Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. 24
Titolo:Organizzazione delle unità sanitarie locali.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 aprile 1980, n. 42)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Ai sensi dell'art. 37, l.r. 17 luglio 1996, n. 26, le disposizioni contenute nella presente legge riguardanti l'organizzazione delle USL avevano, comunque, già cessato di essere applicate alla data di approvazione del regolamento di organizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della predetta l.r. 26/1996.

Sommario


Art. 1 (Principi e obiettivi)
Art. 2 (Unità sanitaria locale)
Art. 3 (Attribuzioni delle unità sanitarie locali)
Art. 4 (Servizi sociali)
Art. 5 (Funzioni sub - delegate)
Art. 6 (Poteri del sindaco)
Art. 7 (Partecipazione)
Art. 8 (Indirizzo e coordinamento regionale)
Art. 9 (Organizzazione territoriale dell’unità sanitaria locale)
Art. 10 (Distretti sanitari di base)
Art. 11 (Servizi integrativi intermedi)
Art. 12 (Servizi integrativi zonali)
Art. 13 (Servizi e presidi multizonali)
Art. 14 (Servizi dell’unità sanitaria locale)
Art. 15 (Regolamento sull’organizzazione e funzionamento dei servizi dell’unità sanitaria locale)
Art. 16 (Responsabili dei servizi)
Art. 17 (Ufficio di direzione)
Art. 18 (Coordinatori)
Art. 19 (Coordinamento e integrazione delle attività dei servizi)
Art. 20 (Conferenze di organizzazione)
Art. 21 (Costituzione dell’unità sanitaria locale)
Art. 22 (Trasferimento dei beni)
Art. 23 (Vincolo di destinazione dei beni)
Art. 24
Art. 25 (Dichiarazione d’urgenza)



La Regione Marche tutela la salute quale diritto fondamentale dei cittadini e interesse permanente della collettività secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto regionale e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
A tal fine la Regione persegue, attraverso il metodo della programmazione e mediante l’integrazione ed il coordinamento dei servizi sociali e sanitari, la progressiva eliminazione degli squilibri esistenti e realizza la tutela globale della salute attraverso la prevenzione, la cura e la riabilitazione, nel pieno rispetto della dignità e della libertà della persona.


L’unità sanitaria locale è una struttura operativa dei comuni associati e delle comunità montane ed è costituita dal complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi mediante i quali si realizza la gestione unitaria degli interventi diretti alla tutela della salute all’interno degli ambiti territoriali determinati con legge regionale 3 novembre 1978, n. 21.
Le associazioni dei comuni sono istituite a norma della legge regionale 12.3.1980, n. 10.


L’unità sanitaria locale svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali ed in particolare provvede:
a) all’educazione sanitaria;
b) all’igiene dell’ambiente;
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno - infantile, all’assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
e) all’igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) all’igiene e medicina del lavoro, nonchè alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) all’assistenza medico - generica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;
i) all’assistenza medico - specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare per le malattie fisiche e psichiche;
l) all’assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all’assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all’igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull’alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animali, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico - legale spettante al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
r) alla formazione e all’aggiornamento permanente del personale;
s) alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale.

L’unità sanitaria locale, nell’esercizio delle predette funzioni, eroga le prestazioni previste dalle norme contenute nel capo III della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalla legislazione regionale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti dalla programmazione nazionale e regionale.


In attesa della legge di riforma dell’assistenza pubblica, nel caso di affidamento delle funzioni amministrative di assistenza e beneficenza ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 11 della legge regionale 12.3.1980, n. 10, la gestione dei fondi è tenuta separata da quella relativa al fondo sanitario.
Per le finalità di cui al terzo comma dell’articolo 13 della legge regionale 12.3.1980, n. 10, in caso di mancato affidamento alle associazioni o alle comunità montane delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, i comuni trasmettono alle unità sanitarie locali entro il 31 dicembre i programmi di attività che intendono svolgere nel settore dei servizi sociali nell’anno successivo.


