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Atto:LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1979, n. 33
Titolo:Trasferimento ad anni successivi di autorizzazioni di spesa stabilite per l'anno 1978.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 novembre 1979, n. 60)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





Il limite di impegno trentacinquennale di lire 100 milioni già autorizzato per effetto dell’art. 19 della legge regionale 4.11.1978, n. 22 per l’anno 1978 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui agli artt. 13 e 14 della legge 11.3.1968, n. 1090 e successive modificazioni, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l’anno 1979.
L’annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell’anno 1978 a carico del capitolo 3221101 dello stato di previsione della spesa per l’importo di lire 100 milioni, è trasferita, per lo stesso importo, all’anno 2013.
L’onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 2013, a fronte della cessazione della spesa di lire 100 milioni già autorizzata fino all’anno 2012 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall’esercizio 1979
- per la scadenza, all’esercizio 2013.



I limiti di impegno trentacinquennali di lire 200 milioni e di lire 300 milioni già autorizzati rispettivamente per effetto della legge regionale 27.4.1978, n. 9 e della legge regionale 3.1.1979, n. 2 per l’anno 1978 per la concessione ai comuni, loro consorzi e agli altri enti autorizzati dei contributi di cui agli articoli 13 e 15 della legge 11.3.1968, n. 1090 per la ricostruzione, l’ampliamento e la sistemazione degli acquedotti e delle fognature, si intendono autorizzati, per le stesse finalità e per gli stessi importi, pari complessivamente a lire 500 milioni, per l’anno 1979.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente, già iscritte nel bilancio dell’anno 1978 a carico del capitolo 2221102 dello stato di previsione della spesa nell’ammontare complessivo di lire 500 milioni, sono trasferite, per lo stesso importo, all’anno 2013.
L’onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 2013 a fronte della cessazione della spesa di lire 500 milioni già autorizzata fino all’anno 2012 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall’esercizio 1979;
- per la scadenza, all’esercizio 2013.



I limiti di impegno trentacinquennale di lire 100 milioni e di lire 200 milioni già autorizzati, rispettivamente, per effetto della legge regionale 27.4.1978, n. 9 e della legge regionale 3.1.1979, n. 2 per l’anno 1978 per la concessione agli enti locali loro consorzi e altri enti autorizzati di contributi per la esecuzione di acquedotti e di opere igieniche e sanitarie di cui all’art. 1 - secondo comma e agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 3.8.1949, n. 589 e successive modificazioni e integrazioni, si intendono autorizzati, per le stesse finalità e per gli stessi importi, pari complessivamente a lire 300 milioni, per l’anno 1979.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente, già iscritte nel bilancio dell’anno 1978 a carico del capitolo 2221101 dello stato di previsione della spesa nell’ammontare complessivo di lire 300 milioni, sono trasferite, per lo stesso importo, all’anno 2013.
L’onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul bilancio dell’anno 2013 a fronte della cessazione della spesa di lire 300 milioni già autorizzata fino all’anno 2012 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall’esercizio 1979;
- per la scadenza, all’esercizio 2013.



Il limite di impegno trentacinquennale di lire 200 milioni già autorizzato, per effetto dell’art. 20 della legge regionale 4.11.1978, n. 22, per l’anno 1978 per la concessione agli enti locali, loro consorzi ed altri enti autorizzati di contributi per la esecuzione di acquedotti e di opere igieniche e sanitarie di cui all’art. 1, secondo comma, e agli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge 3.8.1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l’anno 1979.
L’annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell’anno 1978 a carico del capitolo 3221102 dello stato di previsione della spesa per l’importo di lire 200 milioni, è trasferita, per pari importo, all’anno 2013.
L’onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 2013, a fronte della cessazione della spesa già autorizzata fino all’anno 2012, e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall’anno 1979;
- per la scadenza, all’esercizio 2013.



