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Atto:LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 43
Titolo:Approvazione del programma agricolo regionale 1979/87 di cui alla legge 27.12.1977, n. 984.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 maggio 1980, n. 50)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario



TITOLO I


Art. 1

In attuazione della legge 27.12.1977, n. 984 è approvato il programma agricolo regionale allegato alla presente legge che coordina norme di legge regionali al suddetto programma.
Il programma, con gli eventuali aggiornamenti adottati secondo le procedure di partecipazione previste per la approvazione del piano agricolo regionale, costituisce il quadro di riferimento per gli interventi pubblici in agricoltura nella regione.
I piani zonali di sviluppo agricolo di cui alla L.R. 6/78 con i programmi annuali e progetti attuativi debbono armonizzarsi con il programma agricolo regionale.

Art. 2

In riferimento alla ripartizione dei finanziamenti recati dalla legge 984/77, definita nel piano agricolo nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri, per l’attuazione del programma agricolo è destinata la somma di L. 120.706 miliardi articolata per settori e arco di tempo come di seguito indicato:
1) irrigazione anni 1979-1987 opere di competenza regionale L. 42.103 milioni
2) forestazione anni 1979-1987 compresi i programmi coordinati L. 10.203 milioni
3) terreni di collina e di montagna anni 1979-1982 L. 27.048 milioni
4) zootecnia anni 1979-1982 compresi i programmi coordinati L. 17.226 milioni
5) ortofrutticoltura anni 1979-1982 L. 15.994 milioni
6) vitivinicoltura anni 1979-1982 L. 3.888 milioni
7) colture mediterranee anni 1979-1982 L. 1.168 milioni
8) realizzazione impianti cooperativi anni 1979-1982 L. 3.076 milioni.

Le assegnazioni per i settori di cui ai punti da 4 a 8 sono finalizzate per il loro importo complessivo di L. 41.352 milioni per l’arco di tempo 1979-1982 ai seguenti interventi secondo le specificazioni contenute nei rispettivi programmi operativi:
1) incentivazione delle aziende per l’adeguamento delle strutture e degli ordinamenti produttivi e colturali a L. 22.700 milioni di cui fino a L. 3.900 milioni per limiti di impegno compreso l’importo di L. 1.800 milioni autorizzato dalla deliberazione 76/79 per il programma stralcio ‘78, ai sensi dell’art. 18 della legge 984/77;
2) finanziamenti per il consolidamento del sistema cooperativo e associativo di L. 7.500 milioni;
3) finanziamenti di programmi di assistenza alle aziende agricole L. 4.022 milioni;
4) finanziamento degli specifici programmi coordinati per il miglioramento zootecnico L. 4.890 milioni e per la lotta contro l’ipofecondità L. 2.240 milioni.


Art. 3

Con legge di bilancio le somme annualmente assegnate con delibera del CIPAA, in aumento al fondo di sviluppo di cui all’art. 9 della legge 281/ 70, sono iscritte nei capitoli di spesa già istituiti o da istituire o da modificare in base agli indirizzi del programma agricolo allegato alla presente legge ed ai suoi aggiornamenti e variazioni annuali.
Annualmente entro il 10 giugno di ogni anno la giunta predispone e presenta al consiglio regionale una relazione di verifica sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai diversi settori.
Gli eventuali aggiornamenti del programma e le conseguenti variazioni delle somme destinate ai vari settori ed ai vari interventi apportati ai sensi degli artt. 6 e 17 della legge 984/ 77, sono approvate con legge di bilancio.

Art. 4

Degli aiuti previsti dal programma e di quelli finalizzati agli obiettivi del programma stesso possono beneficiare i soggetti di cui all’art. 7 della legge 984/77.
Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti priorità alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate con particolare riguardo ai mezzadri divenuti affittuari o proprietari dello stesso podere, a coloro che presentano piani di sviluppo aziendale o interaziendale di cui alla LR 42/77 e alle cooperative agricole e loro consorzi con particolare riguardo a quelle costituite ai sensi della LR 1.6.1977, n. 285.
Le misure e le modalità di concessione degli aiuti sono determinate negli specifici programmi operativi in cui è articolato il programma agricolo regionale.
TITOLO II


Art. 5

La L. R. n. 21 del 30.5.1977 è così modificata:
Art. 1
"Al fine di agevolare il ricorso al credito per la conduzione delle aziende agricole e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti, la Regione Marche concorre nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti ai sensi della legge 5.7.1928, n. 1760 e successive modificazioni, per una durata massima di 12 mesi.
Possono beneficiare del prestito agevolato di conduzione i soggetti indicati nell’art. 7 della legge 27.12.1977, n. 984".
Art. 2
"L’art. 2, sostituito con L. R. 23.11.1979, n. 40 è così modificato:
"Il prestito è concesso per un importo fino al 40 per cento della produzione lorda vendibile, con il limite di 10 milioni per le imprese singole.
Per le imprese zootecniche l’importo massimo del prestito non può superare lire 400.000 per UBA e con il limite per le aziende singole di 40 milioni. Per imprese zootecniche si intendono quelle la cui produzione zootecnica rappresenta almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile".
Art. 3
L’art. 3 è così sostituito:
"Il prestito agevolato è concesso con preferenza:
- alle imprese familiari coltivatrici singole e associate;
- alle cooperative agricole con particolare riguardo a quelle di conduzione, comprese le stalle sociali.


Art. 6

La L. R. 5 del 23.1.1975, art. 6 - terzo comma è così modificata:
"Il concorso regionale negli interessi è concesso con preferenza alle cooperative ed ai consorzi di rilevanza regionale ed è subordinato alla realizzazione di specifici programmi di attività .
L’importo del prestito e la sua durata sono contenute nei limiti del fabbisogno effettivo per la realizzazione del programma e comunque per una durata non superiore a tre anni.
Il concorso della Regione negli interessi è concesso fino ad un massimo del 12 per cento.


Art. 7

Gli artt. 12 e 13 della L. R. 23.1.1975, n. 5 sono sostituiti dal seguente articolo:
"Le domande con relativa documentazione sono presentate alla giunta regionale che, previa istruttoria degli uffici competenti e sentite le comunità montane o le associazioni di comuni interessate, ne approva il programma ed il finanziamento".


Art. 8

La ripartizione tra le comunità montane, dei fondi relativi al programma " terreni di collina e montagna" viene effettuata dalla giunta regionale in base ai seguenti criteri:
- 40 per cento in riferimento all’art. 28 della LR 12/73;
- 35 per cento in riferimento alla superficie a bosco e prati pascoli permanenti;
- 25 per cento in riferimento alla superficie di seminativo.


Allegati

Programmi di settore in agricoltura.


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Tabelle allegate ai programmi di settore in agricoltura.


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