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Atto:LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2001, n. 22
Titolo:Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato.
Pubblicazione:( B.U. 31 ottobre 2001, n. 126 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SPORT - TEMPO LIBERO
Materia:Disposizioni generali
Note:Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. art. 3 bis, comma 1; art. 5, comma 1; art. 16, comma 1; art. 22, comma 1, di questa legge, esercitate dalle Provine, sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.

Sommario


TITOLO I Principi generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Compatibilità territoriale)
Art. 3 (Aree sciistiche attrezzate e sistemi sciistici)
TITOLO II Impianti di risalita
Art. 4 (Tipologia degli impianti di risalita)
Art. 5 (Impianti di risalita)
Art. 6 (Apertura al pubblico esercizio degli impianti)
Art. 7 (Sospensione e decadenza della concessione)
Art. 8 (Restituzione in pristino dei luoghi)
Art. 9 (Trasferimento della concessione)
Art. 10 (Rinnovo della concessione)
Art. 11 (Modalità di esercizio degli impianti)
Art. 12 (Vigilanza)
TITOLO III Piste da sci
Art. 13 (Definizione delle piste da sci)
Art. 14 (Piste da discesa)
Art. 15 (Piste da fondo)
Art. 16 (Autorizzazione all'apprestamento ed esercizio delle piste da sci)
Art. 17 (Obblighi del gestore)
Art. 18 (Soccorso sulle piste)
Art. 19 (Revoca, decadenza e rinnovo dell'autorizzazione)
Art. 20 (Vigilanza)
TITOLO IV Sistemi di innvevamento programmato
Art. 21 (Innevamento programmato)
TITOLO V Norme comuni
Art. 22 (Registro impianti di risalita e pise da sci)
Art. 23 (Coperture assicurative)
Art. 24 (Concessione edilizia)
Art. 25 (Costituzione di servitù coattive)
Art. 26 (Provvedimenti di urgenza)
Art. 27 (Contributi e agevolazioni finanziarie)
Art. 28 (Interventi ammessi a finanziamento)
TITOLO VI Disposizioni finali
Art. 29 (Norme attuative)
Art. 30 (Disposizioni finanziarie)

TITOLO I
Principi generali



1. La Regione, in coerenza con i propri indirizzi programmatici e nell'ottica dello sviluppo dei sistemi turistici locali di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, promuove lo sviluppo delle zone montane delle Marche, favorendo la realizzazione, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato e delle strutture ad essi connesse.
2. La Regione riconosce, quale servizio pubblico di interesse generale, l'attività svolta dai gestori delle opere di cui al comma 1 per l'esercizio degli sport invernali e per lo sviluppo del turismo.
3. La Regione persegue, nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, e in armonia con le esigenze di tutela e di corretto uso del territorio, l'elevazione della qualità dell'offerta attraverso:
a) il miglioramento dei livelli di sicurezza di impianti e infrastrutture;
b) la sostituzione, il miglioramento qualitativo e l'ammodernamento tecnico di impianti funicolari aerei e terrestri esistenti;
c) la realizzazione e il completamento di sistemi per la produzione programmata della neve sulle piste in gestione;
d) la sistemazione ambientale delle aree interessate da impianti di risalita e da piste da sci;
e) il finanziamento delle revisioni speciali e generali degli impianti di risalita e degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento ed il miglioramento delle piste da sci e dei sistemi per la produzione programmata di neve;
f) la realizzazione, il miglioramento qualitativo o l'adeguamento tecnologico delle strutture funzionalmente connesse agli impianti, nonché, qualora destinate alla realizzazione degli stessi, le opere di stabilizzazione del terreno e i sistemi antivalanghe.

4. Ai fini della presente legge non sono considerati impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone quelli utilizzati in modo esclusivo dal proprietario, dai suoi congiunti ed ospiti occasionali, in modo completamente gratuito e non compreso in altre prestazioni. Tali impianti non debbono interessare in alcun modo proprietà o attività pubbliche.


