Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 18 aprile 1979, n. 17
Titolo:Legge dei lavori pubblici della Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 aprile 1979, n. 22)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:OPERE PUBBLICHE
Materia:Disposizioni generali

Sommario


Art. 1 (Limiti di applicazione della legge)
Art. 2 (Progettazione ed esecuzione delle opere a totale o parziale carico della Regione)
Art. 3 (Programmi)
Art. 4 (Modalità di intervento finanziario regionale)
Art. 5 (Approvazione dei progetti)
Art. 6 (Programmazione)
Art. 7 (Progettazione)
Art. 8 (Dichiarazione di pubblica utilità)
Art. 9 (Delega in materia di esproprio)
Art. 10 (Appalto)
Art. 11 (Concessioni)
Art. 12 (Aggiudicazione in aumento)
Art. 13 (Progetti di variante)
Art. 14 (Revisione prezzi)
Art. 15 (Termini per l’esecuzione delle opere)
Art. 16 (Collaudo)
Art. 17 (Albo regionale dei collaudatori)
Art. 18 (Potere sostitutivo)
Art. 19 (Proprietà delle opere)
Art. 20 (Verifica di attuazione dei programmi regionali)
Art. 21 (Dati statistici)
Art. 22 (Direttive)
Art. 23 (Norme di rinvio)
Art. 24 (Efficacia, abrogazione e modifiche di leggi regionali precedenti)



Le norme della presente legge si applicano ai lavori pubblici che si eseguono nel territorio regionale, con o senza l’intervento finanziario della Regione, ad esclusione di quelli di competenza dello Stato.


I lavori pubblici da realizzarsi a totale o parziale carico della Regione sono progettati ed eseguiti dai comuni singoli o associati, dalle comunità montane e dalle province, che vi provvedono secondo le disposizioni della presente legge.
Le opere pubbliche di interesse regionale, da individuarsi nel programma annuale di cui al successivo art. 3 e che siano a totale carico della Regione o finanziate con il concorso di amministrazioni diverse da quelle degli enti locali territoriali, possono essere progettate dalla Regione stessa.
I comuni e le comunità montane possono affidare la progettazione e la direzione dei lavori all’ufficio del genio civile territorialmente competente, qualora non possano provvedervi con i propri uffici.


Il programma annuale esecutivo di finanziamento è predisposto dalla giunta regionale nell’ambito del bilancio annuale di previsione.
Gli enti locali interessati trasmettono alla giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, la domanda di finanziamento delle opere da realizzare, allegando la previsione di massima della spesa.
Il programma esecutivo definisce gli stanziamenti di competenza da iscrivere nel bilancio annuale e assegna alle province, alle comunità montane e ai comuni i relativi stanziamenti indicando i termini entro i quali debbono essere approvati i progetti esecutivi; in caso di mancato rispetto di tali termini il finanziamento regionale si intende decaduto.
Il programma esecutivo è approvato dal consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale e alle sue variazioni.
Il finanziamento della Regione comprende anche le spese per eventuali espropriazioni, rilievi idrogeologici e geognostici, oneri di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità , collaudo e IVA.
Gli stanziamenti sono commisurati all’importo dei lavori da eseguire e maggiorati di una quota percentuale per la copertura di maggiori oneri derivanti dagli appalti in aumento, dalle revisioni dei prezzi contrattuali e dai progetti di variante che comportino aumenti di spesa.


L’intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità :
a) in conto capitale;
b) in conto interessi e mediante contributi pluriennali.

La misura dei contributi di cui ai punti a) e b) del comma precedente è stabilita annualmente con apposita disposizione da inserirsi nella legge di approvazione del bilancio.
All’erogazione dei contributi in conto capitale provvede il presidente della Regione, entro 20 giorni dalla richiesta del legale rappresentante dell’ente competente ad eseguire l’opera; la richiesta contiene la sola indicazione dei provvedimenti di liquidazione di spesa.
I contributi in annualità costanti sono erogati con provvedimento del presidente della Regione, direttamente agli enti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui.
Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore a quello della erogazione del contributo, il contributo della Regione è corrisposto direttamente all’ente beneficiario dalla data di scadenza del mutuo al termine finale stabilito per la erogazione.
I contributi sono altresì corrisposti agli enti beneficiari nel caso di riscatto dei mutui prima della scadenza, con decorrenza dalla ricezione della dichiarazione dell’avvenuto riscatto da parte degli enti mutuanti.
I contributi regionali possono essere ceduti dagli enti beneficiari agli istituti di credito o ad altri istituti autorizzati dalle leggi dello Stato.


