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Atto:LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1979, n. 32
Titolo:Finanziamento delle spese di funzionamento delle comunità montane della Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 novembre 1979, n. 60)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 4, l.r. 23 gennaio 1982, n. 2.

Sommario




Art. 1

La Regione concorre al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per gli organi statutari delle comunità montane nei modi indicati nella presente legge.

Art. 2

L’ammontare del contributo della Regione per le finalità di cui al precedente art. 1 è stabilito annualmente con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione ed è costituito per gli anni 1980 e 1981 da una quota fissa di L. 200 milioni e da una quota variabile corrispondente all’applicazione, alla predetta quota fissa, dell’incremento verificatosi, in ciascun anno, nell’ammontare del fondo comune di cui all’art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 rispetto all’ammontare dello stesso fondo comune stabilito per l’anno 1978 in applicazione dell’art. 1 - terzo e quarto comma - della legge 10.5.1976, n. 356 escluse le eventuali maggiorazioni apportate al fondo stesso per effetto dell’art. 128 - secondo, terzo e quarto comma - e dell’art. 130 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.
Per l’anno finanziario 1979 l’ammontare dei contributi di cui al comma precedente è stabilito nell’importo di L. 200 milioni.

Art. 3

Le disponibilità di cui al precedente art. 2 sono ripartite tra le comunità montane in ragione del 50 per cento in base alla popolazione residente nei comuni ricompresi nel territorio di ogni comunità montana all’inizio dell’anno precedente a quello cui si riferisce la ripartizione, desunta dal bollettino mensile di statistica dell’Istat, e del 50 per cento in base alla superficie di ciascun comune ricompreso nel territorio della comunità montana.

Art. 4

Le somme occorrenti per la concessione dei contributi cui al precedente art. 2 sono iscritte:
a) per l’anno 1979 a carico del capitolo 1223202 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione "Contributi alle comunità montane a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e degli organi statutari" con la dotazione di competenza e di cassa di L. 200 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede:
- per l’anno 1979, mediante riduzione, per l’importo di L. 200 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 "Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso" partita n. 3 dell’elenco n. 2 del bilancio di previsione dello stesso anno;
- per gli anni successivi, mediante impiego di una quota del fondo di cui all’art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281, modificata con l’art. 2 della legge 10.5.1976, n. 356.


Art. 5

La spesa di cui all’art. 4 della presente legge è dichiarata obbligatoria. L’elenco n. 1, annesso alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1979 è integrato dal capitolo istituito per effetto del citato art. 4.