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Atto:LEGGE REGIONALE 28 maggio 1980, n. 41
Titolo:Ulteriori provvidenze in favore delle popolazioni della Regione colpite dagli eventi sismici verificatisi nel territorio regionale negli anni 1972-1973.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 maggio 1980, n. 50)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Per provvedere all’ulteriore finanziamento dei danni causati dai movimenti tellurici che hanno colpito il territorio della Regione Marche negli anni 1972 e 1973 ed in attesa di ulteriori stanziamenti statali è autorizzata la spesa di L. 6 miliardi per il triennio 1980/ 82, di cui L. 1.000 milioni per l’anno 1980.
L’entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà determinata, in conformità al disposto dell’art. 2, primo comma, della legge 19.5.1976, n. 335, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 2

Il finanziamento previsto nel precedente articolo è destinato agli interventi residui derivanti dall’applicazione dell’art. 6 del DL 4.3.1972, n. 25, convertito con modificazione, in legge 16.3.1972, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla applicazione degli artt. 2 e 3 del DL 16.3.1973, n. 31, convertito con modificazioni, in legge 17.5.1973, n. 205 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l’anno 1980, per effetto dell’art. 1 della presente legge, sono stanziate a carico del cap. 2214119 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’anno 1980 con la denominazione "Spese per la concessione di contributi per la riparazione, ricostruzione e consolidamento di fabbricati di proprietà privata, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25.11.1962, n. 1684, siti nel territorio regionale, colpiti dal terremoto negli anni 1972 e 1973, ai sensi dell’art. 6 del DL 4.3.1972, n. 25, convertito con modificazioni nella L. 16.3.1972, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi degli artt. 2 e 3 del DL 16.3.1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17.5.1973, n. 205 e successive modificazioni ed integrazioni" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni; per la spesa relativa agli anni 1981 e 1982 sarà stanziata a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede nel modo seguente:
a) per l’anno 1980: mediante riduzione di L. 1.000 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1980 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi recanti oneri di parte corrente" - partita n. 1 per L. 500 milioni e partite nn. 13 e 14, elenco n. 2 -;
b) per gli anni 1981 e 1982 la copertura è assicurata mediante utilizzazione dei seguenti fondi iscritti nei sottoindicati programmi del bilancio pluriennale per il triennio 1980- 82, adottato con l’art. 54 della legge di approvazione del bilancio per l’anno 1980:
1) programma 2.2.4.1. - fondo globale per nuovi previsti provvedimenti legislativi, L. 2.000 milioni;
2) programma 2.2.1.2. - cap. 2221205, L. 1.750 milioni;
3) programma 2.2.1.1. - cap. 2221105, L. 1.250 milioni.


Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.