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Atto:LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 46
Titolo:Interventi organici per lo sviluppo dello sport come servizio sociale.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 giugno 1980, n. 51)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SPORT - TEMPO LIBERO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 11, l.r. 1 agosto 1997, n. 47.

Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Mutui per impianti sportivi)
Art. 3 (Contributi in conto capitale per impianti sportivi)
Art. 4 (Applicazione della L.R. 18-4-1979, n. 17)
Art. 5 (Attrezzature tecnico - sportive)
Art. 6 (Attività sportive e ricreative a carattere formativo e sociale)
Art. 7 (Sviluppo dell’associazionismo sportivo)
Art. 8 (Manifestazioni sportive)
Art. 9 (Corsi di formazione e qualificazione di operatori e animatori sportivi)
Art. 10 (Tutela sanitaria delle attività sportive)
Art. 11 (Consulta regionale per lo sport)
Art. 12 (Programmazione degli interventi in materia di impianti e attrezzature sportive)
Art. 13 (Modalità per la richiesta dei benefici.)
Art. 14 (Riparto annuale degli interventi)
Art. 15 (Assistenza per la scelta tipologica e la progettazione degli impianti sportivi.)
Art. 16 (Decadenza dei benefici concessi ai sensi della legge regionale 30-10-1973, n. 30)
Art. 17 (Disposizioni transitorie)
Art. 18 (Autorizzazione di spesa)



La Regione Marche, in attuazione delle finalità di cui all’art. 5 dello Statuto, riconosce la funzione sociale dello sport sotto il profilo della tutela della salute, dell’educazione e della formazione della gioventù , dell’impiego del tempo libero e, in generale, come importante fattore dello sviluppo della persona.
A tal fine promuove e favorisce le iniziative atte a garantire l’accesso di tutti i cittadini al servizio sportivo mediante:
a) la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento e l’acquisizione di impianti destinati ad attività sportive e l’acquisto ed il miglioramento di attrezzature tecnico - sportive;
b) lo svolgimento di attività sportive a carattere formativo e sociale e lo sviluppo dell’associazionismo sportivo;
c) la formazione e la qualificazione di operatori e animatori sportivi;
d) la tutela sanitaria delle attività sportive.



Per la realizzazione degli impianti sportivi previsti dal programma di cui al seguente articolo 12 della Regione concede contributi costanti pluriennali di durata non superiore ad anni 35 e nella misura massima dell’8 per cento del capitale mutuato dai comuni interessati.
Non sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le opere di urbanizzazione e quelle relative alle tribune coperte e scoperte. Il contributo per le spese generali di progettazione, contabilità e collaudo è ammesso fino alla concorrenza del 5 per cento del costo totale dell’opera.
L’uso degli impianti ammessi ai benefici deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere data priorità alle attività sportive a carattere formativo e ricreativo, ivi comprese quelle scolastiche.


La Regione concede contributi in conto capitale a favore di comuni singoli o associati per favorire:
1) la costruzione, l’ampliamento e il miglioramento di impianti destinati alle attività sportive;
2) l’acquisizione in proprietà di impianti sportivi inutilizzati ovvero distratti dalla loro destinazione originaria.

Il contributo può essere utilizzato dal comune sia per impianti propri sia per impianti di enti dotati di personalità giuridica.
L’importo dei contributi non può superare il 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili e in ogni caso il limite di 15 milioni.
L’uso degli impianti ammessi ai benefici previsti dal presente articolo deve essere aperto a tutti i cittadini.
I comuni assicurano il rispetto della norma di cui al comma precedente.


La progettazione, l’approvazione, l’esecuzione, il finanziamento di parte regionale, il collaudo e la dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità e urgenza delle opere previste dalla presente legge, sono regolati, per quanto applicabili, dalle norme previste dalla LR 18.4.1979, n. 17.