1. Le aree interessate dagli impianti di risalita e dalle piste da sci debbono essere idonee sotto l'aspetto idrogeologico e geotecnico e non soggette, secondo ragionevoli previsioni, al pericolo di frane e valanghe.


1. Le aree sciistiche attrezzate sono costituite da un insieme continuo e omogeneo di piste e impianti, tra loro integrati, tali da costituire un circuito interamente percorribile in salita con impianti e in discesa con attrezzature o mezzi ammessi dal regolamento di esercizio degli impianti.
2. I sistemi sciistici comprendono una pluralità di aree sciistiche attrezzate collegate mediante impianti di risalita o piste.
3. Nell'istruttoria per l'approvazione dei progetti di impianti e piste sono valutate l'interdipendenza e la compatibilità tra le portate degli impianti e delle piste sia esistenti che da realizzare.
4. In caso d'incompatibilità tra le portate, la Giunta regionale può negare l'approvazione dei progetti ovvero imporre specifiche misure atte a favorire l'eliminazione dell'incompatibilità.
TITOLO II
Impianti di risalita



1. Gli impianti di risalita si distinguono in:
a) funivie bifuni va e vieni;
b) cabinovie;
c) seggiovie ad ammorsamento automatico;
d) seggiovie ad attacchi fissi;
e) sciovie a fune alta;
f) sciovie a fune bassa;
g) tappeti mobili di risalita;
h) altri impianti di risalita riconosciuti e omologati dal competente ministero.



1. La costruzione e l'esercizio degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone sono soggetti a concessione che è rilasciata dal Comune sul cui territorio insistono. Qualora gli impianti insistano sul territorio di più comuni facenti parte della stessa provincia, la concessione è rilasciata dalla Provincia, previo parere favorevole dei Comuni interessati. Qualora gli impianti insistano sul territorio di più province, la concessione è rilasciata dalla Provincia sul cui territorio si sviluppa il tratto maggiore della linea, previo parere favorevole delle altre Province e dei Comuni interessati.
2. I soggetti interessati alla costruzione di impianti di risalita debbono presentare all'ente competente, ai sensi del comma 1, una domanda corredata da quattro copie del progetto, a firma di un tecnico abilitato, contenente la documentazione individuata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 29, comma 2.
3. L'ente competente, verificata la regolarità della domanda e della documentazione di cui al comma 2 ed espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, approva il progetto previo nulla osta, ai fini della sicurezza, ai sensi dell'articolo 3 del d.p. r. 11 luglio 1980, n. 753, e rilascia la concessione alla realizzazione dell'impianto.
4. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere.
5. La concessione stabilisce:
a) la classificazione dell'impianto secondo le definizioni di cui all'articolo 4;
b) i termini di inizio e di ultimazione di costruzione dell'impianto;
c) ogni altro obbligo cui è tenuto il concessionario tra cui, nel caso di estinzione della concessione, la demolizione delle opere fuori terra sempreché queste ed i materiali non abbiano altra utile destinazione, come tale riconosciuta dall'ente concedente;
d) la sua durata; quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la durata è pari alla vita tecnica dell'impianto stesso.

6. L'inizio dei lavori deve essere comunicato con un preavviso di almeno otto giorni al Ministero dei trasporti e della navigazione ed agli altri organi di sorveglianza.
7. La concessione può essere modificata, con la procedura seguita per il suo rilascio, ove vengano effettuate variazioni sostanziali alle caratteristiche dell'impianto. Sono da considerare variazioni sostanziali anche quelle che comportano incompatibilità tra la portata degli impianti di risalita e le caratteristiche delle piste.
8. Gli enti, di cui al comma 1, possono negare, con provvedimento motivato, pur in presenza dei requisiti di cui al presente articolo, il rilascio della concessione ove la realizzazione dell'impianto contrasti con gravi e motivate ragioni di pubblico interesse. Per gli stessi motivi può esserne disposta la revoca.


