Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 50
Titolo:Organizzazione amministrativa della Regione.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 giugno 1980, n. 53)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 26 aprile 1990, n. 30.

Sommario




Art. 1

La presente legge disciplina l’organizzazione amministrativa della Regione.

Art. 2

L’organizzazione amministrativa della Regione si compone di servizi che operano sotto la direzione della giunta e del suo presidente ai sensi dell’articolo 52, primo comma, dello Statuto.
L’organizzazione amministrativa della Regione si articola in:
- servizi del consiglio regionale;
- servizi della giunta regionale;
- servizi dell’organo regionale di controllo;
- servizi dell’ente di sviluppo nelle Marche.

I servizi sono posti alla dipendenze funzionali degli organi regionali presso cui operano.
I servizi dell’ente di sviluppo nelle Marche sono posti alle dipendenze funzionali degli organi dell’ente presso cui operano.

Art. 3

I servizi costituiscono aree di coordinamento e svolgono attività a supporto del funzionamento dell’intero apparato organizzativo della Regione; hanno compiti generali inerenti i processi di coordinamento, di programmazione, di indirizzo, di controllo, di iniziativa degli organi regionali; svolgono le attività relative all’acquisizione e alla gestione delle risorse d’impiego generale per la struttura amministrativa della Regione e operano per la realizzazione degli interventi di settore di competenza della Regione.
Per "unità operative" previste dalla legge sull’ordinamento contabile della Regione e sulle procedure di programmazione si intendono i "servizi" previsti dalla presente legge.

Art. 4

Sono istituiti i servizi della giunta regionale elencati e determinati ai punti 1, 2, 3 e 5 dell’allegata tabella "A".
Il servizio programmazione cui è affidata la preparazione dello schema di sviluppo economico regionale promuove il coordinamento degli altri servizi, anche a mezzo di riunioni periodiche dei loro dirigenti, ai sensi dell’art. 52 dello Statuto.
Il servizio programmazione oltre a svolgere i compiti previsti dalla legge sull’ordinamento contabile della Regione e sulle procedure di programmazione, predispone, tramite le unità pluridisciplinari e con il concorso dei servizi competenti per materia, i piani settoriali.
L’incarico di coordinatore del servizio programmazione può essere conferito anche a personale estraneo all’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 53 dello Statuto regionale.
Qualora l’incarico venga conferito a esperto o professionista estraneo all’amministrazione regionale, allo stesso spetta un compenso omnicomprensivo annuo non superiore a 28 milioni (1) aumentato di una somma pari alla indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato. Tale compenso ingloba qualsiasi altra retribuzione a carattere sia continuativo che occasionale quale compenso per lavoro straordinario, indennità integrativa speciale, indennità di coordinamento. La misura dell’indennità di missione è pari a quella prevista per i dipendenti regionali dell’8 livello.
Qualora l’incarico di cui al quarto comma venga conferito ad un dipendente regionale, allo stesso spetta l’indennità di coordinamento prevista dalla legge regionale sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

Art. 5

Nell’ambito del servizio programmazione sono istituite le unità organizzative pluridisciplinari indicate nel punto 3 dell’allegata tabella "A".
Le unità organizzative pluridisciplinari concorrono alla preparazione dei piani di settore, assicurano, fornendo assistenza ai servizi o agli enti incaricati di predisporli, la coerenza dei progetti con i piani di settore e verificano la compatibilità in sede di attuazione tra i diversi interventi. A tal fine i responsabili dei servizi e degli enti forniscono periodicamente i dati e le notizie riguardanti la predisposizione e l’attuazione dei progetti.

