrenza dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Nell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell’albo provinciale degli autotrasportatori di merci, le province osservano le disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, nel D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 32 e le direttive statali e regionali.
Ogni provincia affida ad un proprio ufficio i compiti istruttori relativi alle funzioni delegate.
Al fine precipuo di garantire l’efficienza e la funzionalità del servizio, nonché la semplicità delle procedure, il presidente della giunta regionale emana, ai sensi del quinto comma dell’articolo 59 dello Statuto, le direttive generali cui devono attenersi gli enti delegati anche sulla base delle norme contenute nel D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 32.
La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.
Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene ad atti obbligatori o sottoposti a termini fissi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

Art. 3

Per il finanziamento degli oneri relativi all’esercizio delle funzioni delegate per effetto dell’articolo 1 della presente legge è autorizzata, per l’anno 1978, la spesa di lire 4 milioni; l’entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte:
a) per l’anno 1978, a carico del capitolo 1222209 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, con la denominazione “Assegnazione di fondi alle province per le spese relative all’esercizio delle deleghe delle funzioni amministrative riguardanti l’attività istruttoria per la tenuta dell’albo provinciale degli autotrasportatori di merci" con la dotazione di competenza e di cassa di lire 4 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Le disponibilità di cui al precedente comma sono ripartite annualmente tra le province con deliberazioni della giunta regionale, sentita la sezione regionale dell’associazione delle province italiane.
Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo, si provvede:
a) per l’anno 1978, mediante riduzione, per l’importo di lire 4 milioni, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700202 “Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del detto anno;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dell’incremento della somma che sarà assegnata alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all’articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato con l’articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 356.