Le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell’art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sub - delegate ai comuni che le esercitano mediante le unità sanitarie locali.
Nell’esercizio delle funzioni amministrative sub - delegate le unità sanitarie locali osservano le direttive che la Regione, nel rispetto delle disposizioni statali impartite ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, emana con le modalità previste dall’articolo 59 dello Statuto.
Ai sensi e per gli effetti dall’articolo 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le unità sanitarie locali trasmettono mensilmente al presidente della Regione copia degli atti e provvedimenti adottati nell’esercizio delle funzioni sub - delegate con il presente articolo.
La vigilanza sull’esercizio delle funzioni sub - delegate spetta alla giunta regionale.
I provvedimenti sostitutivi per i casi di accertata inerzia delle unità sanitarie locali nel compimento di atti obbligatori sono deliberati dal consiglio regonale che ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.


Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, per l’esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del secondo comma dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale, di norma, direttamente dei presidi e servizi dell’unità sanitaria locale, e ne dà immediata comunicazione al comitato di gestione.


Le forme e le modalità di partecipazione di cui al terzo comma dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono disciplinate dall’articolo 23 della legge regionale 12.3.1980, n. 10.


Il consiglio regionale esercita le funzioni di indirizzo delle attività delle unità sanitarie locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario nazionale e del piano sanitario triennale regionale.
La giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio regionale, esercita le funzioni di coordinamento delle attività delle unità sanitarie locali, verifica la rispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici in relazione ai contenuti del piano sanitario triennale regionale, anche al fine di assicurare l’uniformità delle prestazioni sul territorio regionale.
La giunta regionale trasmette annualmente al consiglio una relazione sui risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi del piano sanitario triennale regionale.
La Regione e le unità sanitarie locali sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta copia degli atti e ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.


L’unità sanitaria locale comprende:
1) i servizi sanitaria di base;
2) i servizi integrativi intermedi;
3) i servizi integrativi zonali o multizonali;
4) l’ufficio di direzione.



Il distretto sanitario di base, di cui all’articolo 16 della legge regionale 12.3.1980, n. 10, è la struttura tecnico - funzionale che garantisce, in maniera sistematica e continuativa e con intervento a carattere polivalente, l’erogazione dei servizi di primo livello e pronto intervento nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione a favore dei soggetti di ogni fascia d’età.
Il distretto sanitario di base assicura, tra l’altro, i seguenti interventi:
a) profilassi contro le malattie infettive e diffusive;
b) vigilanza igienico - sanitaria e vigilanza sugli alimenti e bevande;
c) attività consultoriale per la tutela della maternità , dell’infanzia e dell’età evolutiva, nonchè attività consultoriale per la tutela della salute mentale e per l’assistenza agli anziani;
d) attività promozionale e di educazione sanitaria per la conservazione e tutela della salute individuale e collettiva;
e) servizio veterinario e, in particolare, attività di polizia e profilassi veterinaria nonchè assistenza veterinaria;
f) servizio farmaceutico mediante distribuzione dei farmaci, consulenza farmacologica e attività di educazione sanitaria per il corretto uso dei farmaci.

Per le finalità di cui ai commi precedenti le prestazioni vengono erogate nel distretto sanitario di base da operatori con diversa professionalità , mediante attività pluridisciplinari per rispondere alla differente natura dei bisogni.
Gli operatori del distretto sanitario di base svolgono le loro funzioni in maniera coordinata e integrata con gli enti pubblici e privati, con i distretti scolastici e altre organizzazioni operanti nel territorio.


Il poliambulatorio è una struttura integrativa dei servizi sanitari di base che garantisce l’assistenza medico - specialistica nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione, mediante una aggregazione di prestazioni specialistiche.
Il poliambulatorio serve, di norma, una popolazione di 20 mila abitanti per uno o più distretti di base e assolve anche la funzione di filtro nei confronti del ricovero ospedaliero.
Ogni unità sanitaria locale dispone di almeno un poliambulatorio dotato comunque di un servizio di radiologia e di un laboratorio di analisi.
Il presidio paraospedaliero è una struttura integrativa che garantisce l’assistenza sociale, infermieristica e tecnico - riabilitativa non erogabile a livello domiciliare e di poliambulatorio, nei confronti dei pazienti non acuti che hanno necessità di trattamento a tempo parziale o di assistenza tecnica continuativa.