Art. 6

Sono istituiti i servizi decentrati, ad ambito territoriale provinciale, elencati al punto 5 della tabella "A" allegata alla presente legge.
Il presidente della giunta regionale emana le direttive alle quali i servizi decentrati debbono attenersi al fine anche di raccordare la loro attività con quella dei servizi centrali competenti per materia.
Sono soppressi gli ispettorati provinciali dell’agricoltura, gli uffici agricoli di zona, gli ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi uffici distrettuali delle foreste, per la parte trasferita alla Regione, gli ispettorati alimentazione, gli uffici del disciolto ente " utenti motori agricoli" e gli uffici del genio civile per la parte trasferita alla Regione.
Restano ferme le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 11 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dell’ultimo comma dell’articolo 68 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Le funzioni attribuite da leggi statali e regionali agli uffici di cui al precedente terzo comma sono affidate, secondo la materia di competenza, ai servizi regionali decentrati.
Le funzioni attribuite da leggi statali e regionali ai capi di detti uffici, ivi comprese quelle di componenti o di presidenti di commissioni, di comitati o di altri organi collegiali, sono affidate ai coordinatori dei servizi decentrati secondo la materia di competenza.
In sede di prima applicazione della presente legge di incarichi di coordinatori dei servizi decentrati "opere pubbliche e difesa del suolo" sono affidati ai dipendenti regionali, inseriti nell’ottavo livello, ingegneri capi degli uffici del genio civile.
Gli uffici agricoli di zona, gli uffici degli ispettorati dell’alimentazione e gli uffici del disciolto ente "utenti motori agricoli" costituiscono sezioni dell’ufficio decentrato competente in materia di agricoltura.
I comuni singoli e associati e le comunità montane si avvalgono degli uffici agricoli di zona per l’esercizio delle funzioni loro delegate in materia di agricoltura.
Gli uffici statali trasferiti alla Regione, ad ambito territoriale regionale, sono soppressi per la parte trasferita alla Regione; le attribuzioni ad essi precedentemente affidate da leggi statali e regionali sono assegnate ai servizi centrali competenti per materia.
Gli uffici del medico e del veterinario provinciale sono soppressi per la parte trasferita alla Regione dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali.
Le funzioni attribuite agli uffici di cui al precedente comma, escluse quelle di competenza delle unità sanitarie locali, sono affidate al servizio "sanità ".
Le funzioni attribuite da leggi statali e regionali al medico e al veterinario provinciale sono affidate rispettivamente ai responsabili del servizio "igiene e sanità pubblica" e del servizio "veterinario" della unità sanitaria locale del capoluogo di ciascuna provincia.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 66, primo comma, del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, gli uffici del medico e del veterinario provinciale s’intendono soppressi alla data di approvazione della pianta organica di ciascuna USL del comune capoluogo di provincia.
Le strutture decentrate della formazione professionale sono disciplinate con la legge regionale di istituzione dei ruoli previsti dall’articolo 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
In attesa dell’entrata in vigore della legge di cui al precedente comma le scuole regionali di istruzione professionale costituiscono sezioni dell’ufficio competente per materia; il piano di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24 prevede l’istituzione, la fusione o la soppressione di tali sezioni in relazione alle necessità derivanti dall’attuazione del piano stesso.
L’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1972, n. 5, così come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2, è abrogato.

Art. 7

Presso il comitato regionale di controllo e ciascuna delle sezioni autonome sono istituiti i servizi elencati e determinati al punto 4 dell’allegata tabella "A" per provvedere agli affari concernenti l’attività di controllo.
Responsabile dell’organizzazione di ciascuno dei servizi di cui al comma precedente è il segretario dell’organo collegiale.
E’ abrogato l’articolo 11 della legge regionale 7 novembre 1974, n. 33.

Art. 8

Sono istituiti i servizi del consiglio regionale elencati e determinati nel punto 6 dell’allegata tabella "A".

Art. 9

Con le modalità e nel rispetto dei principi indicati dall’articolo 19 della legge 24 novembre 1979, n. 41, la legge regionale individua i servizi, in numero non superiore a 2, dell’ente di sviluppo nelle Marche, prevede la loro articolazione in uffici, determina le materie attribuite alla competenza di ciascun servizio ed ufficio e ne disciplina il funzionamento.

Art. 10

Per le funzioni specificate nell’allegata tabella "B" sono istituite le segreterie particolari del presidente della giunta regionale, del vice presidente, degli assessori, del presidente del consiglio regionale, dei componenti l’ufficio di presidenza del consiglio.
Le singole segreterie non possono essere composte da più di:
- quattro unità per la segreteria, tra cui un responsabile, rispettivamente per il presidente della giunta regionale e per il presidente del consiglio regionale;
- tre unità per la segreteria del vice presidente della giunta e di ciascun assessore tra cui un responsabile;
- due unità di cui un responsabile per ciascuno dei componenti l’ufficio di presidenza del consiglio.

