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Atto:LEGGE REGIONALE 2 settembre 1979, n. 29
Titolo:Disciplina per il trasferimento ai comuni dei beni dei servizi e uffici di cui all'art. 47 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.
Pubblicazione:(B.u.r. 8 settembre 1979, n. 49)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Beni culturali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

In attuazione dell’ultimo comma dell’art. 47 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 i beni in dotazione delle biblioteche popolari, dei centri sociali di educazione permanente, dei centri di lettura, dei centri rete di distribuzione del servizio nazionale di lettura, sono trasferiti ai comuni ove tali servizi e uffici hanno sede alla data di entrata in vigore della presente legge, per i fini delle attività culturali.

Art. 2

Alle operazioni previste dalla presente legge per il passaggio dei beni ai comuni provvede un commissario straordinario, nominato dalla giunta comunale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
La giunta regionale esercita il potere di vigilanza, nominando anche appositi commissari in caso di inadempienze o comunque di mancato rispetto del termine di cui al comma precedente.

Art. 3

L’individuazione dei beni da trasferire ai comuni ha luogo mediante apposito verbale da redigere in contraddittorio tra il commissario straordinario di cui all’art. 2 e il funzionario a ciò appositamente delegato dal Ministero della Pubblica Istruzione per i centri sociali di educazione permanente e per i centri di lettura e dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per le biblioteche popolari e per i centri rete di distribuzione del centro nazionale di lettura.
Il comune succede nei rapporti attivi e passivi già facenti capo a tali servizi e uffici; all’individuazione del suddetti rapporti attivi e passivi procede il commissario straordinario con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Il comune approva gli atti redatti dal commissario di cui all’art. 1 e ne dà comunicazione al presidente della Regione.