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Atto:LEGGE REGIONALE 29 agosto 1973, n. 25
Titolo:Attuazione di un programma di opere infrastrutturali di interesse collettivo nelle zone rurali.
Pubblicazione:(B.u.r. 6 settembre 1973, n. 41)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:OPERE PUBBLICHE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 7, l.r. 17 agosto 1984, n. 22.

Sommario




Art. 1

In armonia con le finalità e gli obiettivi dello sviluppo agricolo e nel quadro degli interventi diretti a realizzare parità di condizioni civili e sociali tra città e campagna, la giunta regionale è autorizzata ad attuare nelle zone rurali un programma generale di opere infrastrutturali di interesse collettivo riguardanti:
a) l'estensione e il potenziamento del servizio elettrico;
b) la costruzione e l'adeguamento di acquedotti per l'approvvigionamento di acqua potabile.

Gli investimenti dovranno soddisfare l'esigenza di un equilibrato sviluppo territoriale e dovranno essere destinati per non meno del 50 per cento nel territorio montano.

Art. 2

Le comunità montane, i consorzi di comuni e i comuni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, faranno pervenire le richieste, corredate da una relazione di massima contenente i dati tecnico-estimativi, alle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali, entro i successivi 90 giorni, trasmetteranno la proposta di programma alla giunta regionale.
Per l'istruttoria delle domande, ai fini della formulazione delle proposte di programma, le amministrazioni provinciali si avvalgono degli uffici provinciali della Regione.
La giunta regionale, sulla base di detti programmi, elabora il piano regionale da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale a norma dell'art. 21 comma secondo dello statuto della Regione.

Art. 3

Il programma di elettrificazione dovrà essere diretto a promuovere lo sviluppo economico sociale delle zone rurali, tenute presenti, per ogni zona, oltre la necessità di adeguare la fornitura di energia elettrica per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e forza motrice delle abitazioni e aziende agricole, anche le esigenze per attività agricole connesse con quelle industriali, per attività artigianali, commerciali e turistiche.
Per l'individuazione in ordine prioritario delle zone rurali dovranno essere tenute presenti le possibilità di sviluppo economico delle zone, la consistenza delle richieste di nuova fornitura di energia elettrica, cumulativa e dettagliata per i diversi usi, il numero dei richiedenti in rapporto agli utenti della zona.

Art. 4

L'esecuzione delle opere previste dal programma di elettrificazione è affidata dalla giunta regionale all'ENEL e, ove esistano, alle altre aziende elettriche alle condizioni previste da apposita convenzione-tipo vigente per l'attuazione della legge 404 del 28.3.1969.
L'onere per l'esecuzione dei singoli progetti esecutivi di elettrificazione è posto per l'80 per cento a carico della Regione come previsto nell'apposita convenzione.

Art. 5

I singoli progetti esecutivi di elettrificazione vengono approvati dalla giunta regionale. In essi saranno specificatamente indicati, per singole zone, le opere da eseguire e il relativo onere finanziario. Nel progetto dovranno essere comprese le opere occorrenti per effettuare la fornitura di energia elettrica fino alle utenze per le potenze richieste dagli interessati con apposita domanda prima della progettazione.
Alla liquidazione si provvederà dopo l'approvazione, da parte della giunta regionale, del verbale di ultimazione lavori redatto dall'Enel o dalle altre aziende elettriche e vistato dall'ufficio del genio civile competente per territorio.

Art. 6

Alla formazione del programma di intervento per il potenziamento del servizio elettrico, limitatamente all'anno 1973, la giunta regionale provvede sulla base delle richieste pervenute, alla data del 31.12.1972, alla commissione regionale integrata per l'elettrificazione rurale, fatte salve anche le ulteriori richieste delle altre aziende elettriche.

Art. 7

Il programma per la costruzione e l'adeguamento di acquedotti rurali dovrà essere diretto ad assicurare l'approvvigionamento idrico per uso potabile nelle zone rurali, tenute presenti, oltre le necessità delle famiglie e aziende agricole e degli abitanti della zona, anche le altre esigenze, di cui all'art. 3, primo comma.
Per l'individuazione in ordine prioritario delle zone rurali, dovranno essere tenuti presenti:
1) il numero dei richiedenti la fornitura di acqua potabile in rapporto alle famiglie della zona, sprovviste di acqua potabile mediante acquedotto;
2) la densità di popolazione residente nelle singole zone.


Art. 8

L'onere finanziario per l'esecuzione del piano di costruzione di acquedotti rurali, è posto per il 70 per cento a carico della Regione e per il 30 per cento a carico dei comuni.
Per i comuni classificati montani, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25 luglio 1952 n. 991, l'onere posto a carico della Regione è elevato al 90 per cento.

Art. 9

L'esecuzione delle opere di cui all'art. 7 è affidata dalla giunta regionale alle comunità montane, ai consorzi dei comuni o ai singoli comuni, o su loro proposta, ai consorzi di bonifica.
Il progetto esecutivo redatto per singola zona dovrà comprendere tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'acqua per gli usi potabili, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze.
I progetti esecutivi sono approvati dalla giunta regionale.
L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità e urgenza delle opere da eseguire.
Con il provvedimento di approvazione del progetto sarà predisposto il finanziamento delle opere e saranno stabilite le condizioni per la corresponsione di acconti su stati di avanzamento, vistati dall'ufficio del genio civile competente per territorio.
Alla liquidazione si provvederà dopo l'approvazione da parte della giunta regionale dei verbali di ultimazione e collaudo dell'opera redatti dagli enti interessati e vistati dal predetto ufficio del genio civile e l'avvenuta consegna dell'opera. Dal momento della consegna l'onere della gestione e manutenzione compete al consegnatario.

Art. 10

Alla formazione del programma di intervento per la costruzione di acquedotti nelle zone rurali limitatamente all'anno 1973, la giunta regionale provvede sulla base dei progetti che verranno presentati entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge con priorità per quelli già presentati alla data del 31.12.1972 ai competenti uffici trasferiti.

Art. 11

Per far fronte all'onere finanziario posto a carico della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, la spesa di L. 320 milioni, per l'attuazione del piano di elettrificazione rurale e di L. 320 milioni per l'attuazione del piano degli acquedotti rurali. Le somme non impegnate nell'anno di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. All'onere di L. 640 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1972, con i fondi stanziati a carico del capitolo 3523 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del 1972 con la denominazione "Spese per l'attuazione di un programma di opere infrastrutturali di interesse collettivo nelle zone rurali", con uno stanziamento di L. 640 milioni. Lo stanziamento del capitolo 2673 dell'anno 1972; "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti in corso di perfezionamento", è ridotto di pari importo; per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio derivanti dall'assegnazione annuale nel fondo statale per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo istituito ai sensi dell'art. 9 della legge 17.5.1970 n. 281.