La dotazione organica, l’assegnazione del personale, da trarsi esclusivamente dal personale di ruolo in servizio, e la nomina dei responsabili delle predette segreterie particolari, nei limiti di cui al precedente secondo comma, sono determinati con decreto del presidente della giunta su proposta - per le rispettive segreterie - del vice presidente e degli assessori interessati e con deliberazione dell’ufficio di presidenza per il personale delle segreterie dei componenti l’ufficio di presidenza.
Con le stesse modalità è disposta la revoca dei responsabili e degli addetti che decadono comunque con la cessazione dall’incarico dell’amministratore che li ha proposti.
I responsabili delle segreterie particolari sono individuati tra i dipendenti regionali di ruolo inquadrati in un livello non inferiore al sesto.
Il restante personale assegnato alle segreterie è individuato tra i dipendenti regionali di ruolo inquadrati in un livello non inferiore al terzo e non superiore al quinto.
Sono istituiti l’ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale e l’ufficio di gabinetto del presidente del consiglio regionale.
All’ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale sono addette tre unità di personale delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza in materia economica e/o giuridica con compiti di consulenza ed assistenza del presidente della giunta regionale.
All’ufficio di gabinetto del presidente del consiglio regionale sono addette due unità di personale delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza in materia economica e/o giuridica con compiti di consulenza ed assistenza del presidente del consiglio regionale.
Gli incarichi di cui all’ottavo e nono comma del presente articolo sono conferiti a persone estranee all’amministrazione regionale con decreto del presidente della giunta regionale e con provvedimento del presidente del consiglio regionale per i rispettivi uffici; gli incarichi non possono superare l’anno finanziario, possono essere rinnovati per non più di quattro volte e cessano, comunque, contestualmente alla decadenza dei presidenti che li hanno conferiti.
Al personale addetto agli uffici di gabinetto spetta il compenso annuo, omnicomprensivo, pari allo stipendio iniziale previsto per il livello ottavo, maggiorato del 50 per cento (2).

Art. 11

I servizi si articolano, di norma, in uffici che costituiscono unità organizzative complesse individuate sulla base dei criteri di omogeneità funzionale o in relazione a più funzioni specifiche.
L’articolazione dei servizi in uffici e le loro specifiche attribuzioni sono fissate dalla allegata tabella "B".
Le leggi regionali di delega di funzioni agli enti locali prevedono contestualmente la soppressione o riduzione degli uffici regionali, la conseguente rideterminazione dei servizi preposti all’esercizio delle stesse funzioni, l’eventuale trasferimento del relativo personale ai sensi dell’articolo 59, terzo comma, dello Statuto e la soppressione dei posti ricoperti dal personale stesso.

Art. 12

Nell’ambito di ciascun livello funzionale l’allegata tabella "C" stabilisce le figure professionali necessarie per l’espletamento delle funzioni di competenza della Regione e prevede le condizioni e le modalità per l’accesso dall’esterno e per la mobilità verticale del personale.

Art. 13

Il coordinamento e la responsabilità di ciascun servizio e di ciascuna unità pluridisciplinare sono affidati a dipendenti regionali inseriti nell’ottavo livello funzionale.
Per i servizi che si articolano in più uffici il coordinatore è contestualmente nominato responsabile di uno degli uffici stessi.
L’attribuzione della funzione di coordinamento viene disposta con provvedimento della giunta regionale o dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale nell’ambito delle rispettive competenze e nel limite massimo del 25 per cento della dotazione organica dell’ottavo livello funzionale.
L’incarico viene conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni.
L’incarico è rinnovabile e revocabile.
La revoca viene disposta, anche ad istanza dell’interessato, con provvedimento dell’organo che ha provveduto al conferimento.

Art. 14

Oltre alle competenze, attribuite e responsabilità previste dalla legge sull’ordinamento contabile della Regione e sulle procedure di programmazione, i coordinatori di servizio:
a) coordinano le relazioni funzionali interne ed esterne al servizio cui sono preposti;
b) assicurano che le attività del servizio siano coordinate con quelle delle strutture preposte a campi di attività affini, in modo da garantire che l’azione regionale si esplichi su base interdisciplinare ed in forma integrativa tra i vari livelli di funzioni;
c) predispongono e coordinano, in coerenza con i programmi dell’organo presso il quale operano ed in collaborazione con i responsabili degli uffici, i piani di lavoro del servizio articolandoli per uffici;
d) verificano lo stato di attuazione dei programmi di lavoro convocando periodicamente i responsabili degli uffici;
e) dispongono per il miglior impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate ai servizi;
f) assicurano l’osservanza dei criteri di regolarità gestionale, di speditezza amministrativa, di economicità e di efficacia;
g) provvedono, adottando i necessari atti, agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei responsabili degli uffici in cui si articola il servizio e, in particolare, provvedono al controllo sull’osservanza dei doveri d’ufficio, alla valutazione della prestazioni rese in relazione alla professionalità ed ai risultati ottenuti, secondo criteri e modalità stabiliti da apposito regolamento; dispongono lo svolgimento di prestazioni straordinarie, autorizzandone l’effettuazione, i comandi in missione, gli accertamenti preliminari riguardanti i provvedimenti disciplinari;
autorizzano la fruizione di permessi e brevi assenze e i congedi ordinari ed esprimono parere sulle richieste di aspettativa e di congedi straordinari e sulle richieste di accertamento per i controlli in caso di assenza per infermità.

