Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1980, n. 7
Titolo:Modifiche ed integrazioni della legge regionale 17.3.1975, n. 13. Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 febbraio 1980, n. 13)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 41, l.r. 28 febbraio 1985, n. 6.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche promuove il potenziamento e lo sviluppo dell’artigianato singolo ed associato, salvaguarda e valorizza le attività del settore artistico, tipico e tradizionale e del settore produttivo al fine di utilizzarne al massimo le risorse e le potenzialità per l’allargamento della base produttiva e dell’occupazione, per lo sviluppo equilibrato dell’economia regionale.
Privilegia inoltre le iniziative consortili e cooperative tra le imprese artigiane al fine di aumentarne l’efficienza, la produttività e la competitività sul mercato, favorisce il miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro e dei servizi per i lavoratori dipendenti, sostiene l’attività dei comuni per l’apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l’insediamento di imprese artigiane.


Art. 2

La Regione interviene nel settore dell’artigianato sulla base dei programmi triennali da realizzarsi con piani annuali articolati settorialmente e territorialmente.
I programmi e i piani regionali rispondono alla esigenza di assicurare un coordinamento tra gli interventi previsti nei piani predisposti dai comuni associati evidenziandone gli effetti complessivi e indicando priorità settoriali e territoriali.
Il programma triennale dell’artigianato, che fa parte integrante del piano regionale di sviluppo, è presentato per l’approvazione al consiglio regionale entro 10 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Il programma triennale si articola in piani e progetti definiti nei loro obiettivi: in particolare il programma triennale indica l’ammontare complessivo dei fondi a disposizione di ciascuna associazione dei comuni.
I piani annuali vengono presentati dalla giunta regionale per la approvazione al consiglio regionale secondo i tempi e le modalità previste per la presentazione dei bilanci preventivi annuali, e devono essere a questi coerenti per quanto attiene le risorse finanziarie di cui si dispone l’attivazione.
Il piano annuale pone i fondi stanziati dalla presente legge a disposizione dei comuni.

Art. 3

In coerenza con i criteri stabiliti dal programma triennale e sulla base delle somme ivi previste, i comuni associati o, in assenza di associazioni, i singoli comuni predispongono il piano per l’acquisizione e urbanizzazione delle aree artigiane che viene trasmesso alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
I comuni singoli e associati di cui sopra elaborano l’elenco delle priorità acquisendo tutti gli elementi atti ad accertare la fattibilità dell’iniziativa, i costi, il numero delle imprese disposte ad insediarsi nelle aree previste.
Il piano annuale definisce gli stanziamenti di competenza da iscrivere nel bilancio annuale e assegna ai comuni, singoli o associati, i relativi stanziamenti indicando i termini entro i quali debbono essere approvati i progetti esecutivi; in caso di mancato rispetto di tali termini il finanziamento regionale si intende decaduto.
Il piano annuale è approvato dal consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale e alle sue variazioni.

Art. 4

E’istituito il fondo di rotazione per il finanziamento delle attività dei comuni singoli o associati per l’acquisizione e l’apprestamento di aree attrezzate da adibire ad insediamenti produttivi artigiani.
L’intervento finanziario regionale riguarda:
a) l’acquisizione delle aree:
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, prevista dall’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni;
c) la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, ove previste nel programma triennale, in relazione alla dimensione dell’area, all’ubicazione e alla previsione del numero degli occupati.

Il finanziamento è concesso per lotti funzionali e completi delle necessarie opere di urbanizzazione nei modi stabiliti dai successivi articoli e comprende anche i rilievi idrogeologici e geognostici, gli oneri di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità , collaudo e IVA.
La spesa ammissibile per l’acquisizione delle aree non può superare quella derivante dall’applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.
Per la determinazione della spesa da ritenere ammissibile per le finalità di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, la giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sulla base della incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, stabiliti con regolamento regionale, determina il costo massimo al metro quadrato delle opere di urbanizzazione.

Art. 5

I comuni disciplinano le modalità per la cessione delle aree nel rispetto dei criteri stabiliti nel programma triennale.
I fondi anticipati sono restituiti alla Regione da parte dei comuni singoli o associati, con versamenti successivi da effettuarsi entro sessanta giorni da ciascun pagamento ricevuto dalle imprese artigiane assegnatarie e comunque entro i termini stabiliti nel programma triennale, in caso di mancata assegnazione totale o parziale delle aree, la restituzione dell’anticipazione regionale è dovuta entro tre anni dalla data di introito dell’intero ammontare del finanziamento.
Le somme restituite sono reimpegnate per le finalità di cui all’art. 4 della presente legge.