1. Gli impianti, una volta ultimati, possono essere aperti al pubblico esercizio dopo aver acquisito il nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.p.r. 753/1980.
2. Il nulla osta tecnico, di cui al comma 1, è subordinato al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali, alle quali partecipano, per delega della Regione, i rappresentanti dell'ente concedente. Tali verifiche e prove sono rivolte ad accertare che sussistano le condizioni perché il servizio possa svolgersi con la necessaria sicurezza e regolarità.
3. Il concessionario, prima dell'apertura al pubblico esercizio dell'impianto, è tenuto a presentare all'ente concedente la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell'investimento realizzato, qualora abbia richiesto un finanziamento ai sensi dell'articolo 28.


1. In caso di inottemperanza degli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e dalle relative prescrizioni tecniche, l'ente concedente può adottare prescrizioni o sospendere per il periodo massimo di un anno, con provvedimento motivato, la concessione rilasciata.
2. L'ente concedente dichiara la decadenza della concessione:
a) dopo due violazioni agli obblighi di cui al comma 1;
b) quando il concessionario interrompe per oltre tre mesi il pubblico esercizio dell'impianto, salvo che per cause di forza maggiore.

3. La decadenza della concessione non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa. La decadenza pronunciata per i motivi di cui al comma 2, lettera a), impedisce il rilascio di una nuova concessione al precedente titolare per lo stesso impianto.


1. Nel caso di estinzione o decadenza della concessione, il concessionario è obbligato alla restituzione in pristino del terreno su cui insistono le opere dell'impianto, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra e all'asporto del materiale di risulta secondo le modalità ed i tempi indicati nel progetto che deve essere allegato alla domanda.


1. L'ente concedente, qualora sia compatibile con l'interesse generale e con le finalità della concessione, può disporre, su richiesta degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi dell'originale concessionario da parte del richiedente, il trasferimento della concessione ad altro soggetto. A tal fine gli interessati presentano richiesta di trasferimento della concessione corredandola di copia, sottoscritta dalle parti, del documento concernente il trasferimento per atto tra vivi.
2. Fino all'assunzione del provvedimento di cui al comma 1 da parte dell'ente concedente, il precedente titolare rimane vincolato nei confronti di questo per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
3. Nel caso di morte del concessionario, l'avente causa può chiedere il trasferimento della concessione inoltrando apposita richiesta entro sei mesi dalla data del decesso.
4. Per un periodo massimo di sei mesi dalla morte del concessionario, l'avente causa può continuare l'esercizio della linea qualora presenti all'ente concedente una dichiarazione con la quale assume integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione.
5. La domanda, di cui al comma 3, e la dichiarazione, di cui al comma 4, debbono essere corredate da copia autentica del testamento o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di individuazione degli eredi.
6. Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento di concessione, l'ente concedente pronuncia la decadenza della stessa.


1. Alla scadenza della concessione, il concessionario ha titolo preferenziale per il rinnovo della stessa. A tal fine, almeno sei mesi prima della sua scadenza, il concessionario può proporre all'ente concedente domanda di rinnovo e contestualmente proporre modifiche alle caratteristiche dell'impianto.
2. L'ente concedente dispone il rinnovo della concessione, determinando l'eventuale riclassificazione dell'impianto, e fissa la nuova durata della stessa e il termine per l'esecuzione delle eventuali opere.


1. L'esercizio degli impianti deve svolgersi in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico con impianti di risalita e alle prescrizioni contenute nella concessione per il pubblico esercizio e nel regolamento di esercizio.
2. Ad ogni impianto di risalita è preposto un direttore o un responsabile dell'esercizio, ai sensi del d.m. 5 giugno 1985 e del d.m. 15 marzo 1993, e successive modificazioni, nonché personale adeguatamente preparato e regolarmente abilitato.
3. I nominativi del direttore o del responsabile dell'esercizio e del personale addetto a ciascun impianto, con le mansioni a ciascuno assegnate, sono comunicati all'ente concedente e al Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. I concessionari debbono esporre, in modo ben visibile al pubblico, le tariffe, gli orari e le disposizioni relative ai viaggiatori contenute nel regolamento di esercizio. Il direttore o il responsabile dell'esercizio sono responsabili della tenuta e dell'aggiornamento del registro delle verifiche e prove di ciascun impianto cui sono addetti e debbono esibirli al personale incaricato della vigilanza.