I coordinatori dei servizi della giunta regionale rispondono delle loro attribuzioni ai singoli componenti della giunta regionale preposti al settore in cui operano.
I coordinatori dei servizi del consiglio regionale, dell’organo regionale di controllo e dell’ente di sviluppo nelle Marche rispondono delle loro attribuzioni rispettivamente all’ufficio di presidenza del consiglio regionale, all’organo regionale di controllo e al comitato esecutivo dell’ente di sviluppo nelle Marche.

Art. 15

La responsabilità degli uffici è affidata a dipendenti regionali di livello funzionale ottavo, in possesso della qualificazione professionale specificatamente prevista per le funzioni attribuite all’ufficio.
La responsabilità degli uffici è affidata dalla giunta regionale e dall’ufficio di presidenza del consiglio regionale nell’ambito delle rispettive competenze, sentito il coordinamento del relativo servizio.
La revoca viene disposta, con provvedimento dell’organo che ha provveduto al conferimento.

Art. 16

I responsabili degli uffici rispondono dell’esercizio delle loro funzioni al coordinatore del servizio nell’ambito del quale operano.
I responsabili degli uffici:
a) dirigono l’attività dell’ufficio loro affidato in armonia con i piani periodici e con i programmi di lavoro del servizio;
b) indirizzano l’attività degli addetti all’ufficio e promuovono la necessaria collegialità nell’impostazione dei programmi di lavoro dell’ufficio stesso;
c) curano, nell’ambito dei suddetti programmi, l’organizzazione e la ripartizione del lavoro, individuando le questioni che richiedono una trattazione collegiale e quelle da affidarsi ad uno o più dipendenti;
d) provvedono agli adempimenti previsti dall’art. 14, lettera g, per il personale assegnato all’ufficio.

Ai fini della disciplina della sanzione di cui al quarto comma dell’articolo 15 della legge sulla contabilità regionale si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 337 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17

I responsabili delle sezioni istituite a norma dell’articolo 6 della presente legge rispondono dell’esercizio delle loro funzioni al responsabile dell’ufficio nell’ambito del quale operano.
La responsabilità delle sezioni è attribuita dalla giunta regionale, sentito il responsabile dell’ufficio.
La revoca viene disposta con provvedimento dell’organo che ha provveduto al conferimento.

Art. 18

Anche al fine dell’individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità , ogni provvedimento amministrativo di competenza della giunta regionale e del presidente è oggetto di istruttoria da parte del competente ufficio regionale.
Il responsabile dell’ufficio rimette, tramite il coordinatore del servizio, al componente della giunta preposto al settore al quale si riferisce la questione, una o più proposte di atto amministrativo da lui sottoscritte, con allegati i pareri necessari a norma di legge, ovvero la documentazione della avvenuta richiesta.
Il coordinatore del servizio provvede a dare corso alla proposta di atto amministrativo ovvero ne dispone la restituzione all’ufficio per l’ulteriore istruttoria, con le indicazioni che ritenga eventualmente necessarie.
Le operazioni e le valutazioni tecniche coinvolgono esclusivamente la responsabilità di coloro che le hanno poste in essere.
Il coordinatore del servizio è responsabile della proposta di atto amministrativo trasmessa al componente della giunta regionale preposto al settore al quale si riferisce la questione.
I provvedimenti della giunta regionale assunti in difformità alle proposte del servizio competente esentano da responsabilità il coordinatore del servizio stesso.
E’ fatta salva la possibilità che la giunta regionale deliberi indipendentemente da ogni istruttoria o proposta da parte del servizio competente.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche al personale del consiglio regionale e a quello dell’ente di sviluppo nelle Marche intendendosi sostituiti, la giunta regionale e i suoi componenti, rispettivamente l’ufficio di presidenza ed il comitato esecutivo.

Art. 19

Il coordinatore del servizio convoca almeno ogni tre mesi la conferenza del servizio allo scopo di discutere ed esaminare i programmi di lavoro, di verificarne l’attuazione, di elaborare proposte per migliorare la funzionalità della struttura operativa e programmi di lavoro.
Alla conferenza partecipa tutto il personale assegnato al servizio.

