Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 10 ottobre 1979, n. 10
Titolo:Regolamento per la nomina e il funzionamento del Comitato regionale per le celebrazioni del decennale della scomparsa di Giacomo Brodolini.
Pubblicazione:(B.U. 16 ottobre 1979, n. 57)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogato dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

L'approvazione e l'attuazione del programma ufficiale delle celebrazioni del decennale della scomparsa di Giacomo Brodolini, di cui alla legge regionale 22 agosto 1979, n. 26, sono affidate al Comitato regionale di cui all'art. 2 della legge stessa.

Art. 2

Fanno parte dei comitato di cui al precedente articolo:
- il presidente della giunta regionale, che lo presiede;
- il presidente della fondazione «Giacomo Brodolini»;
- tre membri designati dalla giunta regionale;
- tre membri nominati dal consiglio regionale tra i propri componenti.

Un funzionario della Regione, designato dal presidente della Giunta, svolge le funzioni di segretario del comitato.

Art. 3

Il comitato è convocato entro 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento dal presidente mediante lettera raccomandata che deve contenere l'ordine del giorno.
Nella prima riunione il comitato:
- elegge il vice-presidente;
- approva il programma delle celebrazioni che è proposto dal presidente e lo trasmette alla giunta per gli adempimenti di cui all'art 4 della legge regionale 22 agosto 1979, n. 26.

Il comitato adotta le sue decisioni con l'intervento della maggioranza dei voti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica e vengono sostituiti.

Art. 4

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.