1. L'ente concedente verifica la regolarità dell'esercizio degli impianti utilizzando personale tecnico abilitato, munito di apposito documento di riconoscimento, che ha libero accesso alle strutture e agli impianti.
2. Gli interventi che il concessionario deve adottare per rimuovere irregolarità o inadempienze riscontrate nel corso delle verifiche, debbono essere annotati, a cura del personale di cui al comma 1, nel registro delle verifiche e prove. Qualora il concessionario non ottemperi a quanto prescritto dal personale addetto alla vigilanza, l'ente concedente procede alla sospensione del pubblico esercizio dell'impianto.
TITOLO III
Piste da sci



1. Sono considerate piste da sci le superfici di terreno rese idonee naturalmente o artificialmente alla circolazione degli sciatori.
2. Il tracciato deve essere privo di ostacoli che possano costituire pericolo per gli sciatori durante il periodo di esercizio.
3. A seconda delle loro caratteristiche le piste da sci si dividono in:
a) piste da discesa;
b) piste da fondo.



1. Sono piste da discesa le aree naturalmente o artificialmente innevate e comunque rese idonee a chi pratica lo sci. Le piste da discesa sono articolate nelle seguenti categorie:
a) campi scuola: consistono in un'area di lieve pendio tale da consentire un facile arresto; sono di norma delimitate, prive di pericoli ed ostacoli ed idonee alla circolazione di sciatori principianti e all'attività didattica o di avviamento allo sci;
b) piste facili: sono caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale non è superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti. Non presentano apprezzabili pendenze trasversali e sono convenzionalmente indicate con il colore blu;
c) piste di media difficoltà: sono caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale non è superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti; sono ammesse apprezzabili pendenze trasversali nei brevi tratti e sono convenzionalmente indicate con il colore rosso;
d) piste difficili: sono caratterizzate da pendenze longitudinali e/o trasversali superiori al 40 per cento e sono convenzionalmente indicate con il colore nero;
e) piste di collegamento: sono costituite da tracciati che consentono l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno delle aree sciistiche.

2. Le piste da discesa sono asservite ad uno o più impianti di risalita e il relativo progetto deve essere approvato contestualmente a quello dell'impianto.
3. Le piste da discesa non hanno di norma attraversamenti a livello con strade carrozzabili aperte al traffico nel periodo invernale e con tracciati utilizzabili da sciovie, slittovie e da altri mezzi di risalita a livello.
4. Qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di strade carrozzabili aperte al traffico nel periodo invernale, debbono essere adottate misure atte a garantire la sicurezza degli attraversamenti.


1. Le piste da fondo hanno le seguenti caratteristiche tecniche:
a) tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento ed apertura delle piste, una situazione di pericolo;
b) larghezza che consenta, in condizioni normali di innevamento, l'agevole passaggio di due sciatori in posizione eretta, anche con passo pattinato, compreso lo spazio per l'appoggio dei bastoncini. La larghezza deve essere maggiore nei tratti in cui il tracciato è in pendenza e deve essere tanto più elevata quanto più forte è la pendenza;
c) elementi di protezione di altezza minima di m. 1,20 sopra il livello di innevamento, idonei ad impedire la caduta degli sciatori fuori dalla pista, qualora attraversino ponti o siano fiancheggiate da pendii pericolosi;
d) mancanza di attraversamenti a livello con sciovie, con piste da discesa o con strade carrozzabili aperte al traffico invernale. Qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada, dovranno essere adottate misure di segnalazione idonee a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnarsi nell'attraversamento stesso;
e) pendenza trasversale della pista innevata, e rilevata perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato, di norma orizzontale. Possono essere ammesse pendenze non superiori all'11 per cento per brevi tratti ed in numero limitato.