Per i progetti dei lavori pubblici redatti dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane e dalle province, con o senza l’intervento finanziario della Regione, non si richiede alcun parere tecnico da parte di organi o uffici della Regione, salvo quanto disposto dall’ultimo comma del presente articolo e dell’art. 6.
E’ altresì soppressa ogni approvazione dei progetti di lavori pubblici di cui al comma precedente da parte degli organi della Regione, ove prevista da disposizioni statali o regionali.
I progetti di lavori pubblici di cui alla presente legge sono approvati dagli organi degli enti locali competenti ad eseguirli; le relative deliberazioni sono soggette al solo controllo di legittimità ai sensi dell’art. 59, legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Sui progetti di opere igienico - sanitarie, va acquisito il preventivo parere dell’ufficiale sanitario del comune ove è ubicata l’opera.
Restano fermi i pareri, i controlli, le autorizzazioni e i nullaosta sui lavori pubblici previsti dalle leggi statali e regionali vigenti relativi a:
a) costruzione ed esercizio di impianti elettrici e di linee filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo;
b) tutela delle bellezze naturali, paesaggistiche ed architettoniche;
c) opere di pronto intervento di cui al DL 12 aprile 1948, n. 1010, la cui progettazione ed esecuzione è affidata agli enti locali;
d) inquinamento, derivazioni e captazioni delle acque; opere di bonifica ed idrauliche previste dal D.P.R. 15.2.1972, n. 8 e dall’art. 89 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;
e) fonti energetiche;
f) il consolidamento degli abitanti;
g) opere portuali e marittime di competenza regionale.



I comuni singoli o associati, le comunità montane e le province che intendano eseguire opere pubbliche, anche senza l’intervento finanziario regionale, il cui interesse ecceda la rispettiva competenza territoriale, debbono rispettare i piani o programmi generali e settoriali approvati dalla Regione.
In via transitoria e fino all’approvazione di detti piani, gli enti locali di cui al comma precedente, per opere finalizzate all’utilizzazione delle risorse idriche o delle fonti energetiche, che superino l’importo di L. 5 miliardi, semprechè eccedano la rispettiva competenza territoriale, chiedono preventivamente il parere alla Regione in ordine alla compatibilità di dette opere con gli indirizzi della programmazione regionale; la richiesta di parere è corredata dagli elementi necessari ad accertare la fattibilità dell’opera ai sensi del secondo comma dell’art. 7 della presente legge, escluso il punto c).
La giunta regionale si esprime sulle richieste entro 30 giorni dalla data di ricevimento; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.


Prima di procedere alla progettazione delle opere gli enti competenti ad eseguirle ne accertano la fattibilità.
L’accertamento della fattibilità delle opere comprende:
a) la verifica dell’inquadramento urbanistico e dei vincoli pubblicistici;
b) la verifica o la proposta della migliore collocazione;
c) le indagini geognostiche, geotecniche e i rilievi topografici;
d) la previsione di massima della spesa;
e) la relazione conclusiva.

Il progetto esecutivo è composto da tutti gli elaborati occorrenti, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, alla esecuzione dei lavori di costruzione dell’opera completa di impianti e alla determinazione del costo.


L’approvazione dei progetti di opere pubbliche che da parte degli organi degli enti locali competenti ad eseguirle comporta dichiarazione di pubblica utilità , di urgenza e di indifferibilità delle opere stesse.


Le aree necessarie alla realizzazione di opere pubbliche anche se non ammesse al finanziamento regionale, vanno acquisite mediante esproprio, nel rispetto delle norme e procedure vigenti in materia.
I comuni oltre a esercitare le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d’urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti a opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza ai sensi del terzo comma dell’art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono altresì delegati ad esercitare le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d’urgenza e i relativi atti preparatori, la determinazione della misura delle indennità di esproprio, la pronuncia degli espropri e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche da eseguire nei rispettivi territori, comprese quelle da realizzare nell’ambito dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare e dei piani per gli insediamenti produttivi, ad eccezione delle opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di spettanza dello Stato.


Per i provvedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche si applica la legge 2 febbraio 1973, n. 14 così come modificata dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Gli appalti per i lavori pubblici di importo superiore a 1.000 milioni di lire IVA esclusa, sono disciplinati dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, così come modificata dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1.


Gli enti attuatori possono affidare l’esecuzione delle opere, di cui alla presente legge, in concessione ad enti, consorzi di imprese, cooperative e loro consorzi sulla base di apposite convenzioni.


In caso di gare deserte si applicano le norme di cui all’art. 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, come modificata dall’art. 6 della legge 1 giugno 1971, n. 291.
Per le opere aggiudicate in aumento rispetto all’importo a base d’asta, l’esecuzione può essere immediatamente consentita dagli organi competenti degli enti attuatori entro i limiti di spesa previsti dall’appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.
Per le opere pubbliche a totale o parziale carico della Regione entro 5 giorni dall’espletamento della gara con offerte in aumento, gli atti relativi sono inviati alla giunta regionale che, entro 40 giorni, decide sul finanziamento della maggiore spesa con le disponibilità di cui al sesto comma dell’art. 3; il finanziamento regionale non può comunque superare le percentuali dell’aumento dei costi intervenuti successivamente all’approvazione dei progetti.


