Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 agosto 1979, n. 26
Titolo:Celebrazione del decennale della morte di Giacomo Brodolini e concessione di un contributo annuo a favore della fondazione "Giacomo Brodolini".
Pubblicazione:(B.u.r. 28 agosto 1979, n. 47)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche, nella ricorrenza del decennale della morte di Giacomo Brodolini, promuove un programma ufficiale di iniziative rivolte ad onorare la memoria e ad approfondire la conoscenza del pensiero e dell’opera dell’uomo politico marchigiano.

Art. 2

E’ costituito il "Comitato regionale per le celebrazioni del decennale della scomparsa di Giacomo Brodolini", avente per propria finalità l’attuazione del programma di cui alla presente legge.
Il consiglio regionale determina la composizione, le modalità di nomina ed il funzionamento del comitato.
Del comitato fanno parte il presidente della fondazione "Giacomo Brodolini" ed il presidente della Regione Marche, che lo presiede.

Art. 3

Il comitato di cui all' articolo precedente ha il compito di promuovere ricerche, pubblicazioni e convegni sul pensiero e l' opera di Giacomo Brodolini, con riferimento ai problemi del mondo del lavoro e delle autonomie locali, ed ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Art. 4

Al finanziamento delle iniziative promosse dal comitato provvede la giunta regionale sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge.

Art. 5

La Regione Marche eroga a favore della fondazione "Giacomo Brodolini", un contributo annuo per il periodo di anni cinque.
Tale contributo è destinato al raggiungimento delle finalità previste dallo statuto della fondazione "Giacomo Brodolini" e, in particolare, alle attività di formazione culturale e professionale dei lavoratori marchigiani.

Art. 6

Per le finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della presente legge è autorizzata, per l’anno 1979, la spesa di L. 10.000.000.
Per le finalità di cui all’articolo 5 della presente legge è autorizzata, per l’anno dal 1979, la spesa di L. 10.000.000; per ciascuno degli anni dal 1980 al 1983 l’entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Al pagamento della spesa di cui al primo comma del presente articolo si provvede con i fondi iscritti a carico del capitolo 1101504 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’anno 1979 con la denominazione "Contributo al comitato regionale per le celebrazioni del decennale della scomparsa di Giacomo Brodolini" con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 10.000.000.
Al pagamento della spesa di cui al secondo comma del presente articolo si provvede:
- per l’anno 1979, con i fondi iscritti a carico del capitolo 1101115 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’anno 1979 con la denominazione " contributo alla fondazione Giacomo Brodolini" con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 10.000.000;
- per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

Alla copertura della spesa si provvede:
- per l’anno 1979 mediante riduzione, per l’importo di L. 20 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recante spese di parte corrente";
- per gli anni dal 1980 al 1983, mediante parziale impiego delle maggiori disponibilità derivanti dal naturale incremento della quota di ripartizione di cui all’articolo 8 della legge n. 281 del 16 maggio 1970.


Art. 7

Le autorizzazioni di spesa riferite alle sottoindicate leggi regionali cessano di avere validità a partire dall’esercizio finanziario 1979:
1) LR 18.10.1974, n. 24;
2) LR 18.10.1974, n. 25;
3) LR 18.10.1974, n. 26;
4) LR 18.10.1974, n. 27;
5) LR 28.3.1975, n. 15;
6) LR 19.5.1976, n. 10;
7) LR 22.7.1977, n. 28.

L’indicazione della quota da stanziarsi per ciascuno degli anni a decorrere dal medesimo esercizio 1979 è stabilita, in conformità al disposto dell’articolo 2 - primo comma - della legge 19.5.1976, n. 335, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.