Art. 20

In caso di assenza non superiore a tre mesi dei coordinatori dei servizi o delle unità organizzative pluridisciplinari, e dei responsabili degli uffici, la giunta regionale o l’ufficio di presidenza del consiglio regionale provvedono alla loro sostituzione temporanea, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico dei funzionari interessati.
Qualora l’assenza, esclusa quella per congedo ordinario, si sia protratta per un periodo superiore a tre mesi nell’arco dell’anno, la giunta regionale o l’ufficio di presidenza del consiglio regionale dispongono la sostituzione provvisoria del coordinatore con uno dei responsabili degli uffici in cui si articola il servizio, o, in mancanza, con un funzionario inserito nell’ottavo livello funzionale.
All’incaricato della sostituzione è attribuito l’assegno previsto per la funzione di coordinamento; il coordinatore sostituito conserva la titolarità dell’incarico senza però percepire l’assegno predetto per il periodo di assenza.

Art. 21

I coordinatori responsabili dei servizi, nell’ambito dei compiti assegnati dalla presente legge, emanano:
- atti di conoscenza vincolati, quali trasmissioni, notificazioni, pubblicazioni, certificazioni e, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticazioni;
- atti di accertamento tecnico;
- atti propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge o da atti amministrativi;
- atti diretti, in situazioni di urgenza e necessità , alla conservazione del patrimonio regionale, salvo ratifica dei competenti organi regionali;
- atti delegati dagli organi regionali.

I responsabili degli uffici, in rapporto ai compiti loro assegnati, possono essere delegati dagli organi regionali alla emanazione di altri enti esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi.

Art. 22

La giunta regionale, quando si renda necessario il ricorso a competenze tecnico - professionali altamente qualificate o specializzate, può affidare studi, ricerche, attività di collaborazione autonoma coordinata, ad università , enti, docenti universitari e a persone delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.
La proposta di incarico deve contenere l’indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità secondo cui deve essere espletato, del termine entro cui deve essere completato.
Le proposte di incarico a persone estranee all’amministrazione regionale devono essere corredate da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisca l’incarico.

Art. 23

Il contingente del personale da assegnare ai singoli servizi viene determinato - previa ripartizione per figure professionali e contestualmente per tutti i livelli - nei limiti dei contingenti numerici complessivi per ciascun livello funzionale, con deliberazione della giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali.
Il contingente dei servizi del consiglio regionale è stabilito nella misura di n. 125 unità di cui 15 dell’ottavo livello, 24 del settimo livello, 6 del sesto livello, 28 del quinto livello, 27 del quarto livello, 13 del terzo livello e 12 del secondo livello.
L’ufficio di presidenza determina il contingente del personale da assegnare ai singoli servizi del consiglio regionale.
La giunta regionale attribuisce le figure professionali a ciascun dipendente sulla base di specifiche esperienze professionali acquisite in rapporto alle attività prevalentemente svolte, tenuto anche conto del titolo di studio e con riferimento:
a) alla qualifica rivestita presso l’amministrazione di provenienza;
b) alla qualifica assegnata in sede di nomina in ruolo dei vincitori di concorsi indetti dalla Regione;
c) alla qualifica, o alla qualificazione professionale, attribuita in sede di prima assunzione o di primo conferimento di incarico da parte della Regione o dell’ente di sviluppo nelle Marche;
d) alla qualificazione alla quale può ricondursi l’attribuzione del beneficio di primo inquadramento di cui all’articolo 32 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12;
e) al possesso della formazione culturale e professionale stabilite nella tabella "C" allegata per l’accesso alle figure professionali.


Art. 24

Nelle more dei provvedimenti di inquadramento dei dipendenti regionali, la giunta regionale e l’ufficio di presidenza del consiglio per il rispettivo personale conferiscono gli incarichi di coordinatore di servizio e di responsabile di ufficio ai dipendenti regionali che hanno diritto di essere inquadrati nell’ottavo livello.
In sede di prima applicazione della presente legge gli incarichi di responsabili degli uffici possono essere affidati provvisoriamente al personale che ha diritto ad essere inquadrato nel settimo livello.
Gli incarichi di coordinatore di servizio, conferiti ai sensi del primo comma, decadono contestualmente alla elezione della giunta regionale da parte del nuovo consiglio regionale.

Art. 25

Il contingente globale ed i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo unico del personale regionale, sono così determinati:
- livello 1º n. 5
- livello 2º n. 100
- livello 3º n. 105
- livello 4º n. 385
- livello 5º n. 650
- livello 6º n. 164
- livello 7º n. 373
- livello 8º n. 204
Totale n. 1.986


Allegati

Tabella "A" - Servizi della Giunta Regionale.


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Allegati

Tabella "B" - Articolazione dei Servizi in Uffici.


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Allegati

Tabella "C" - Figure professionali, accesso e mobilità verticale - quadro rissuntivo.


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