L’ospedale provvede a funzioni di medicina preventiva, curativa e riabilitativa che non possono essere garantite dai servizi di base e da quelli integrativi intermedi e serve una quota di popolazione variabile secondo la sua funzione in relazione ai criteri fissati dal piano sanitario regionale.
L’ospedale è articolato al suo interno secondo i criteri di organizzazione dipartimentale stabiliti con legge regionale sulla base del piano sanitario regionale.
Le unità sanitarie locali, sin dalla fase del loro avvio ed in attesa dell’approvazione del piano sanitario regionale, provvedono ad emanare apposite disposizioni per assicurare la integrazione ed il collegamento tra i servizi ospedalieri e quelli extra - ospedalieri in rapporto alle esigenze del territorio.


I servizi e presidi multizonali sono individuati dal piano sanitario regionale.
L’organizzazione interna dei presidi e servizi multizonali è disciplinata con successiva legge regionale.
Tali presidi e servizi sono compresi fra quelli dell’unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, e alla loro gestione provvede la stessa unità sanitaria locale senza modifiche alla composizione del comitato di gestione.
Fino all’entrata in vigore del piano sanitario regionale restano ferme le attribuzioni dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, quali presidi multizonali di prevenzione.
L’amministrazione regionale e le amministrazioni locali possono avvalersi dei laboratori provinciali di igiene e profilassi per l’espletamento delle proprie competenze istituzionali previste dalle leggi 10.5.1976, n. 319 e 24.12.1979, n. 650, dagli articoli 90, 101, 103 e 104 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e da altre norme statali e regionali.
Le unità sanitarie locali in cui hanno sede presidi e servizi multizonali devono assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle altre unità sanitarie locali interessate, attraverso una sistematica consultazione con i relativi organi di gestione.


L’unità sanitaria locale esercita le proprie funzioni attraverso i servizi amministrativi e i servizi sanitari.
Sono servizi amministrativi:
1) affari generali, legali, contenzioso, archivio, biblioteca e documentazione;
2) gestione e aggiornamento professionale del personale;
3) bilancio, programmazione finanziaria, statistica, rilevazione ed elaborazione dati;
4) provveditorato, economato e servizi tecnici.

Sono servizi sanitari:
1) igiene e sanità pubblica dell’ambiente e dell’alimentazione prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; educazione sanitaria della popolazione e formazione degli operatori sanitari;
2) medicina di base, tutela sanitaria della maternità , dell’infanzia e dell’età evolutiva;
3) assistenza sanitaria comprendente, tra l’altro, quella specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera, ivi compresi i servizi per la salute mentale;
4) veterinario;
5) assistenza e vigilanza farmaceutica.

I servizi amministrativi assolvono anche alle funzioni già di competenza degli ospedali ai sensi del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.
I servizi sanitari assolvono anche alle funzioni tecnico - sanitarie già di competenza degli uffici del medico e del veterinario provinciale riguardanti le materie di cui all’articolo 3 della presente legge.
Ciascuno dei servizi sanitari persegue nello svolgimento dei propri compiti anche le finalità e gli obiettivi di educazione sanitaria, di prevenzione e di riabilitazione.
Le unità sanitarie locali delle associazioni dei comuni o delle comunità montane nei cui ambiti territoriali risiede una popolazione non superiore a 50.000 abitanti sono dotate dei seguenti servizi:
a) Servizi amministrativi
1) affari generali, legali, contenzioso, archivio, biblioteca, documentazione, gestione e aggiornamento professionale del personale;
2) bilancio, programmazione finanziaria, statistica, rilevazione ed elaborazione dati, provveditorato, economato e servizi tecnici;
b) Servizi sanitari
1) igiene e sanità pubblica dell’ambiente e dell’alimentazione; prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; educazione sanitaria della popolazione e formazione degli operatori sanitari;
2) medicina di base, tutela sanitaria della maternità , dell’infanzia e dell’età evolutiva; assistenza sanitaria comprendente quella specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera, ivi compresi i servizi per la salute mentale; assistenza e vigilanza farmaceutica;
3) veterinario.