Per le opere di cui alla presente legge, i progetti di variante sono approvati dagli enti con le stesse modalità previste dall’art. 5.
I progetti di variante che comportino aumenti di spesa per i quali si chiede il concorso regionale, con le stesse modalità del progetto originario sono trasmessi alla giunta regionale che, entro 40 giorni, decide sul finanziamento della maggiore spesa con le disponibilità di cui al sesto comma dell’art. 3.


Le determinazioni in materia di revisione dei prezzi contrattuali adottate dagli enti locali per i lavori di propria competenza ed eseguiti a loro totale carico, ovvero con il concorso della Regione, purchè la maggiore spesa sia assunta a loro totale carico, sono definitive.
Se la revisione dei prezzi contrattuali comporti aumenti di spesa per i quali si chiede il concorso regionale, i nuovi prezzi sono approvati dalla giunta regionale che decide anche sul finanziamento della maggiore spesa con le disponibilità di cui al sesto comma dell’art. 3.


Le opere debbono essere iniziate ed eseguite nei termini fissati nei provvedimenti di approvazione dei progetti.
Il mancato rispetto dei termini da parte degli enti attuatori comporta l’assunzione dei conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura a carico degli stessi, semprechè non sia determinato da forza maggiore o caso fortuito.
Per l’esecuzione delle opere non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l’ultimazione dei lavori che non siano giustificati da calamità o forza maggiore.
I pagamenti relativi alle opere che si eseguono in base alla presente legge, sono effettuati dagli enti competenti ad eseguire l’opera, su certificazione del direttore dei lavori, approvata dagli stessi.


I collaudatori sono nominati dagli enti locali competenti a realizzare le opere e sono scelti tra gli iscritti nell’albo istituito con la presente legge.
Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori è approvato dagli enti competenti a realizzare le opere.
Per i lavori non eccedenti l’importo di lire 150 milioni, può prescindersi dal formale atto di collaudo ed è emesso un certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.


E’istituito l’albo regionale dei collaudatori distinto per sezioni di lavori.
Nell’albo e nelle rispettive sezioni possono essere iscritti:
a) Ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, con almeno 10 anni di servizio nell’amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici;
b) Ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, liberi professionisti che siano iscritti all’albo professionale da almeno 10 anni.

La formazione dell’albo e l’iscrizione a ciascuna sezione è deliberata dalla giunta regionale entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande pervenute al Presidente della Regione entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.
L’aggiornamento dell’albo è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base delle richieste di iscrizione pervenute nell’anno di riferimento.


In caso di inosservanza dei termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine ai procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da altri enti pubblici, la giunta regionale, comunque ne venga a conoscenza, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza di cui all’art. 22 della presente legge, provvede a diffidare formalmente gli enti inadempienti al compimento dell’atto entro un termine non superiore a giorni 30. Scaduto inutilmente tale termine la giunta si sostituisce all’organo o ufficio inadempiente ovvero provvede alla nomina di un commissario per il compimento dell’atto.


Tutte le opere realizzate ai sensi della presente legge appartengono al patrimonio degli enti esecutori con i conseguenti oneri di manutenzione e gestione.
Le opere eseguite dalla Regione possono essere trasferite al patrimonio del Comune ove sono ubicate che ne assume i conseguenti oneri di manutenzione e gestione.
Per la manutenzione e la gestione delle opere che interessano più comuni, le relative spese sono ripartite tra i comuni stessi che possono provvedervi anche d’intesa.


Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 30.11.1972, n. 9, sono abrogati. La giunta regionale organizza i propri uffici al fine di esprimere i pareri tecnici sugli atti di competenza della Regione previsti dalla presente legge e per la verifica dell’attuazione dei programmi finanziati dalla Regione.


Ai fini della programmazione del settore, gli enti competenti ad eseguire le opere trasmettono alla Regione informazioni statistiche relative alle fasi delle procedure per l’esecuzione delle opere stesse ed alla contabilità dei lavori.
La giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva i modelli ed i termini per la trasmissione dei dati di cui al comma precedente.
La giunta regionale assicura agli enti locali la piena disponibilità delle informazioni statistiche e la loro utilizzazione per una relazione annuale al consiglio regionale sullo stato di attuazione degli interventi nel settore.


Sulla base delle norme contenute nella presente legge e su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della giunta emana entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le direttive generali cui si attengono gli enti locali.
La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.
Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.


Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge 3 gennaio 1978, n. 1.


La presente legge si applica a tutte le opere pubbliche per le quali, alla data della sua entrata in vigore, non sia ancora intervenuta l’approvazione dei progetti da parte della Regione.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge contenute in leggi regionali concernenti genericamente e specificamente opere e lavori pubblici ovvero singole categorie di esse, quale che ne sia lo specifico settore di intervento, ivi inclusi, fra gli altri, quelli dell’agricoltura, della scuola, della sanità .
Il limite di cui al comma primo ed al comma quarto dell’art. 13 della legge regionale 11 ottobre 1976, n. 31 è elevato a L. 150.000.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.