La Regione concede contributi in conto capitale a favore di comuni singoli o associati per l’acquisto o il miglioramento di attrezzature tecnico - sportive fisse o mobili a servizio di impianti già operanti o di quelli di nuova costruzione o idonee a favorire la pratica di sports che non necessitano di appositi impianti.
I contributi possono essere utilizzati dai comuni per attrezzature al servizio di impianti propri, di impianti di proprietà di enti di promozione sportiva, di enti dotati di personalità sportiva, di enti dotati di personalità giuridica e di associazioni sportive regolamentate costituite e che non abbiano fine di lucro e non possono superare la misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.


La Regione concede contributi in conto capitale a favore di comuni singoli o associati al fine di incoraggiare e sostenere le iniziative svolte o promosse dagli stessi, da enti dotati di personalità giuridica, da enti di promozione sportiva e da associazioni sportive che non abbiano fine di lucro, per la diffusione della pratica sportiva a livello formativo, dilettantistico e ricreativo, anche mediante la utilizzazione di impianti sportivi privati o pubblici tra cui quelli scolastici.
I contributi non possono superare la misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per lo svolgimento di dette attività .


La Regione concede contributi a favore di enti di promozione sportiva e di associazioni sportive a dimensione regionale in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e sostenuta per la diffusione della pratica delle attività sportive.


La Regione concede contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale o internazionale a favore di:
1) comuni singoli o associati;
2) enti di promozione sportiva e associazioni sportive.

La concessione del contributo è subordinata alla capacità della manifestazione di divulgare lo sport e la pratica delle attività sportive.
In nessun caso il contributo può superare la misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l’organizzazione dell’iniziativa.


Gli interventi volti a promuovere la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento di operatori e animatori sportivi nonchè di massaggiatori e altri operatori medico - sportivi, sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.


L’unità sanitaria locale, nell’ambito della propria competenza, provvede ad assicurare, attraverso i propri servizi:
a) la tutela sanitaria delle attività sportive;
b) visite preventive e controlli medici periodici dell’idoneità generica e specifica per la pratica delle attività sportive;
c) la promozione dell’educazione sanitaria sportiva.

Per le prestazioni inerenti le attività sportive g enti di promozione sportiva e le associazioni sportive possono avvalersi di tutte le strutture sanitarie pubbliche presenti nel territorio di competenza; per prestazioni che richiedono particolari servizi specialistici, possono avvalersi anche di strutture esterne.


E’costituita la consulta regionale per lo sport con compiti di consultazione e di proposta per quanto riguarda l’elaborazione dei programmi regionali di intervento previsti dalla presente legge e ogni altra iniziativa o intervento di interesse regionale in materia sportiva che le vengano sottoposti dal consiglio o dalla giunta.
Essa è composta da:
a) il presidente della giunta regionale o assessore da lui delegato, che la presiede;
b) il presidente della commissione regionale competente;
c) sei esperti in materia sportiva nominati dal consiglio regionale;
d) sei rappresentanti dell’associazione nazionale comuni d’Italia;
e) un rappresentante dell’UNCEM delle Marche;
f) un rappresentante dell’Unione province d’Italia;
g) il sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;
h) il delegato regionale del CONI, i) quattro rappresentanti designati dal comitato regionale del CONI;
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative designati dai rispettivi organi regionali;
m) rappresentanti, fino a un massimo di 8, degli enti di promozione sportiva scelti nell’ambito dei nominativi proposti da ciascuno degli enti operanti nella Regione;
n) un rappresentante del centro sportivo universitario italiano delle Marche;
o) un rappresentante della federazione medici sportivi regionali.

Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario della giunta regionale.
La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio e dura in carica per il periodo della corrispondente legislatura regionale.
Per lo svolgimento delle sue funzioni la consulta adotta un regolamento interno e può strutturarsi per gruppi di lavoro. Ai membri estranei all’amministrazione regionale spetta un’indennità di presenza e un rimborso spese secondo le modalità fissate dalla legge regionale.
L’art. 5 della legge regionale 30.10.1973, n. 30 è abrogato.


La giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale per lo sport, al fine di coordinare e programmare gli interventi nel settore sportivo, predispone un piano triennale per la realizzazione di impianti sportivi nella regione.
Il piano triennale è approvato dal consiglio regionale.
Il piano detta gli indirizzi ai quali informare gli interventi ed è formulato sulla base dei seguenti criteri di priorità :
a) realizzazione di impianti polivalenti per lo sport e il tempo libero;
b) completamento di impianti rimasti incompiuti per insufficiente finanziamento;
c) realizzazione di impianti essenziali e di base nei comuni che ne sono sprovvisti, anche in riferimento alle esigenze della popolazione scolastica.

Il piano esecutivo annuale è predisposto e approvato con la procedura di cui all’art. 3 della LR 18.4.1979, n. 17.


Le domande intese a ottenere l’ammissione ai benefici di cui alla presente legge sono inoltrate al presidente della giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
Le domande tendenti ad ottenere il contributo della Regione per gli impianti destinati ad attività sportive sono inviate in copia anche al presidente dell’associazione dei comuni o della comunità montana competente per territorio, per il parere in ordine alla scala di priorità dei criteri stabiliti dal piano triennale di cui all’articolo precedente.


La giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente, delibera la ripartizione dei contributi previsti dai precedenti articoli 5, 6 e 7.
La concessione di contributi in conto capitale per l’acquisto o il miglioramento di attrezzature tecnico - sportive, di cui al precedente art. 5, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) attrezzature a servizio di impianti già esistenti senza le quali l’impianto stesso rimane inutilizzato;
b) attrezzature elementari di base;
c) attrezzature a servizio di impianti realizzati con i benefici della presente legge.

I contributi vengono erogati dalla giunta regionale su presentazione di documentazione comprovante l’attuazione dell’iniziativa programmata e del consuntivo finanziario.
I contributi previsti dal precedente articolo 8 sono concessi, a domanda, dalla giunta regionale, previa acquisizione della documentazione relativa allo previa acquisizione della documentazione relativa allo svolgimento della manifestazione ed alla spesa sostenuta.


La giunta regionale, anche avvalendosi della consulenza tecnica del CONI, sentita la consulta regionale per lo sport, può fornire, ai soggetti interessati agli interventi di cui agli artt. 2 e 3 n. 1 della presente legge, indicazioni circa le scelte tipologiche degli impianti o dei progetti tipo per impianti sportivi standardizzati, che devono ispirarsi a criteri di funzionalità ed economicità dei costi di costruzione e di gestione.
I comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti possono affidare la progettazione e la direzione dei lavori finanziari ai sensi della presente legge agli uffici tecnici regionali.


Gli enti beneficiari delle provvidenze di cui all’art. 1, primo comma, della LR 30.10.1973, n. 30, i quali non dimostrino, entro il 30 giugno 1981, di aver contratto il mutuo per la realizzazione dei relativi impianti sportivi, decadono dai benefici concessi. La decadenza è dichiarata con decreto del presidente della giunta regionale.


La scadenza per la presentazione delle domande, fissata nel precedente articolo 13 al 30 giugno di ogni anno, è prorogata, limitatamente all’anno 1980, al 30 settembre.
Le domande già pervenute alla Regione ai sensi della LR 30.10.1973, n. 30, che non siano state ammesse ai benefici previsti dalla stessa, non sono considerate valide agli effetti della presente legge ma le stesse possono essere rinnovate utilizzando la documentazione già prodotta.
Sino all’entrata in funzione delle unità sanitarie locali le visite e gli accertamenti sanitari per la pratica delle attività sportive sono svolti dai medici dipendenti di enti pubblici o dai medici convenzionati per quanto concerne l’idoneità generica alla pratica stessa e dai medici specialisti delle strutture pubbliche o delle strutture private convenzionate ove vi sia necessità di visite ed accertamenti specialistici.