2. Le piste da fondo si articolano nelle seguenti categorie:
a) campo scuola: costituito da una superficie pianeggiante o con un leggero dislivello, sulla quale è possibile predisporre brevi tracciati idonei alla dimostrazione e all'esecuzione degli esercizi didattici;
b) piste facili: caratterizzate da percorsi di lunghezza limitata nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al 5 per cento, percorribili senza apprezzabile difficoltà e convenzionalmente indicate con il colore blu;
c) piste di media difficoltà: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al 15 per cento e convenzionalmente indicate con il colore rosso;
d) piste difficili: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale può superare anche il 15 per cento, che richiedono negli sciatori elevate attitudini e capacità e che sono convenzionalmente indicate con il colore nero.



1. L'apprestamento di nuove piste da sci, la modifica delle piste esistenti e delle eventuali opere accessorie, nonché l'esercizio delle piste medesime, sono subordinati al rilascio di una autorizzazione del Comune sul cui territorio insistono. Qualora le piste insistano sul territorio di più comuni facenti parte della stessa provincia, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, previo parere favorevole dei Comuni interessati. Qualora le piste insistano sul territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia sul cui territorio si sviluppa il tratto maggiore delle piste stesse, previo parere favorevole delle altre Province e dei Comuni interessati.
2. La richiesta di autorizzazione per l'apprestamento, la modifica e la gestione delle piste da sci e di opere accessorie alle stesse può essere presentata:
a) per le piste da discesa dal concessionario dell'impianto di risalita;
b) per le piste da fondo:
1) dal richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull'asse della pista;
2) dagli enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio, loro consorzi o società a partecipazione di enti locali;
3) dal titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita.

3. Per ottenere l'autorizzazione, di cui al comma 1, il richiedente deve presentare all'ente competente il progetto delle opere da realizzare in tre copie, a firma di un tecnico abilitato ai sensi di legge, corredato della documentazione indicata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 29, comma 2.
4. L'autorizzazione per le piste da discesa può essere rilasciata solamente in presenza di impianti di risalita funzionalmente collegati alle stesse e la sua durata è normalmente correlata alla durata della concessione relativa all'impianto di risalita cui la pista è asservita o collegata.
5. Il provvedimento di autorizzazione elenca gli obblighi cui è tenuto il richiedente, fissa la durata nonché la data di inizio e di conclusione dei lavori, fissa le prescrizioni relative al pubblico esercizio, alla manutenzione della pista, nonché al soccorso da prestare agli utenti. Le prescrizioni debbono prevedere l'obbligo di aprire le piste al pubblico solo nel caso in cui sussistano condizioni di sicurezza per gli utenti, nonché l'obbligo di segnalare, alla partenza di ciascuna pista, le condizioni di percorribilità della stessa e l'eventuale obbligo di predisporre un tracciato per tavole da sci (snow-board). La segnaletica da apporre sulle piste deve essere conforme alle norme unificate italiane (UNI) ed internazionali.
6. Il provvedimento di autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera.
7. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale a gestione patrimoniale obbligatoria affidata ad un istituto di credito. L'ammontare di tale deposito è stabilito dall'ente competente in relazione alla consistenza delle opere di rimessa in pristino dell'area interessata in caso di definitiva chiusura della pista. Gli interessi sul deposito, eccedenti il tasso di inflazione, sono corrisposti annualmente al titolare dell'autorizzazione.


1. Il gestore di una pista ha l'obbligo di:
a) garantire che la pista, durante il periodo di esercizio, mantenga le caratteristiche originarie ed i requisiti tecnici fondamentali e di provvedere, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici, alla battitura della medesima;
b) assicurarne l'uso pubblico e provvedere alla sua chiusura in caso di pericolo o di non agibilità, previa segnalazione da collocare all'inizio dell'impianto di risalita e all'inizio della pista;
c) provvedere all'agibilità della pista in relazione alle possibilità consentite dalle condizioni meteorologiche e dall'innevamento;
d) assicurare un apposito servizio di soccorso con le modalità indicate all'articolo 18;
e) assicurare un adeguato servizio di segnaletica.

