Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 18 marzo 1980, n. 15
Titolo:Promozione e incentivazione delle attività agrituristiche.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 marzo 1980, n. 28)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Agriturismo – Turismo rurale
Note:Abrogata dall'art. 23, l.r. 6 giugno 1987, n. 25.

Sommario





La Regione Marche, in attuazione degli artt. 5 e 6 dello Statuto regionale e allo scopo di integrare i redditi degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, di sviluppare i rapporti fra città e campagna, di esaltare e salvaguardare le tradizioni di cultura e folklore del mondo rurale, di valorizzare i prodotti tipici delle diverse zone, promuove e sostiene le attività agrituristiche con particolare riferimento alle zone classificate come montane.


Sono operatori agrituristici gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, gli affittuari, i mezzadri, i coloni, i salariati agricoli, singoli o associati, che intendono svolgere attività agrituristica e che siano autorizzati, previa presentazione di apposita domanda, dal comune territorialmente competente.
La domanda deve specificare l’attività agrituristica svolta o che si intende svolgere e deve essere corredata dalla documentazione atta a comprovare l’esistenza dei requisiti di idoneità tecnica delle strutture ricettive esistenti o da porre in essere.
Il comune, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti di cui al primo comma e dell’idoneità delle strutture di cui al secondo comma, autorizza, con apposita deliberazione, il richiedente a svolgere attività agrituristica.
L’autorizzazione di operatore agrituristico è rilasciata dal sindaco su apposito modulo ed è comunicata alla comunità montana o alla associazione dei comuni di cui alla legge regionale 6.2.1978, n. 6, competente per territorio, e alla Regione.
Presso ciascun comune è istituito l’elenco degli operatori agrituristici.
L’operatore agrituristico iscritto nell’elenco ha l’obbligo di esporre al pubblico l’autorizzazione di cui al quarto comma e di esercitare le relative attività nei limiti e con le modalità indicate nella stessa.
Gli operatori agrituristici possono beneficiare dei contributi di cui al successivo art. 6.


I benefici previsti dalla presente legge possono essere concessi per:
1) il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati rurali da destinare all’utilizzo agrituristico;
2) la sistemazione, nell’ambito aziendale o sociale, di locali destinati alla vendita diretta e al dettaglio di prodotti agricoli coltivati o trasformati in proprio;
3) l’acquisto dell’arredamento per locali destinati all’esercizio di attività agrituristiche;
4) l’allestimento di parcheggi in adiacenza a fabbricati rurali con idonei servizi igienici;
5) l’allestimento di musei o esposizioni permanenti della cultura contadina, la costruzione, ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione di parchi - zoo, la formazione di piazzole di sosta per ristoro, la realizzazione di percorsi alternativi per pedoni, ciclisti e cavalleggeri.

Le iniziative di cui al punto 5, sono normalmente realizzate dalle comunità montane o dai comuni singoli o associati non compresi nel territorio delle comunità montane o anche da privati, nonchè da enti o associazioni che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette allo sviluppo del turismo rurale.
Limitatamente ai parchi-zoo possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge anche privati non iscritti nell’elenco degli operatori agrituristici.


I programmi di sviluppo delle attività agrituristiche sono inseriti nei piani zonali agricoli.
Alla elaborazione dei programmi di cui sopra provvedono le comunità montane e le associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 6.2.1978, n. 6 avvalendosi dell’opera delle associazioni agrituristiche e delle organizzazioni professionali agricole che, allo stesso scopo, possono utilizzare anche giovani tecnici iscritti nelle liste speciali previste dalla legge 1.6.1977, n. 285.


La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera, entro il 31 maggio di ogni anno, la ripartizione e l’assegnazione dei contributi ai richiedenti di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge sulla base dei programmi di finanziamento presentati dalle comunità montane, dalle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 6.2.1978, n. 6, non compresi negli ambiti territoriali delle comunità montane, o, in mancanza, dai singoli comuni.
Nella ripartizione il 60 per cento dei finanziamenti previsti dalla presente legge è prioritariamente riservato alle iniziative agrituristiche localizzate nei territori classificati montani.


Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 3 può essere concesso, nei limiti degli stanziamenti autorizzati:
a) per le iniziative di cui ai punti 3 e 5 un contributo in conto capitale pari al 20 per cento su una spesa massima ammissibile di L. 30 milioni;
b) per le iniziative di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 un contributo annuo costante pari all’otto per cento su una spesa massima ammissibile di L. 50 milioni, per la durata massima di venti anni.



I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili con altri contributi concessi dalla Regione, dallo Stato e da altri enti pubblici, allo stesso titolo o comunque afferenti gli immobili ad uso agrituristico.


Possono presentare domanda per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge tutti gli imprenditori e i lavoratori agricoli, singoli o associati, che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’esercizio di attività agrituristiche di cui al precedente art. 2, salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell’art. 3.
La domanda, diretta al sindaco del comune territorialmente competente, deve essere corredata:
a) per le iniziative di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 del precedente art. 3 dal progetto edilizio, dal preventivo di spesa, nonchè da una relazione tecnico - economica;
b) per le iniziative di cui al punto 3 del precedente art. 3 da una relazione illustrativa del programma di attività , con il relativo preventivo di spesa.

I comuni trasmettono con parere le domande di finanziamento alle comunità montane ed alle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 6.2.1978, n. 6, ove esistenti, ai fini della formazione dei programmi di cui all’art. 4.
Le comunità montane, le associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 6.2.1978, n. 6, o, in mancanza, i singoli comuni non compresi nel territorio delle comunità montane, trasmettono alla giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, le domande di contributo unitamente ai programmi di finanziamento di cui all’art. 5 con le indicazioni delle relative priorità .
Gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui alla legge 9.5.1975, n. 153, e i lavoratori agricoli singoli o associati hanno la priorità nell’assegnazione dei benefici di cui alla presente legge.


La giunta regionale eroga il contributo in conto capitale sulle iniziative finanziate sulla base dell’attestazione da parte del comune di competenza dell’avvenuta esecuzione delle opere, nonchè dell’accertamento della persistenza dei requisiti di legge; eroga il contributo in conto interessi direttamente all’istituto mutuante in contestualità con la scadenza delle relative rate di ammortamento dei mutui.
L’erogazione dei contributi per le iniziative realizzate dagli enti locali, dalle comunità montane o dalle associazioni dei comuni può avvenire anticipatamente o in relazione agli stati di avanzamento della realizzazione dell’opera.


I beni immobili, cui sono dirette le iniziative assistite dai contributi previsti dalla presente legge, sono soggetti al vincolo di specifica destinazione per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo.
Il vincolo immobiliare è trascritto a cura e spese del beneficiario e comunicato al comune competente per territorio.


L’operatore agrituristico che per un motivo qualsiasi venga meno agli obblighi di cui al sesto comma del precedente art. 2, o del quale sia accertata la perdita dei requisiti di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo, è cancellato dall’elenco degli operatori agrituristici con provvedimento motivato.
Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla giunta regionale da presentare entro 30 giorni dalla notifica dell’avvenuta cancellazione.
La giunta regionale si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla sua notifica.
All’operatore agrituristico cancellato dall’elenco degli operatori agrituristici viene revocata l’autorizzazione a svolgere attività agrituristiche.
La cancellazione dall’elenco degli operatori agrituristici comporta l’obbligo della restituzione dei contributi eventualmente ottenuti in base all’art. 6.
Nei casi di revoca del contributo concesso si procederà al recupero delle somme già erogate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.


Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per l’anno 1980, le seguenti spese:
1) L. 400 milioni per i contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 6;
2) L. 200 milioni, quale limite di impegno ventennale, per i contributi di cui alla lettera b) del precedente art. 6.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 1980 a carico dei capitoli che con la presente legge si istituiscono aventi denominazione:
a) "Contributi in conto capitale per promuovere e sostenere le attività agrituristiche" con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 400 milioni;
b) "Contributi ventennali sugli interessi per la promozione ed il sostegno delle attività agrituristiche" con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 200 milioni.

Per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio.
Alla copertura degli oneri, per gli anni successivi al 1980, derivanti dalle autorizzazioni di cui al punto 2 del primo comma del presente articolo, si provvede con l’impiego di quota parte del fondo comune di cui all’art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il recupero dei contributi conseguente all’applicazione del precedente art. 11 affluisce al capitolo da istituirsi nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale con la seguente denominazione: "Recupero di contributi concessi per la promozione e il sostegno delle attività agrituristiche".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.