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Atto:LEGGE REGIONALE 28 agosto 1973, n. 24
Titolo:Costituzione di un fondo speciale per l'erogazione di contributi in conto interessi a piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi.
Pubblicazione:(B.u.r. 6 settembre 1973, n. 41)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 9, l.r. 21 maggio 1975, n. 41.

Sommario




Art. 1

Al fine di consentire lo sviluppo di organizzazioni a base associativa sia tra le imprese commerciali del settore distributivo sia tra le cooperative di consumo attraverso una concentrazione dei punti di vendita e un aumento delle dimensioni medie degli esercizi, sviluppo che va realizzato dagli attuali operatori e non da forze esterne al settore, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi sui mutui concessi da istituti di credito a medio termine per finanziare il rinnovo, l'ampliamento e l'apprestamento di attrezzature, comprese le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali.
Possono fruire del contributo, di cui al comma precedente, le piccole e medie imprese commerciali che intendono ristrutturarsi su base associativa, le cooperative commerciali e le cooperative tra consumatori.
La erogazione dei benefici previsti dal presente articolo è concessa ai raggruppamenti di medie e piccole imprese commerciali, costituiti sia in forma cooperativa sia in forma di consorzi, e alle cooperative di consumo.

Art. 2

Il contributo annuale, cumulabile con altri benefici, è fissato nella misura del 2 per cento del debito capitale residuo risultante al termine di ciascuna delle prime quattro annualità ed è concesso entro il limite di 150.000.000 dell'ammontare del mutuo.

Art. 3

La domanda diretta a ottenere il contributo di cui alla presente legge dovrà essere trasmessa alla giunta regionale corredata dei seguenti documenti:
a) dichiarazione dell'istituto di credito relativa alla avvenuta concessione del mutuo unitamente al relativo piano di ammortamento;
b) certificato della camera di commercio industria artigianato e agricoltura attestante la natura e l'attività dell'impresa;
c) dichiarazione del richiedente con l'indicazione della data di inizio dei lavori di rinnovo, di ampliamento dell'azienda e di apprestamento di attrezzature, e, in linea di massima, del periodo entro il quale il complesso entrerà in vigore;
d) certificato d'iscrizione nel registro delle cooperative tenuto dalla prefettura.

In ogni caso il contributo da erogare alle imprese che intendono ristrutturarsi su base associativa è subordinato alla presentazione dell'atto costitutivo della società stessa.

Art. 4

La erogazione del contributo di cui all'art. 2 è effettuata posticipatamente, con decreto del presidente della giunta regionale su conforme parere della stessa, al primo gennaio e al primo luglio di ciascun anno, su presentazione, per ciascun anno, di una attestazione, rilasciata dall'istituto finanziatore, dalla quale risulti l'avvenuto pagamento della rata di ammortamento, relativa all'anno corrispondente nonchè dietro accertamento d' ufficio presso i componenti organi comprovante:
1) l'osservanza nell'azienda delle norme contenute nella legislazione antinfortunistica;
2) l'applicazione dei contratti di lavoro in vigore e l'avvenuta regolare corresponsione dei salari.

In caso di estinzione anticipata del mutuo, ovvero di fallimento dell'impresa beneficiaria, ovvero di assenza, per tutta la durata delle provvidenze, dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, il contributo cessa, rispettivamente, a partire dalla data di estinzione del mutuo e dalla data di dichiarazione del fallimento, o dal momento in cui vengono a mancare i requisiti richiesti.
Per i mutui con ammortamento a rate semestrali il contributo di cui ai commi precedenti è calcolato sulla base delle due ultime semestralità scadute.

Art. 5

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di L. 100.000.000.
Al finanziamento di detti oneri si provvede per l'anno 1973, con i fondi iscritti a carico del capitolo 16516, che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 con la denominazione " Contributi quadriennali a piccole e medie imprese commerciali associate o che intendono associarsi, a cooperative fra consumatori, per l'ammortamento di mutui contratti per il rinnovo, l'ampliamento e l'apprestamento di attrezzature e opere murarie".
Per gli anni 1974, 1975, 1976 si provvede con i fondi da stanziarsi a carico del capitolo corrispondente a quello istituito ai sensi del comma precedente, nella seguente misura:
- anno 1974 lire 75.000.000;
- anno 1975 lire 50.000.000;
- anno 1976 lire 25.000.000.

Lo stanziamento del capitolo 17801 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 " Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso" - voce n. 11 dell'elenco n. 3 - è ridotto di L. 100.000.000.