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Atto:LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. 33
Titolo:Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per consentire l'attuazione integrale del contratto nazionale di lavoro.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 maggio 1980, n. 48)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Al fine di consentire l’attuazione integrale per l’anno 1980 del vigente contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri e dei lavoratori delle autolinee private, in vigore dal primo gennaio 1979, la Regione Marche, entro i limiti di spesa autorizzati dal successivo art. 4, eroga alle imprese esercenti pubblici autoservizi di linea in concessione statale, regionale e comunale un contributo per ogni dipendente, in relazione al servizio prestato nell’anno 1980, pari alla differenza tra il trattamento previsto dal vigente contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT.
Il contributo è concesso sull’ammontare della spesa effettivamente sostenuta per il personale dell’azienda, rilevata dai libri paga e risultante da apposita dichiarazione redatta e giurata nei modi di legge dal legale rappresentante dell’azienda medesima.
Per ogni licenza di noleggio di rimessa per autobus di cui l’azienda risulta titolare viene detratta una quota pari a L. 1.700.000.
La giunta regionale ha facoltà di concedere alle aziende beneficiarie acconti trimestrali in relazione al periodo di esercizio già svolto.
Alle aziende che abbiano svolto nel 1979 meno di 100.000 Km. complessivi la Regione eroga un contributo di L. 300 Km. in luogo di quello previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 2

Per i dipendenti assunti dopo il primo giugno 1979 il contributo regionale per la perequazione contrattuale viene corrisposto solamente nei casi in cui l’assunzione sia stata preventivamente autorizzata dalla Regione.

Art. 3

Per ciascun agente che abbia cessato o cessi il servizio nel periodo 1.1.1980- 31.12.1980, alle imprese di cui all’art. 1 è inoltre concesso un contributo pari alla differenza tra il trattamento di buonuscita previsto dal vigente contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT.

Art. 4

Per l’anno 1979 viene concessa, alle imprese di cui all’art. 1, una integrazione per ogni dipendente pari a L. 20.000 lorde per quattordici mensilità , oltre ai relativi oneri riflessi a carico delle aziende.
Analogamente per ciascun agente che abbia cessato il servizio nell’anno 1979 è concessa una integrazione sull’indennità di buonuscita, per il periodo di servizio prestato, di L. 23.333 annue lorde.

Art. 5

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 1980 la spesa di L. 4.300 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al precedente comma sono stanziate a carico del capitolo 1222215 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’anno 1980 con la denominazione "Spese per il finanziamento integrale degli oneri derivanti, per gli anni 1979 e 1980, dalla applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri delle aziende concessionarie del trasporto di persone( DL 13.3.1980, n. 67)", con la dotazione di competenza e di cassa di L. 4.300 milioni.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per l’anno 1980 si provvede mediante riduzione per L. 4.300 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio" partita n. 6 (parte), dell’elenco n. 2 allegato al bilancio per l’anno 1980.
La quota spettante alla Regione in virtù dell’art. 2 del D.L. 13.3.1980, n. 67 a titolo di ripartizione del Fondo Nazionale trasporti sarà acquisita al bilancio regionale per l’anno 1981.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.