Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 maggio 1980, n. 42
Titolo:Provvedimenti urgenti per l'occupazione giovanile in attuazione degli articoli 26 e seguenti della legge 29.2.1980, n. 33.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 maggio 1980, n. 50)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

I giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1.6.77, n. 285 che hanno prestato o prestano servizio nei comuni, nelle comunità montane e nell’ente di sviluppo per l’agricoltura per la realizzazione di progetti specifici ai sensi dell’art. 26 L. 1.6.77, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l’immissione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche non statali della regione sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 26 e seguenti del DL 30.12.1979, n. 663 convertito con modificazioni in legge 29.2.1980, n. 33, secondo le modalità previste dalla presente legge.
Di norma l’esame di idoneità avrà luogo nei 30 giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici per quelli ancora in corso di attuazione e, nei 60 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge, per quelli che sono già pervenuti a scadenza.

Art. 2

L’esame di idoneità si effettua per ogni progetto specifico presso l’amministrazione responsabile dell’attuazione del progetto e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquistati dai giovani durante l’esecuzione del progetto, nonchè in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio.
I giovani sono ammessi esclusivamente all’esame relativo alla qualifica uguale o equiparata alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l’assunzione.
L’equiparazione di cui al comma precedente viene determina dalla giunta regionale sentite l’ANCI, l’UPI e le organizzazioni sindacali.

Art. 3

I requisiti per l’ammissione agli esami di idoneità e le modalità di svolgimento degli stessi sono determinate dalla giunta regionale sentite l’ANCI, l’UPI e le organizzazioni sindacali entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l’accesso mediante concorso ai livelli funzionali dell’impiego pubblico non statale.
La composizione delle commissioni esaminatrici è stabilita dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell’art. 3, tredicesimo e quattordicesimo comma, del D.P.R. 1.6.1979, n. 191.

Art. 4

E’istituita presso la giunta regionale la graduatoria unica regionale prevista dall’art. 26 septies, primo comma, del decreto legge 30.12.1979, n. 663, convertito con modificazioni, nella legge 29.2.1980, n. 33.
La graduatoria unica è articolata distintamente per i livelli funzionali e per le qualifiche previsti dalla normativa vigente per i dipendenti degli enti locali.
La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata a cura della giunta regionale alle amministrazioni pubbliche non statali della regione.
Alle attività di formazione e di aggiornamento della graduatoria provvede mensilmente la giunta regionale.

Art. 5

I giovani che hanno superato l’esame di idoneità sono iscritti, dietro comunicazione dell’amministrazione interessata alla giunta regionale, nella graduatoria unica regionale.
L’iscrizione nella graduatoria avviene secondo l’ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico alla cui realizzazione i giovani sono stati impiegati.
Il punteggio d’esame determina l’ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l’esecuzione dello stesso progetto o di progetti che abbiano avuto inizio nella stessa data. In caso di parità di punteggio l’ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati dall’art. 5 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3.

Art. 6

Esperite le procedure di inquadramento del personale non di ruolo degli enti locali ai sensi del DL 10.11.1979, n. 702, convertito in legge 8.1.1979, n. 3, dall’entrata in vigore della presente legge il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni pubbliche non statali della regione, salva la normativa prevista per i dipendenti di ruolo degli enti locali di cui all’articolo 3 del D.P.R. 1.6.1979, n. 191 e le norme contrattuali per altri enti pubblici, è riservato agli iscritti nella graduatoria unica regionale di cui al precedente articolo fino all’esaurimento della stessa e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici realizzati ai sensi della L. 1.6.1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Le amministrazioni che attingono alla graduatoria unica regionale possono disporre per tale personale la frequenza ad appositi corsi di formazione.
Le disposizioni di cui agli articoli e ai commi precedenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali gli enti di cui al primo comma hanno stipulato convenzioni ai sensi dell’art. 27 della citata legge 1.6.1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai giovani effettivamente impiegati, nella esecuzione dei progetti in conversione, da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 29.2.1980, n. 33.

Art. 7

Fino all’immissione in ruolo i giovani iscritti nella graduatoria unica regionale riprendono o continuano a svolgere presso la stessa amministrazione in cui hanno già previsto servizio la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In tale periodo ai giovani è attribuito il trattamento giuridico dei dipendenti non di ruolo delle rispettive amministrazioni di appartenenza, nonchè il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Agli stessi giovani è corrisposto il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti delle rispettive amministrazioni addetti alle stesse o ad analoghe mansioni.
Le comunità montane possono comandare presso i comuni del proprio territorio, che ne facciano richiesta, giovani che abbiano svolto progetti presso la stessa comunità.

Art. 8

Al momento della immissione in ruolo ai sensi della presente legge i nominativi degli iscritti alla graduatoria vengono cancellati.
Sono altresì cancellati dalla graduatoria coloro che rifiutino l’immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni situate nell’ambito della provincia di residenza o delle province i cui territori sono in parte compresi dalla comunità montana presso la quale gli iscritti hanno prestato servizio.

Art. 9

Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge cui debbono fa fronte i comuni, le comunità montane e l’ente di sviluppo per la retribuzione del personale assunto a tempo indeterminato per l’anno 1980 si provvede, salvo eventuali future integrazioni:
- con gli stanziamenti disposti dall’art. 26 octies della L. 29.2.1980, n. 33;
- con lo stanziamento annuale disposto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 cap. 1312301 denominato: "Spese per l’attuazione di programmi di cui all’articolo 26 della L. 1.6.1977, n. 285" fino a L. 895 milioni.

Per gli anni successivi e fino all’esaurimento della graduatoria, ad eventuale integrazione dei provvedimenti statali, provvede la legge di approvazione del bilancio annuale della Regione.