L’organizzazione e il funzionamento dei servizi di cui agli articoli precedenti sono disciplinati con regolamento approvato dall’assemblea generale dell’unità sanitaria locale.
Il regolamento individua le funzioni e le competenze di ciascun servizio e ne disciplina le attività e le procedure; prevede l’articolazione di ciascun servizio in settori quali strutture organiche che svolgono in modo compiuto una funzione del servizio stesso o un complesso di funzioni omogenee in relazione ad obiettive esigenze funzionali.
Il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi e dell’ufficio di direzione si ispira ai seguenti principi:
- flessibilità della struttura per l’economicità della gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;
- impiego coordinato di equipes multidisciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all’interno dei singoli servizi;
- modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini della integrazione delle diverse competenze;
- mobilità del personale e possibilità di impiegare, anche in modo continuativo, in più servizi i dipendenti per la migliore utilizzazione degli stessi con riferimento alle relative professionalità.

Nell’individuazione delle modalità e procedure per il conseguimento degli obiettivi i servizi adottano il metodo di lavoro di gruppo inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori.
Il lavoro di gruppo si svolge comunque nel pieno rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori, con riferimento alle proprie professionalità e responsabilità anche funzionali.
Nel conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi della unità sanitaria locale, ai servizi è garantita piena autonomia tecnico - funzionale nella scelta delle modalità operative di attuazione dei propri compiti.


A ciascuno dei servizi individuati dall’articolo 14, è preposto un responsabile, nominato dal comitato di gestione, nel rispetto delle norme delegate di cui al terzo comma dell’articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle disposizioni contenute nei contratti nazionali di lavoro.
Il responsabile del servizio provvede:
- al coordinamento delle attività nelle materie di competenza;
- allo svolgimento delle funzioni di promozione e di vigilanza, nell’ambito del servizio, per l’attuazione dei programmi;
- all’esercizio delle altre funzioni previste dal regolamento di cui all’articolo 15, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme delegate di cui al terzo comma dell’articolo 47 della legge 23.12.1978, n. 833.



I responsabili dei servizi di cui all’art. 14 compongono l’ufficio di direzione che, posto alle dipendenze del comitato di gestione, è collegialmente preposto all’organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale.
L’Ufficio di direzione costituisce la struttura tecnico - consultiva del comitato di gestione nei confronti del quale ha facoltà di proposta in ordine a specifici problemi connessi con l’organizzazione e il funzionamento dei servizi.
Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali che non sia membro dell’ufficio di direzione, è chiamato ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o l’ufficio cui è preposto.
Il regolamento di cui all’articolo 15 disciplina il funzionamento dell’ufficio di direzione, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme delegate di cui al terzo comma dell’articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In particolare l’ufficio di direzione:
- assicura sotto il profilo tecnico, in base agli indirizzi del comitato di gestione, la corrispondenza tra l’attività complessiva dei servizi e le scelte della programmazione regionale;
- formula proposte ed esprime parere sugli indirizzi e sui programmi di attività dei veri servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, sui bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi;
- provvede ad assicurare le integrazioni funzionali tra i servizi;
- predispone e cura l’attuazione dei programmi di educazione sanitaria attraverso i singoli servizi;
- provvede ad assicurare il coordinato svolgimento, da parte di ciascun servizio, dell’attività di indagine epidemiologica in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e regionale e in rapporto alle situazioni di rischio individuate a livello locale;
- promuove e organizza specifici interventi nel campo della prevenzione primaria e secondaria con particolare riguardo ai progetti - obiettivo nei confronti della prevenzione delle malattie di rilevanza sociale;
- assicura il coordinato utilizzo dei servizi e presidi sanitari dell’unità sanitaria locale per gli interventi in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossico - dipendenza ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685.