Per l’attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
a) per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2, due limiti di impegno trentacinquennali di lire 800 milioni ciascuno, decorrenti rispettivamente dall’anno 1981 e dall’anno 1982 pari ad una spesa complessiva di lire 56.000 milioni; in conformità al disposto dell’art. 2 quarto comma della legge 19.5.1976, n. 335, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni pluriennali per le dette finalità entro il suindicato limite annuale di lire 1.600 milioni, sempreché le stesse obbligazioni non vengano a scadenza prima dell’esercizio 1981 e dell’esercizio 1982 e per importi non superiori, per ciascuno dei detti anni, a lire 800 milioni e a lire 1.600 milioni; negli stati di previsione della spesa per gli anni 1981 e 1982 e per gli anni successivi finché di bisogno saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù della presente autorizzazione, per importo pari all’ammontare delle obbligazioni che verranno a scadere nei detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare il limite di lire 800 milioni nell’anno 1981 ed il limite di lire 1.600 milioni nell’anno 1982 e successivi;
b) per la concessione dei contributi previsti al precedente articolo 3, la spesa di lire 500 milioni per l’anno 1980 e di lire 200 milioni per l’anno 1981; ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 quarto comma della legge 19.5.1976, n. 335, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni per le dette finalità entro il limite complessivo di L. 700 milioni, fermo restando che le obbligazioni che verranno a scadenza in ciascuno degli anni 1980 e 1981 non potranno superare, rispettivamente, gli importi di lire 500 milioni e di lire 200 milioni;
c) per la concessione dei contributi previsti al precedente articolo 5, la spesa di lire 800 milioni nel triennio 1980/ 82, dei quali lire 350 milioni per l’anno 1980; ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 quarto comma della legge 19.5.1976, n. 335, la giunta regionale è autorizzata ad assumere le obbligazioni per le dette finalità entro il limite complessivo di lire 800 milioni, fermo restando che le obbligazioni che verranno a scadenza in ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982 non potranno superare, rispettivamente, gli importi di lire 350 milioni, lire 300 milioni e lire 150 milioni in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale per il detto triennio;
d) per gli interventi a carattere continuativo e ricorrente previsto ai precedenti articoli 6, 7 e 8, rispettivamente lire 100 milioni, lire 50 milioni e lire 100 milioni per l’anno 1980; l’entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con appositi articoli della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, fermo restando che le dette spese non potranno superare, complessivamente, in ciascuno degli anni 1981 e 1982, l’importo di lire 250 milioni, in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1980/82.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente sono iscritte:
a) per l’anno 1980, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del detto anno, con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
- capitolo n. 2332101 "Contributi in capitale a favore di comuni singoli o associati per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento di impianti destinati all’attività sportiva, o l’acquisizione in proprietà di impianti sportivi inutilizzati"
lire 500 milioni;
- capitolo 2332102 "Contributi un tantum ai comuni singoli o associati per l’acquisizione o il miglioramento di attrezzature sportive"
lire 350 milioni;
- capitolo 1332104 "Contributi ai comuni singoli o associati per incoraggiare e sostenere iniziative per la diffusione della pratica sportiva"
lire 100 milioni;
- capitolo 1332105 "Contributi a favore di enti di promozione sportiva e di associazioni sportive a dimensione regionale per la diffusione della pratica delle attività sportive"
lire 50 milioni;
- capitolo 1332106 "Contributi ai comuni singoli o associati nonchè ad enti di promozione sportiva e associazioni sportive per l’organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale o internazionale"
lire 100 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge pari a lire 1.100 milioni per l’anno 1980, lire 1.550 milioni per l’anno 1981 e lire 2.000 milioni per l’anno 1982 si fa fronte nel modo che segue:
a) per l’anno 1980, mediante riduzione di lire 1.100 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2700101 dello stato di previsione della spesa del detto anno "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio, recanti spese per investimenti ecc.=
- partita n. 10 dell’elenco n. 3;
b) per gli anni 1981 e 1982 con i fondi ascritti al programma 3321 del bilancio pluriennale adottato con l’articolo 54 della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 1980.