2. Le piste non battute di norma si intendono non agibili e vanno adeguatamente segnalate.
3. Durante il periodo di non esercizio, la sistemazione dei terreni comunque interessati dalle piste, va fatta in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici .
4. Entro i limiti dell'area vegetazionale va assicurata la permanente copertura vegetativa e attraverso periodiche manutenzioni, va garantita la perfetta efficienza dei drenaggi per la captazione, deviazione, dispersione e razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali .
5. Quando vengano meno i requisiti tecnici per l'agibilità della pista, il gestore provvede ad apporre adeguata segnaletica di chiusura delle piste e, quando si tratti di fatti durevoli, a darne tempestiva comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione. Deve inoltre provvedere alle opere di superficie che si rendono necessarie.
6. Nel caso di estinzione o decadenza dell'autorizzazione, il gestore è obbligato alla restituzione in pristino del terreno su cui insistono le piste.


1. Per il soccorso da prestare in caso di incidenti sulle piste, i gestori debbono istituire un apposito servizio dotato della necessaria attrezzatura.
2. Il servizio di soccorso può essere svolto, utilizzando l'attrezzatura propria o quella posseduta dal gestore delle piste:
a) dal personale dipendente in servizio presso le piste o presso gli impianti;
b) da enti e associazioni già operanti nel settore dotati di professionalità specifica;
c) da personale specializzato delle forze armate, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco.



1. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ne dichiara la revoca quando, per qualsiasi ragione di pubblico interesse, sia necessario far cessare il pubblico esercizio di una pista. In tal caso alla revoca dell'autorizzazione consegue la cancellazione della pista dal registro provinciale. Il provvedimento di revoca non dà diritto all'indennizzo.
2. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ne dichiara la decadenza:
a) quando l'esercizio della pista sia stato sospeso per almeno due stagioni di innevamento successive per iniziativa del gestore o per fatti imputabili allo stesso e indipendenti da eventi meteorologici;
b) quando il gestore venga meno agli obblighi previsti agli articoli 17 e 18.

3. L'autorizzazione delle piste da discesa ha la stessa durata della concessione dell'impianto di risalita. L'autorizzazione relativa alle piste da fondo ha, di norma, durata decennale.


1. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione verifica la regolarità dell'esercizio delle piste mediante periodici sopralluoghi effettuati da personale tecnico abilitato, munito di apposito documento di riconoscimento.
TITOLO IV
Sistemi di innvevamento programmato



1. I concessionari degli impianti di risalita, i gestori delle piste da sci ed i consorzi di operatori economico-turistici, pubblici e privati, possono realizzare sistemi per l'innevamento programmato sui terreni di sedime delle piste o su quelli confinanti.
2. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fisse che mobili, comprese le opere e le condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la piena fruibilità delle piste.
3. Tali sistemi consentono di programmare la neve in quantità adeguata all'utilizzo della pista anche in carenza di precipitazioni nevose; gli accessori da appoggiarsi al terreno e comunque non interrati o stabilmente infissi al suolo, debbono essere rimossi al termine di ciascuna stagione invernale.
TITOLO V
Norme comuni



1. Presso ogni Provincia è istituito un pubblico registro degli impianti di risalita e delle piste da sci esistenti nel proprio territorio. Il registro è suddiviso in due sezioni: una per gli impianti ed una per le piste.
2. La sezione relativa agli impianti di risalita riporta per ogni singolo impianto:
a) la denominazione dell'impianto con riferimento alla sigla di iscrizione al Registro italiano impianti a fune (R.I.I.F.);
b) i dati relativi all'intestatario della concessione;
c) le condizioni di concessione;
d) le caratteristiche tecniche dell'impianto;
e) la località in cui si sviluppa il tracciato;
f) gli estremi anagrafici del direttore o del responsabile dell'esercizio;
g) ogni eventuale modifica o cancellazione.

