Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 novembre 1998, n. 37
Titolo:Interventi in materia di riproduzione animale.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 novembre 1998, n. 95)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale

Sommario





1. Al fine di valorizzare il proprio patrimonio zootecnico, la Regione disciplina il funzionamento e l'articolazione dei centri per la selezione genetica e il miglioramento delle produzioni zootecniche, in attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del d.m. 13 gennaio 1994, n. 172, e successive modificazioni ed integrazioni.


1. Il servizio di interesse pubblico della riproduzione animale è articolato in:
a) centri di valutazione genetica dei riproduttori;
b) centri di produzione di materiale seminale per la fecondazione artificiale e strumentale e per la produzione e raccolta di embrioni;
c) centri di supporto dell'attività selettiva;
d) centri di conservazione e valorizzazione delle popolazioni autoctone di interesse domestico.

2. I centri di cui alla lettera a), comma 1, sono gestiti dalle Associazioni nazionali di specie o razza sotto il controllo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
3. I centri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono gestiti dai soggetti autorizzati dalla Regione ai sensi della vigente normativa in materia, in collaborazione con le rispettive Associazioni nazionali di specie e razza, nonché con gli enti di gestione delle aree protette, ove costituiti, per quanto riguarda i centri di cui alla lettera d).
4. Al fine di favorire la gestione razionale dei centri di cui al comma 1 e delle attività di selezione e miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, nonché l'uniformità degli indirizzi e delle scelte tecniche e gestionali e l'efficienza e la qualità del servizio, sono affidate alle associazioni regionali degli allevatori, mediante apposite convenzioni che la Giunta regionale è autorizzata a stipulare entro il 30 novembre 1998, le funzioni di programmazione e coordinamento delle attività svolte dai centri e delle attività di assistenza tecnica a favore degli stessi.


1. Per il funzionamento dei centri previsti all'articolo 2, comma 3, la Regione concede, a favore dei soggetti gestori, un contributo finanziario del 50 per cento per l'adeguamento, la trasformazione e il miglioramento delle strutture dei centri per l'acquisizione di tecnologie destinate al miglioramento genetico. Sono ammesse al finanziamento anche le attività relative al miglioramento del patrimonio genetico con un aiuto del 40 per cento per l'acquisto di riproduttori maschi e un aiuto del 30 per cento per le spese di mantenimento annualmente riconosciute dalla Regione.
2. Sono ammissibili le spese per gli adeguamenti strutturali richiesti dalle normative in materia, per l'acquisto di attrezzature e di nuove tecnologie, nonché per la gestione dei centri stessi.
3. Per l'attività di cui all'articolo 2, comma 4, è concesso, a favore delle associazioni regionali degli allevatori, un contributo pari a lire 150 milioni annui per le spese necessarie alla realizzazione del progetto pluriennale, articolato per stralci annuali e non finanziate da altre istituzioni pubbliche.
4. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di concessione e di liquidazione dei contributi, nonché le modalità di vigilanza e controllo sulla corretta attuazione dei programmi, nel rispetto della disciplina prevista dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
5. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze concesse per le medesime finalità.


1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 comma 1 è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 350 milioni.
2. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 comma 3 è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 150 milioni.
3. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100201 del bilancio di previsione per l'anno 1998, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 4 dell'elenco 2.
5. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1998, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco 1.
6. Per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.
7. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte, per l'anno 1998, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a) "Contributi ai centri di interesse pubblico per la selezione genetica e per il miglioramento delle produzioni zootecniche", lire 350 milioni;
b) "Contributi alle associazioni allevatori per il coordinamento dell'attività di selezione e miglioramento genetico", lire 150 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

8. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101 e 5100201 del bilancio di previsione 1998 sono ridotti rispettivamente di lire 150 milioni e 350 milioni.


1. La presente legge diventerà operativa, per le disposizioni relative agli aiuti di Stato ad esclusione dei contributi per le funzioni di interesse pubblico demandate alle associazioni allevatori ai sensi della presente legge, dopo aver ottenuto dalla Comunità Europea il visto di conformità agli articoli 92 e 93 del Trattato CE.