Il limite di impegno trentacinquennale di lire 220 milioni, già autorizzato, per effetto dell’art. 6 della legge regionale 4.11.1978, n. 22, per l’anno 1978 per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 5.1.1977, n. 1, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l’anno 1979.
L’annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell’anno 1978 a carico del capitolo 3224101 dello stato di previsione della spesa per l’importo di lire 220 milioni è trasferita, per pari importo, all’anno 2013.
L’onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio per l’anno 2013, a fronte della cessazione della spesa di pari ammontare già autorizzata fino all’anno 2012 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall’esercizio 1979.
- per la scadenza, all’esercizio 2013.



Il limite di impegno trentacinquennale di lire 885.710.000, già autorizzato, per effetto dell’art. 3 della legge regionale 4.11.1978, n. 22, per l’anno 1978, per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all’art. 2, lettera a), della legge regionale 20.3.1975, n. 17, modificata dall’art. 3 - primo comma - lettera b) della legge regionale 6.5.1976, n. 9, si intende autorizzato nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 370.561.424 per l’anno 1978;
b) lire 515.148.576 per l’anno 1979.

L’annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritto nel bilancio dell’anno 1978 per lire 885.710.000, si intende ridotta, per il detto anno, a lire 370.561.424, la differenza di lire 515.148.576 è trasferita all’anno 2013.
L’onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 2013 a fronte della cessazione della spesa di lire 515.148.576 già autorizzata fino all’anno 2012 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:
a) fino alla concorrenza di lire 370.561.424 restano confermati:
- per la decorrenza, dall’anno 1978;
- per la scadenza, all’anno 2012;
b) per il restante importo di lire 515.148.576 sono differiti, in ogni caso:
- per la decorrenza, dall’anno 1979;
- per la scadenza, fino all’anno 2013.



Il limite di impegno trentacinquennale di lire 234,5 milioni, già autorizzato, per effetto dell’art. 5 - lettera b) della legge regionale 4.11.1978, n. 22, per l’anno 1978, per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all’art. 2, lettera c) della legge regionale 20.3.1975, n. 17, modificata dall’art. 3, primo comma, lettera c) della legge regionale 6.5.1986, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
234,5 milioni, già autorizzato, per effetto dell’art. 5 della legge regionale 4.11.1978, n. 22, per l’anno 1978, per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all’art. 2, lettera c) della legge regionale 20.3.1975, n. 17, modificata dall’art. 3, primo comma, lettera c) della legge regionale 6.5.1976, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 32.500.000 per l’anno 1978;
b) lire 202.000.000 per l’anno 1979.

L’annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio 1978 per lire 234,5 milioni si intende ridotta, per il detto anno, a lire 32.500.000; la differenza di lire 202.000.000 è trasferita all’anno 2013.
L’onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 2013 a fronte della cessazione della spesa di lire 202 milioni già autorizzata fino all’anno 2012 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
a) fino alla concorrenza di lire 32.500.000 restano confermati:
- per la decorrenza dall’anno 1978;
- per la scadenza all’anno 2012.
b) per il restante importo di lire 202.000.000 sono differiti, in ogni caso:
- per la decorrenza dall’anno 1979;
- per la scadenza fino all’anno 2013.



Il limite di impegno ventennale di lire 700 milioni già autorizzato per l’anno 1978 per la concessione del concorso regionale sui mutui contratti per il riattamento, l’ammodernamento e la ricostruzione delle case dei coltivatori diretti, con legge regionale 28.2.1977, n. 6, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l’anno 1979.
L’annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell’anno 1978 a carico del capitolo 3232103 dello stato di previsione della spesa per l’importo di lire 700 milioni, è trasferita, per lo stesso importo, all’anno 1998.
L’onere derivante dal trasferimento di spesa disposta con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 1998, a fronte della cessazione della spesa di lire 700 milioni già autorizzata fino all’anno 1997 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall’esercizio 1979;
- per la scadenza, all’esercizio 1998.