I componenti dell’ufficio di direzione sono sentiti dal comitato di gestione in merito alle decisioni comunque riguardanti i servizi cui sono preposti e sono responsabili in solido con gli amministratori a norma dell’ultimo comma dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il comitato di gestione conferisce a due componenti l’ufficio di direzione, in possesso dei requisiti indicati dalle norme delegate di cui al terzo comma dell’articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli incarichi di coordinatore rispettivamente per la parte amministrativa e per quella sanitaria.
I due coordinatori rispondono del funzionamento dell’ufficio di direzione e del puntuale adempimento da parte dei singoli responsabili dei vari servizi delle decisioni adottate dal comitato di gestione e dallo stesso ufficio di direzione e concorrono ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano sanitario regionale.
Alle riunioni del comitato di gestione partecipano, con voto consultivo, i due coordinatori e quello competente per la parte amministrativa svolge le funzioni di segretario.
L’incarico di coordinatore è conferito per un periodo di tempo di tre anni; è rinnovabile alla scadenza e può essere revocato in ogni tempo con provvedimento motivato.


Spetta al comitato di gestione individuare, sul piano operativo, le attività da svolgere in modo integrato anche con riferimento:
a) ai programmi per l’attuazione dei progetti - obiettivo stabiliti dal piano sanitario nazionale e regionale;
b) all’organizzazione unitaria delle prestazioni a livello di distretto;
c) al coordinamento degli interventi sanitari e sociali connessi con la tutela della salute.



Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, il comitato di gestione dell’unità sanitaria locale promuove conferenze di organizzazione di servizi.
Le conferenze di organizzazione devono fornire la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative e agli obiettivi fissati dagli organi dell’unità sanitaria locale, l’attività dei singoli servizi e l’apporto di ciascun operatore.
Le conferenze di organizzazione esaminano la funzionalità dei servizi e delle interrelazioni tra i diversi servizi e l’organizzazione interna del lavoro e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive.
Il regolamento di cui all’articolo 15 stabilisce le modalità e le procedure per la periodicità , la convocazione e lo svolgimento delle conferenze di organizzazione.


Il presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti, esecutivi ai sensi di leggi, dell’avvenuta elezione di tutti gli organi dell’unità sanitaria locale, dichiara con proprio decreto la costituzione dell’unità stessa ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con lo stesso provvedimento il presidente della regione adotta le disposizioni per le finalità di cui all’articolo 61, terzo comma, lett. a), b) e c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati i beni mobili e immobili e le attrezzature, destinati ai servizi sanitari, indicati alle lettere a) e b) dell’art. 66 della legge 23.12.1978, n. 833.
I comuni succedono agli enti ed istituti, di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che hanno sede nel loro territorio nei rapporti attivi e passivi relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.
A tale scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente nonchè i comuni, nel caso previsto dall’articolo 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinate totalmente o prevalentemente ai servizi igienico - sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.
Le risultanze, analitiche e sintetiche, di detta ricognizione formano oggetto di apposita deliberazione e sono comunicate alla giunta regionale ai fini della emissione del decreto di cui al precedente articolo 21 ed al comune interessato che, entro 30 giorni dal ricevimento, provvede a formulare eventuali osservazioni dandone notizia anche alla giunta regionale.
Fino all’adozione del decreto del presidente della giunta regionale di cu al precedente art. 21, restano ferme le attribuzioni degli organi degli enti ed istituti le cui funzioni sono integralmente trasferite ai comuni ai sensi del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, e della legge 23.12.1978, n. 833.


I beni, di cui al precedente articolo, sono trasferiti al patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.
Lo svincolo di destinazione dei beni di cui al presente articolo, il reimpiego e il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, sono deliberati dal consiglio del comune cui i beni sono stati trasferiti, su proposta dell’assemblea generale dell’unità sanitaria locale e previa autorizzazione della giunta regionale.
La tutela dei beni culturali inclusi nei trasferimenti disciplinati dall’articolo precedente si attua con le modalità di cui alle norme contenute nel titolo III della legge regionale 30.12.1974, n. 53; a tal fine la dichiarazione di interesse pubblico di cui all’articolo 11 di tale legge è promossa d’ufficio dall’amministrazione regionale sulla base della ricognizione analitica di cui all’articolo precedente.

Art. 24

La legge regionale 21 maggio 1975, n. 40 è abrogata; i consorzi istituiti ai sensi di tale legge sono soppressi.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.