Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. 26
Titolo:Norme per il trasferimento dei beni e per la definitiva assegnazione agli uffici regionali e agli enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e della legge 21.10.1978, n. 641.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 maggio 1980, n. 45)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 58, l.r. 5 novembre 1988, n. 43.

Sommario




Art. 1

Il personale posto a disposizione della Regione ai sensi degli articoli 112 e 122 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e della legge 21.10.1978, n. 641 e definitivamente assegnato alla Regione e ai comuni, in relazione alla titolarità delle funzioni trasferite, attribuite o delegate, secondo i contingenti determinati nella allegata tabella (A).

Art. 2

La giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina, previa intesa con la sezione regionale dell’ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia - e con i comuni interessati, la ripartizione fra gli stessi del personale ad essi assegnato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3

La Regione e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale ad essi assegnato sulla base dei criteri e con le modalità stabilite con apposita legge regionale.

Art. 4

Le associazioni dei comuni, istituite con LR 12.3.1980, n. 10, possono disporre, d’intesa con i singoli comuni titolari delle funzioni attribuite o delegate, l’utilizzazione presso le proprie strutture del personale assegnato ai comuni regolando i conseguenti rapporti finanziari.

Art. 5

La spesa relativa al personale assegnato alla Regione fa carico al cap. 1100301 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 1980 ed al capitolo corrispondente per gli anni successivi.

Art. 6

Sono attribuiti in proprietà ai comuni, nel cui territorio sono situati, tutti i beni immobili, insieme al relativo patrimonio mobiliare, trasferiti alla Regione a norma dell’articolo 117 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, della legge 21.10.1978, n. 641 e della legge 18 novembre 1975, n. 764, con i conseguenti rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore della presente legge.
I beni attribuiti a norma della presente legge conservano la destinazione per i servizi sociali anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

Art. 7

Le associazioni dei comuni, istituite con LR 12.3.1980, n. 10, possono disporre, d’intesa con i singoli comuni, l’utilizzazione dei beni attribuiti in proprietà ai comuni, per l’esercizio, in materia associata, di servizi di assistenza sociale anche multizonali, regolando i conseguenti rapporti finanziari.

Art. 8

Le entrate degli enti nazionali, operanti in materia socio - assistenziale, attribuite alla Regione ai sensi dell’art. 120 del Dpr 24.7.1977, n. 616 e dell’art. 1 sexies della L. 21.10.1978, n. 641, affluiscono al fondo istituito con LR 3.1.1979, n. 3.
Il riparto tra i comuni avviene con gli stessi criteri previsti dall’art. 3, primo comma, della LR 3.1.1979, n. 3, salvo quanto previsto dal successivo comma.
Fino all’entrata in vigore della legge sull’assistenza pubblica:
a) le somme erogate ai comuni relative al riparto delle assegnazioni del disciolto ONPI mantengono la loro destinazione per l’assistenza agli anziani;
b) le somme relative al riparto delle assegnazioni del disciolto ENAOLI mantengono la loro destinazione per l’assistenza agli orfani e sono erogate dalla giunta regionale ai comuni secondo i criteri già seguiti dall’ENAOLI;
c) la legge regionale di approvazione del bilancio determina ogni anno la quota parte delle somme attribuite alla Regione, ai sensi del primo comma, da destinare alle spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite dall’ONPI, dall’ENAOLI e dall’ONIG; tali somme sono erogate ai comuni, sedi delle strutture assistenziali medesime, purchè tali strutture mantengano la loro originaria destinazione.

I comuni assumono a proprio carico la spesa relativa al personale ad essi trasferito dalla data di esecutività dei provvedimenti di cui all’art. 2 della presente legge.
Per l’anno 1980 la giunta regionale è autorizzata a determinare la quota di cui al punto c) del precedente terzo comma del presente articolo e ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio da comunicarsi al consiglio con le modalità previste dal primo comma, dell’art. 65 della legge sull’ordinamento contabile della Regione.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati






TABELLA A Tabella modificata dalla commissione








AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA Contingente

assegnato alle

Regioni
Contingente

assegnato ai

Comuni
TOTALE









































































































































MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE

(Ispettorati Alimentazione)
23 0 23
MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE

(Osservatorio malattie piante)
5 0 5
MINISTERO LAVORI PUBBLICI 15 3 18
MINISTERO INTERNO

(A.A.I.)
2 4 6
MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA

(Servizio sociale minorenni)
3 3 6
MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE 4 2 6
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 1 2 3
MINISTERO PER I BENI CULTURALI 3 7 10
MINISTERO INDUSTRIA

COMMERCIO E ARTIGIANATO
2 0 2
MINISTERO TRASPORTI 1 0 1
E.N.A.O.L.I. 9 53 62
O.N.P.I. 0 67 67
E.N.A.L. 6 18 24
U.M.A. 33 0 33
E.N.A.P.I. 3 0 3
E.N.P.M.F. 0 3 3
O.N.I.G. 2 0 2
E.N.S. 1 7 8
UIC 0 4 4
A.N.F.C.D.G. 0 5 5
E.N.P.A. 0 1 1

T O T A L E 113 179 292