3. La sezione relativa alle piste da sci riporta per ciascuna pista:
a) i dati relativi all'intestatario dell'autorizzazione;
b) le condizioni previste dall'autorizzazione;
c) la classificazione e le caratteristiche tecniche della pista;
d) le infrastrutture cui sia eventualmente asservita;
e) le località in cui si sviluppa il tracciato;
f) ogni eventuale modifica, rinuncia, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

4. Gli enti di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 16, comma 1, comunicano alla Provincia i dati di cui ai commi 2 e 3 per il loro inserimento nel registro.
5. La Provincia invia copia del registro degli impianti di risalita e delle piste da sci, e delle sue modifiche e aggiornamenti, alla Regione.


1. Il rilascio della concessione e dell'autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio rispettivamente degli impianti di risalita e delle piste da sci è subordinato all'esistenza di una adeguata copertura assicurativa atta a garantire ogni infortunio o danno conseguente al loro utilizzo.


1. Gli impianti di risalita, i manufatti necessari per la realizzazione delle piste da sci, gli impianti fissi per l'innevamento programmato, nonché le strutture direttamente funzionali all'esercizio degli stessi, realizzati dai soggetti titolari della concessione o dell'autorizzazione di cui agli articoli 5 e 16, sono considerati quali opere di interesse generale ed esenti dal pagamento dei contributi concessori ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.


1. I titolari di concessioni per la realizzazione di impianti di risalita ed i titolari delle autorizzazioni per l'apprestamento di piste da sci, che non abbiano la disponibilità dei terreni interessati alle opere, possono ottenere in via coattiva e previo pagamento di una indennità, la cui determinazione è regolata dalle vigenti norme di legge in materia, la titolarità di servitù:
a) per l'esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio di alberi e rami, in conformità al progetto approvato;
b) per la realizzazione di spazi, sentieri ed accessi ad uso degli impianti di risalita, delle linee e condotte interrate necessarie, nonché delle opere di difesa con le relative pertinenze come risultanti dal progetto approvato;
c) per l'uso del terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l'utilizzo di manufatti utili all'esercizio di sistemi di produzione della neve, per il passaggio delle tubazioni di pertinenza, comprensive dei relativi pozzetti, come previsti dal progetto approvato, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di impianto e di manutenzione;
d) per l'uso del terreno per il passaggio degli sciatori e degli impianti a fune per la durata rispettivamente dell'autorizzazione e della concessione;
e) per l'inibizione, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, dell'accesso alle piste e agli impianti e l'impedimento di ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio delle piste o degli impianti;
f) per l'apposizione di cartelli indicatori e di ogni altro apprestamento di sicurezza.

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più oneroso; il titolare della servitù non può eseguire alcuna opera che la aggravi.
3. La servitù ha la stessa durata della concessione dell'impianto o dell'autorizzazione della pista cui è connessa.


1. In presenza di situazioni ambientali o climatiche comportanti immediato pericolo, i Sindaci dei comuni competenti per territorio adottano i provvedimenti urgenti di chiusura temporanea degli impianti di risalita e delle piste da sci.


1. Possono ottenere i finanziamenti previsti dall'articolo 28 i concessionari e i proprietari, pubblici o privati, di impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone ed i gestori pubblici o privati di piste da sci e di sistemi di innevamento programmato.
2. La Regione concede ai soggetti di cui al comma 1:
a) contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) per gli Enti pubblici e per le piccole imprese e del 7,5 per cento per le medie imprese;
b) limitatamente alle zone in deroga ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera c, del Trattato CE, contributi in conto capitale nella misura massima dell'8 per cento ESN (Equivalente Sovvenzione Netta) più 10 per cento ESL per gli Enti pubblici e per le piccole imprese e dell'8 per cento ESN più 6 per cento ESL per le medie imprese;
c) contributi in conto interessi nella misura massima del 15 per cento ESL per gli Enti pubblici e per le piccole imprese e del 7,5 per cento per le medie imprese;
d) contributi in conto interessi, limitatamente alle zone in deroga ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera c, del Trattato CE, nella misura massima dell'8 per cento ESN più 10 per cento ESL per gli Enti pubblici e per le piccole imprese e dell'8 per cento ESN più 6 per cento ESL per le medie imprese;
e) contributi nella misura massima di 100.000 euro in tre anni dalla concessione del primo aiuto (de minimis), cumulabili con i contributi erogati ai sensi delle lettere a), b), c) e d).