Art. 6

I comuni singoli o associati possono cedere le anticipazioni regionali, relative ad aree determinate, a consorzi appositamente costituiti da almeno 10 imprese artigiane di cui almeno 7 di produzione, che abbiano complessivamente alle proprie dipendenze almeno 50 addetti e che si obbligano ad utilizzare tali fondi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 al servizio dei consociati.
La cessione delle somme avviene sulla base di una convenzione che stabilisce tempi, modalità , garanzie e vincoli afferenti le aree urbanizzate, nel rispetto degli obblighi di salvaguardia ambientale previsti dall’art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; in presenza di richieste di singoli artigiani, agli stessi è riservato fino ad un massimo del 20 per cento delle aree oggetto dell’assegnazione.

Art. 7

Nelle aree attrezzate con i fondi di cui ai precedenti articoli è consentita la costruzione dell’abitazione del custode o del titolare dell’impresa fino a un massimo di 95 m nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

Art. 8

Alla erogazione ai comuni dell’anticipazione regionale di cui al precedente art. 4 provvede il presidente della giunta regionale entro 20 giorni dalla richiesta del legale rappresentante dell’ente competente ad eseguire l’opera; la richiesta contiene la sola indicazione dei provvedimenti di liquidazione di spesa.
La somma relativa all’acquisizione dell’area, determinata secondo quanto previsto al quarto comma dell’art. 4 della presente legge, viene erogata entro 20 giorni dalla richiesta dell’ente a condizione che sia approvato il progetto esecutivo.

Art. 9

I comuni associati inviano annualmente, entro il 20 giugno, al presidente della giunta regionale relazione sullo stato di attuazione degli insediamenti artigiani previsti dai rispettivi strumenti urbanistici.
La relazione evidenzia quali aree siano state acquisite ed urbanizzate con i finanziamenti previsti dalla presente legge e fornisce altresì le informazioni necessarie all’inserimento dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le indicazioni fornite nel programma triennale.

Art. 10

Le aziende artigiane non possono alienare per un periodo di 10 anni le aree di insediamento per le quali hanno usufruito delle agevolazioni previste dagli articoli precedenti se non ad altra azienda artigiana, su conforme parere del comune.

Art. 11

L’art. 9 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13 e successive modificazioni è così sostituito:
"E’istituito un fondo per la concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese artigiane per le operazioni previste dalla legge statale 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, escluse quelle relative alle scorte.
Il fondo è conferito alla Cassa per il credito alle imprese artigiane che lo amministra sulla base di apposita convenzione da stipularsi con la Regione.
Il contributo è concesso, nella misura fissata dalla legge statale sopra richiamata, per la quota di mutuo eccedente la competenza della Cassa stessa e fino al limite massimo fissato dalle norme statali previo parere vincolante della commissione di cui all’art. 14. Tale contributo è commisurato alla somma effettivamente mutuata.


Art. 12

L’art. 11 della L.R. 17.3.1975, n. 13 e successive modificazioni è così sostituito:
"Al fine di favorire la cooperazione e l’associazionismo fra le imprese artigiane, la Regione accorda, nei limiti di spesa indicati all’art. 17 della LR 13/ 75 e agli artt. 1 e 2 della LR 3/ 78, provvidenze a favore di cooperative e consorzi regolarmente costituiti tra almeno cinque imprese artigiane iscritte all’Albo delle imprese artigiane della Regione.
Le provvidenze di cui al precedente comma si definiscono in:
a) concorso, nella misura massima del 10 per cento, nel pagamento degli interessi derivanti da operazioni di credito contratte per l’acquisto e la costruzione di opifici, depositi, magazzini, uffici, locali per mostre collettive, macchine e attrezzature per impianti destinati alla depurazione dell’acqua, dell’area e dell’ambiente.
Il contributo è concesso per la durata dell’ammortamento del mutuo e comunque per un periodo non superiore a 10 anni, compreso il periodo di preammortamento e viene erogato in rate di pari importo.
L’importo del mutuo ammissibile al contributo regionale non può superare il limite di 10 milioni per ogni azienda consociata.
Il mutuo può essere assistito da garanzia fidejussoria della Regione;
b) contributi in conto capitale per ogni consorzio o cooperativa richiedenti nella misura dell’1 per cento, in relazione al volume documentato degli acquisti di materie prime e prodotti necessari all’attività delle imprese consociate, fino al limite massimo di 10 milioni all’anno.
La percentuale di cui al comma precedente viene elevata del 50 per cento qualora trattasi di consorzio o cooperativa di produzione;
c) contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi e progetti per l’attivazione e/ o l’incremento dell’esportazione dei prodotti nella misura massima del 15 per cento della spesa sostenuta e documentata e comunque fino ad un massimo di lire 5 milioni annui.
Le domande per la concessione del contributo di cui alla lettera a) del presente articolo devono essere inoltrate alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno corredate dalla seguente documentazione:
A atto costitutivo o statuto della cooperativa o consorzio con un aggiornato elenco dei soci e numero dei dipendenti;
B piano degli investimenti che si intendono realizzare;
C relazione del consiglio di amministrazione dalla quale si rilevano le finalità e gli scopi dell’iniziativa;
D copia del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
E dichiarazione di massima dell’istituto di credito disponibile a perfezionare l’operazione indicante l’eventuale ricorso a garanzia fidejussoria della Regione.
La giunta regionale sulla base delle indicazioni contenute nel programma triennale, comunica entro il 30 giugno successivo la propria decisione.
Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del secondo comma del presente articolo devono essere inoltrate alla Regione corredate di quanto previsto alle lettere A) e D) del precedente quarto comma, entro il 30 aprile di ogni anno, con l’indicazione, per gli interventi di cui alla lettera b), dell’ammontare presunto degli acquisti e, per gli interventi di cui alla lettera c), del progetto per cui si richiede il contributo.
L’erogazione del contributo avviene dopo la presentazione di specifica documentazione attestante l’avvenuto acquisto delle materie prime o la realizzazione dei programmi promozionali autorizzati.
I contributi sono concessi dalla giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all’art. 14 della presente legge.


Art. 13

Al fine di salvaguardare e valorizzare l’artigianato artistico tipico e tradizionale e per favorire l’occupazione giovanile nel settore, la Regione interviene a favore di aziende artigiane che svolgono le attività comprese nell’elenco predisposto dalla giunta regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e dalle commissioni provinciali e regionali dell’artigianato e dei pareri forniti dai comuni, dalle comunità montane.
Il contributo regionale, in conto capitale, è concesso secondo le seguenti modalità :
a) nella misura fino al 10 per cento in relazione all’ammontare dei mutui contratti dalle aziende artigiane ai sensi delle leggi 25.7.1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni e/ o della presente legge, dopo la pubblicazione dell’elenco di cui al primo comma del presente articolo per le attrezzature e per il miglioramento e l’adattamento dei locali destinati alla produzione o all’esportazione, con priorità a quelle ubicate nel centro storico;
b) nella misura di L. 1.500.000 annue per ogni giovane per un massimo di due anni, alle aziende artigiane che dimostrino di aver assunto alle proprie dipendenze, dopo la pubblicazione dell’elenco di cui al primo comma del presente articolo, almeno un giovane incluso nelle liste speciali di cui alla legge 6/ 77, n. 285 e successive modificazioni, da avviare al mestiere.
L’erogazione del contributo avviene in due annualità uguali previo accertamento della non interruzione del rapporto di lavoro ed il rispetto del contratto di lavoro. Il contributo viene concesso a titolo di concorso per le spese relative alla retribuzione del giovane o dei giovani assunti.

I contributi regionali di cui alle precedenti lettere a) e b) sono concessi entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite all’art. 17.
La domanda di contributo, corredata da una copia del contratto di finanziamento stipulato con l’istituto di credito mutuante per quanto attiene le richieste di cui al punto a) del presente articolo o da denuncia di assunzione del giovane, o dei giovani, per quanto attiene il punto b) del presente articolo, è presentata al comune ove è localizzata l’azienda entro il 30 aprile di ogni anno. Il comune entro i successivi 30 giorni trasmette alla Regione le domande pervenute munite di parere e l’indicazione delle priorità degli interventi da finanziare.
Il contributo di cui alla lettera a) è concesso anche in assenza di contrazione di mutuo. In tal caso l’ammontare ammesso a contributo è stabilito dalla commissione tecnica di cui all’art. 14 in base a specifica documentazione.
La giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute dal programma triennale e nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma, provvede alla ripartizione fra i comuni dei fondi disponibili.
Il comune eroga alle singole aziende il contributo spettante previo accertamento della avvenuta esecuzione delle opere finanziate o dell’assunzione di almeno un giovane.
I contributi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono concessi sentito il parere della commissione tecnica di cui al successivo art. 14.

Art. 14

L’art. 12 della L.R. 17.3.1975, n. 13 e successive modificazioni è così sostituito:
"Presso la Regione Marche è costituita una commissione tecnica, nominata dal presidente della giunta regionale e presieduta dall’assessore al quale, ai sensi dello Statuto regionale, sia stato affidato il compito di curare il settore dell’artigianato.
La commissione è composta, oltre che dal presidente:
- da due esperti della Regione, designati dalla giunta regionale;
- da due rappresentanti designati dalla commissione regionale dell’artigianato;
- da quattro rappresentanti degli artigiani designati dalla associazioni sindacali di categoria;
- da due esperti designati dal consiglio regionale.
- da due rappresentanti designati dall’Anci e Uncem.
La commissione elegge il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di impedimento.
Segretario della commissione è un funzionario della giunta regionale.
La commissione tecnica esprime, fra l’altro, pareri in ordine ai piani e programmi regionali di cui all’art. 2 e ai piani per l’acquisizione e l’urbanizzazione delle aree artigiane di cui all’art. 3.


Art. 15

Per l’anno 1980 gli interventi previsti dalla presente legge per l’acquisto, l’urbanizzazione e la cessione delle aree artigianali, sono attuati in deroga dei programmi e dei piani di cui agli artt. 2 e seguenti e in deroga all’associazione dei comuni di cui all’art. 3.
Sempre per l’anno 1980 alle domande presentate alla data di approvazione della presente legge da parte del consiglio regionale sono concessi i benefici in conto capitale previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 ed erogati secondo le procedure di cui alla LR 17.3.1975, n. 13.
Sono confermate le percentuali del contributo in conto capitale stabilite nell’art. 3 della stessa legge.

Art. 16

Per gli interventi previsti dall’art. 15 della presente legge è autorizzata, per l’anno 1980, la spesa di L. 2.400 milioni.
Le somme occorrenti sono iscritte per l’anno 1980 a carico del capitolo " Spese per l’acquisizione e l’apprestamento di aree attrezzate da adibire ad insediamenti produttivi artigiani" che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 1980 con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 2.400 milioni.
L’apporto regionale al fondo istituito dal precedente art. 4 è stabilito nella misura massima di L. 6.000 milioni, per il triennio 1981- 1983, di cui L. 2.000 milioni per l’anno 1981.
Per gli anni successivi al 1981 l’entità della spesa sarà stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci in conformità al disposto dell’art. 2 - primo comma - della legge 19.5.1976, n. 335, nel modo seguente:
- per gli anni 1982 e 1983 entro i limiti di spesa stabiliti dal comma precedente;
- per gli anni 1984 e successivi per ammontare pari all’importo delle somme restituite, ai sensi dell’art. 5 della presente legge, sino alla data del 30 settembre dell’anno precedente.

Le somme occorrenti per il pagamento delle anticipazioni previste dal precedente terzo e quarto comma sono iscritte, a decorrere dall’anno 1981 a carico del capitolo " Anticipazioni a favore dei comuni singoli o associati per l’acquisizione e l’apprestamento di aree attrezzate da adibire ad insediamenti produttivi artigiani" da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il detto esercizio.
I rimborsi delle anticipazioni concesse ai sensi dell’art. 4 della presente legge affluiscono al capitolo " Rimborso delle anticipazioni concesse a favore dei comuni singoli o associati per l’acquisizione e l’apprestamento di aree attrezzate da adibire ad insediamenti produttivi artigiani" da istituirsi nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.
Per gli anni 1981, 1982 e 1983 la copertura della spesa è assicurata mediante impiego di quota parte delle entrate assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all’art. 9 della legge 15.5.1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni; per gli anni 1984 e successivi la copertura della spesa è assicurata mediante impiego delle entrate che affluiscono al capitolo istituito con il comma precedente.

Art. 17

Per la concessione di contributi di cui all’art. 13, lettera a) della presente legge è autorizzata la spesa di L. 300 milioni per l’anno 1980 e di L. 900 milioni per il triennio 1981 - 1983.
Per la concessione di contributi di cui all’art. 13, lettera b) della presente legge è autorizzata la spesa di L. 600 milioni per l’anno 1980 e di L. 1.200 milioni per il triennio 1981- 1983.
Per gli anni 1981, 1982 e 1983 le entità della spesa di cui al precedente primo e secondo comma saranno stabilite annualmente con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci in conformità al disposto dell’art. 2 - primo comma - della legge 19.5.1976, n. 335.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente primo e secondo comma, sono iscritte, per l’anno 1980, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno:
- "Contributi alle aziende artigiane per il miglioramento dei locali destinati alla produzione o all’esportazione dei prodotti artigianali artistici, tipici e tradizionali" con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 300 milioni;
- "Contributi alle aziende artigianali per favorire l’occupazione giovanile nel settore dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale" con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 600 milioni; e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

La copertura della spesa per gli anni 1981- 1983 è assicurata mediante impiego di quota parte delle entrate assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all’art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.