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Atto:LEGGE REGIONALE 15 aprile 1980, n. 20
Titolo:Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
Pubblicazione:(B.u.r. 18 aprile 1980, n. 37)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 9, l.r. 20 febbraio 1995, n. 18.

Ai sensi del citato art. 9, l.r. 18/1995, alle violazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali anteriori alla data di entrata in vigore della predetta l.r. 18/1995 continuano ad applicarsi le disposizioni della presente legge.

Sommario





I provvedimenti amministrativi e gli altri atti emessi dalla Regione Marche nell’esercizio delle proprie funzioni ed elencati nell’annessa tariffa - che fa parte integrante della presente legge - sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.
L’atto emesso da una diversa Regione per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale non è soggetto alla analoga tassa stabilita dalla Regione Marche, anche se l’atto medesimo spieghi i suoi effetti nel territorio di quest’ultima.


La tassa di rilascio è dovuta in occasione della emanazione dell’atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all’interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corisposte nei termini stabiliti dalla tariffa.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annua da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l’atto è stato emesso.
Quando la misura della tassa deve essere determinata in relazione alla popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell’ultimo censimento pubblicati nella gazzetta ufficiale.


Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche.


Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14.4.1910, n. 639.


Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.


Chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l’atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a L. 2.000.
Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
Salvo che non sia diversamente disposto nell’annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:
a) in una soprattassa pari al 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
b) in una soprattassa pari al 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell’accertamento dell’infrazione.



La facoltà di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali compete, oltre che agli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche ai funzionari dell’amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonchè , limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
I processi verbali di accertamento delle violazioni debbono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente della giunta regionale.
Il presidente della giunta regionale notifica al trasgressore, nelle forme di legge, il processo verbale di accertamento, assegnando il termine di quindici giorni dalla data di notifica per la presentazione di eventuali deduzioni.
E’ consentito al trasgressore di pagare, all’atto della contestazione della violazione, una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all’ammontare del tributo. Il pagamento estingue l’obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.
Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7.1.1929, n. 4.


Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali si corrispondono mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7.2.1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all’Erario agli effetti di cui all’art. 1 di detta legge.


Le controversie concernenti l’applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse sono decise in via amministrativa dal presidente della giunta regionale.
Il ricorso, redatto su carta legale e sottoscritto dal ricorrente o dal suo legale rappresentante, deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato ovvero da quando l’interessato ne abbia avuto comunque piena conoscenza.
Il ricorso, indirizzato al presidente della giunta regionale, è presentato all’amministrazione regionale personalmente dall’interessato - o da un suo incaricato - al quale dev’essere rilasciata ricevuta anche se non ne faccia richiesta.
Il ricorso può anche essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall’art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile. Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni, decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
D’ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l’esecuzione dell’atto impugnato.


L’accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell’atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
Nonostante l’inutile decorso del termine di cui al primo comma, l’atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.


E’abrogata la legge regionale 16.12.1971, n. 1, recante norme in materia di tasse sulle concessioni regionali.


Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.


Per i provvedimenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, non è dovuta alcuna integrazione delle relative tasse di concessione regionale già corrisposte.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali

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