Il limite di impegno ventennale di lire 300 milioni già autorizzato, per effetto dell’art. 8 della legge regionale 4.11.1978, n. 22, per l’anno 1978 per la concessione agli enti ospedalieri di contributi per le finalità di cui alla legge regionale 10.8.1974, n. 20 modificata con la legge regionale 21.7.1976, n. 20 si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo per l’anno 1979.
L’annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell’anno 1978 a carico del capitolo 3422101 per lire 300 milioni è trasferita, per pari importo, all’anno 1998.
L’onere conseguente al trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 1998, a fronte della cessazione della spesa di lire 300 milioni già autorizzata fino all’anno 1997, e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall’esercizio 1979;
- per la scadenza, all’esercizio 1998.



I limiti di impegno decennali di lire 100 milioni ciascuno già autorizzati rispettivamente per effetto degli artt. 15 e 22 della legge regionale 4.1.1978, n. 22 per l’anno 1978, per la concessione dei contributi previsti dall’art. 11, lettera a) della legge regionale 17.3.1975, n. 13, rifinanziata con l’art. 1 della legge regionale 18.1.1978, n. 3, si intendono autorizzati per la stessa finalità e per gli stessi importi, per l’anno 1979.
Le annualità relative al limiti d’impegno di cui al comma precedente già iscritte nel bilancio dell’anno 1978 a carico dei capitoli 2612204 e 3612202 per lire 200 milioni, sono trasferite, per pari importo, all’anno 1988.
L’onere derivante del trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 1988 a fronte della cessazione della spesa di lire 200 milioni già autorizzata fino all’anno 1987, e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono in ogni caso differiti, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall’esercizio 1979;
- per la scadenza, all’esercizio 1988.



Il limite d’impegno quinquennale di lire 80 milioni già autorizzato per l’anno 1977 per effetto dell’art. 2 della legge regionale 18.1.1978, n. 3 per la concessione di contributi alle cooperative e consorzi di imprese artigiane per l’acquisto di materie prime e prodotti necessari all’attività delle imprese consociate e per l’esportazione di prodotti, si intende autorizzato per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l’anno 1979.
Le annualità relative al limite d’impegno di cui al comma precedente, già iscritte per lire 80 milioni a carico del bilancio di ciascuno degli anni 1977 e 1978 sono trasferite, per pari importo a ciascuno degli anni 1982 e 1983.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai precedenti commi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci dei detti esercizi, a fronte della cessazione della spesa di pari ammontare, già autorizzata fino all’anno 1981, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto a tutto il 31.12.1978 non sono stati assunti impegni a carico del capitolo 2612301 concernente la spesa autorizzata con la legge regionale 18.1.1978, n. 3.


Il limite di impegno di lire 200 milioni già autorizzato per l’anno 1975 per effetto dell’art. 17, sesto comma della legge regionale 17.3.1975, n. 13 modificata dall’art. 4 della legge regionale 10.4.1975, n. 23, per la concessione di contributi alle cooperative e consorzi di imprese artigiane per l’acquisto di materie prime e prodotti necessari all’attività delle imprese consociate e per l’esportazione di prodotti, si intende autorizzato per le stesse finalità e per lo stesso anno per l’importo di lire 10.772.976; la differenza di lire 189.227.024 costituisce economia di spesa.
Al finanziamento degli stessi oneri per la concessione dei contributi previsti dal sesto comma della legge regionale 17.3.1975, n. 13 e fino all’importo massimo di lire 189.227.024 si provvederà con appositi articoli della legge di approvazione dei bilanci degli anni 1980 e successivi assicurandosi la copertura con l’impiego delle entrate tributarie della Regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto nell’anno 1978 non sono stati assunti impegni a carico del capitolo 2612301 concernente lo stanziamento autorizzato con il predetto art. 17 della legge regionale 17.3.1975, n. 13.


Il limite di impegno ventennale di lire 200 milioni, già autorizzato per effetto dell’art. 21 della legge regionale 4.11.1978, n. 22, per l’anno 1978, per la concessione di contributi per le finalità di cui all’art. 5 della legge regionale 12.5.1975, n. 31 modificata con legge regionale 6.5.1976, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità , per l’anno 1979.
L’annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio 1978 per lire 200 milioni è trasferita, per pari importo, all’anno 1998.
L’onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 1998 a fronte della cessazione della spesa di lire 200 milioni già autorizzata fino all’anno 1997, e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso rispettivamente:
- per la decorrenza, dall’esercizio 1979;
- per la scadenza, all’esercizio 1998.



