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Atto:LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1971, n. 3
Titolo:Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.
Pubblicazione:( B.U. 16 dicembre 1971, n. 5 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





E 'istituita, con effetto dal 1º gennaio 1972, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, situati nel territorio della Regione Marche.


L'imposta si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche di cui all'art. 6 del Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175.


L'imposta è commisurata al 10 per cento del canone di concessione relativo all'anno cui essa si riferisce.


In conformità al disposto dell'art. 2, comma 3°, della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione.
Qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.


Ai sensi dell'art. 6, commi 3° e 4°, della legge 16 maggio 1970 n. 281, le sanzioni amministrative per omesso o insufficiente pagamento della imposta nei tempi e con le modalità stabiliti per il canone di concessione, sono applicate, con provvedimento motivato, dal presidente della Giunta regionale.


Il ricorso in via amministrativa sulle questioni relative alla applicazione dell'imposta è deciso dal Presidente della Giunta Regionale.
Il ricorso, redatto su carta legale, deve essere firmato dall'interessato o da un suo delegato.
Il ricorso, indirizzato al Presidente della Giunta Regionale, è presentato all'Amministrazione regionale personalmente dall'interessato - o da un suo incaricato - al quale dev'essere rilasciata ricevuta anche se non ne faccia richiesta; può essere, altresì , inviato per posta in lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Almeno 15 giorni prima della decisione del ricorso il Presidente della Giunta Regionale avvisa l'interessato della facoltà di esaminare i relativi atti e di presentare deduzioni entro dieci giorni.
Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere obbligatorio della commissione consultiva tributaria nominata dal Consiglio Regionale, decide, mediante decreto contenente l'indicazione del fatto che ha dato luogo alla controversia ed i motivi di diritto su cui è fondata la risoluzione, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso. Il regolamento disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento della Commissione consultiva tributaria.
La decisione dev'essere comunicata all'Ufficio impositore per la esecuzione e notificata all'interessato da messi comunali con la osservanza delle norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Trascorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso, senza che il Presidente della Giunta Regionale abbia provveduto, il ricorrente può intimargli diffida a provvedere.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione della diffida, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti di legge.
La decisione del Presidente della Giunta Regionale è definitiva.
Può però l'interessato presentare, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, nuovo ricorso al Presidente della Giunta Regionale quando impugni la decisione stessa per errore di fatto o di calcolo; e, nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine pure di 30 giorni dalla data del ricupero. Contro la relativa decisione non è ammesso nuovo ricorso in via amministrativa.


Per l'esazione coattiva dell'imposta si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1º gennaio 1972.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.