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, la Regione può stipulare apposite convenzioni con istituti di credito, finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui al comma 1.
4. La Regione può promuovere la costituzione di un apposito fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui al comma 1, anche in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati.
5. La Regione può, altresì, garantire, con propria fidejussione, l'ammontare dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente legge.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, adegua le percentuali di finanziamento previste nel presente articolo a quelle che saranno eventualmente fissate dalla CE.


1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione concede finanziamenti per i seguenti interventi:
a) rifacimento di impianti di risalita in sostituzione di impianti esistenti;
b) manutenzione ordinaria, straordinaria e revisioni tecniche degli impianti di risalita esistenti;
c) potenziamento e ammodernamento degli impianti di risalita esistenti compresa la realizzazione di opere accessorie;
d) ripristino ambientale finalizzato alla mitigazione dell'impatto degli impianti sull'ambiente;
e) realizzazione e completamento di sistemi per la produzione programmata della neve sulle piste in gestione;
f) acquisto di mezzi battipista e di altre apparecchiature a servizio delle piste da sci;
g) realizzazione di piste da sci, ampliamento e miglioramento dei tracciati di quelle esistenti;
h) acquisto e installazione di reti antivento;
i) acquisto e installazione di sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito tecnologicamente avanzati.

2. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere concessi anche nei casi in cui l'acquisto dei beni necessari avvenga mediante contratti di locazione finanziaria.
TITOLO VI
Disposizioni finali



1. I contributi previsti dalla presente legge vengono concessi anche in applicazione del regolamento CE n. 70/2001 (aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese) e del regolamento CE n. 69/2001 (aiuti di Stato di importanza minore - de minimis) pubblicati dalla GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, fissa la documentazione tecnica da allegare alla domanda di cui al comma 2 dell'articolo 5 e al comma 3 dell'articolo 16 e determina le priorità e i criteri di valutazione delle domande nel rispetto dei piani di intervento predisposti al fine della promozione e sviluppo dei sistemi turistici locali, l'entità della spesa ammessa, l'ammontare e la durata dei contributi e le modalità per il convenzionamento degli istituti di credito.
3. Dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni due anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio una dettagliata relazione sulla situazione complessiva degli impianti esistenti nel territorio regionale e sugli interventi effettuati in attuazione della presente legge.
4. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti concessionari di impianti di risalita e i gestori di piste da sci debbono inviare all'ente competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 16, comma 1, una relazione tecnica sullo stato delle piste e degli impianti esistenti, corredata da adeguata documentazione cartografica.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente competente determina le piste e gli impianti conformi alla stessa, ne dispone l'iscrizione nei relativi registri, istituiti in ogni provincia, e rilascia ai gestori l'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste e degli impianti .
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, l'ente competente individua le piste e gli impianti non conformi alla presente legge e ne dà comunicazione ai rispettivi gestori con l'indicazione dei motivi che hanno determinato la non conformità.
7. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al comma 4, i gestori delle piste e degli impianti non conformi alla presente legge presentano all'ente competente il progetto per l'adeguamento e la messa a norma delle piste e degli impianti.
8. I progetti di adeguamento sono approvati secondo le procedure di cui agli articoli 5 e 16.
9. L'ente competente dispone la chiusura delle piste e degli impianti in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 7, nonché nel caso di mancata approvazione del progetto di adeguamento.


1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede annualmente, a decorrere dall'anno 2002, con la legge di bilancio sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato.