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Atto:LEGGE REGIONALE 3 marzo 1980, n. 9
Titolo:Provvedimento concernente l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto a tempo determinato in servizio presso le scuole regionali di formazione professionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 10 marzo 1980, n. 24)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

E’ riconosciuto il diritto ad essere inquadrato, nel ruolo unico regionale, al personale assunto a tempo determinato nelle scuole di formazione professionale gestite direttamente dalla Regione Molise nei cui confronti nell’anno formativo 1978/ 79 sia stato conferito almeno il secondo incarico o conferma annuale per un periodo complessivo di servizio effettivamente prestato non inferiore a mesi 12 dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un minimo di dodici ore settimanali di servizio, purchè in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite massimo di età.
L’inquadramento avviene su domanda e subordinatamente al superamento di prove di concorso da svolgersi secondo le modalità prescritte dagli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale 27.5.1974, n. 12.
Il personale ha diritto di partecipare alle prove di concorso per la qualifica funzionale corrispondente a quella risultante dal provvedimento di prima assunzione presso la Regione o, in mancanza di specifica indicazione nell’atto di assunzione, alla qualifica funzionale cui la qualifica di assunzione è riconducibile sulla base dei criteri di corrispondenza di cui alle tabelle " C", " D" e " E" allegate alla legge regionale 27.5.1974, n. 12.
Gli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento decorrono dalla data di assunzione in ruolo a seguito dell’espletamento delle previste prove di concorso.
Al personale inquadrato ai sensi delle disposizioni che precedono compete il trattamento economico iniziale del livello di inquadramento.
In sede di inquadramento non si applicano i benefici previsti dall’art. 32 della legge regionale 27.5.1974, n. 12 e quelli di cui all’art. 68 del D.P.R. 30.6.1972, n. 748.

Art. 2

I concorsi di cui al precedente articolo potranno essere banditi nel limite complessivo massimo di n. 87 unità .
Il contingente del personale regionale, distinto per qualifica funzionale, viene maggiorato, nel limite delle 87 unità , in relazione alle risultanze dei concorsi previsti al precedente art. 1.

Art. 3

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge saranno fronteggiate con lo stanziamento del capitolo 1100301 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1980 che presenta sufficiente disponibilità e, per gli anni successivi, con i fondi da iscriversi a carico del capitolo corrispondente.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.