Il limite di impegno ventennale di lire 715 milioni autorizzato per effetto della legge regionale 27.4.1978, n. 9, per l’anno 1978, per la concessione agli imprenditori agricoli singoli o associati del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario previsti dall’art. 5 della legge regionale 12.5.1975, n. 31, si intende autorizzato per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l’anno 1979.
L’annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta a carico del bilancio 1978 per lire 715 milioni, è trasferita, per pari importo, all’anno 1998.
L’onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 1998 a fronte della cessazione della spesa di lire 715 milioni già autorizzata fino all’anno 1997, e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall’esercizio 1979;
- per la scadenza, all’esercizio 1998.



Il limite di impegno ventennale di lire 755 milioni già autorizzato per effetto dell’art. 21 della legge regionale 4.11.1978, n. 22 per l’anno 1978, per la concessione agli imprenditori agricoli singoli o associati del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario previsti dall’art. 5 della legge regionale 12.5.1975, n. 31, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l’anno 1979.
L’annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta a carico del bilancio 1978 per lire 755 milioni, è trasferita, per pari importo, all’anno 1998.
L’onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 1998 a fronte della cessazione della spesa di lire 755 milioni già autorizzata fino all’anno 1997, e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall’esercizio 1979;
- per la scadenza, all’esercizio 1998.



Il limite d’impegno venticinquennale di lire 200 milioni già autorizzato per effetto dell’art. 9 della legge regionale 19.5.1978, n. 13, per l’anno 1978, per la concessione del concorso regionale sui mutui contratti per le opere di cui alle lettere b) e c) e d) dell’art. 2 della legge regionale 13/ 78 si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l’anno 1979.
L’annualità relativa al limite d’importo di cui al comma precedente, già iscritta a carico del bilancio 1978, per lire 200 milioni, è trasferita, per pari importo, all’anno 2003.
L’onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al comma precedente graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 2003 a fronte della cessazione di spesa di lire 200 milioni già autorizzata fino all’anno 2002 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall’esercizio 1979;
- per la scadenza, all’esercizio 2003.



Il limite di impegno trentacinquennale di lire 157.200.000 già autorizzato, per effetto dell’art. 9, lettera b) della legge regionale 4.11.1978, n. 22 per l’anno 1978, per la concessione di contributi destinati alle finalità di cui all’art. 1 della legge regionale 30.10.1973, n. 30, si intende autorizzato per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 6.480.000 per l’anno 1978;
b) lire 150.720.000 per l’anno 1979.

L’annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell’anno 1978 per lire 157.200.000 si intende ridotta, per il detto anno, a lire 6.480.000, la differenza di lire 150.720.000 è trasferita all’anno 2013.
L’onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma farà carico al corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 2013, a fronte della cessazione della spesa di lire 150.720.000 già autorizzata fino all’anno 2012 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:
a) fino alla concorrenza di lire 6.480.000 restano confermati:
- per la decorrenza, dall’anno 1978;
- per la scadenza, all’anno 2012.
b) per il restante importo di lire 150.720.000 sono differiti, in ogni caso:
- per la decorrenza, dall’anno 1979;
- per la scadenza, fino all’anno 2013.



Il limite d’impegno quinquennale di lire 2.009 milioni autorizzato dall’anno 1978 per la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della legge 1.7.1977, n. 403 e contratte fino al 31 dicembre 1976 a favore di cooperative e loro consorzi a condizione che la partecipazione dei soci non sia inferiore al 30 per cento delle passività medesime ai sensi dell’art. 1, lettera a) della legge stessa, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo per l’anno 1979.
L’annualità relativa al limite d’impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio 1978 a carico del capitolo 2522210 dello stato di previsione della spesa, graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 1983 a fronte della cessazione della spesa di lire 2009 milioni già autorizzata sino al 1982 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall’esercizio 1979;
- per la scadenza, all’esercizio 1983.


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