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Atto:LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1981, n. 1
Titolo:Trasferimenti ad anni successivi, riduzioni e revoche di autorizzazioni di spesa stabilite per l'anno 1979 e anni precedenti.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 gennaio 1981, n. 5)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





Il limite di impegno trentacinquennale di lire 1.000 milioni autorizzato per l'anno 1979 con la legge regionale 18.5.1979, n. 20 di approvazione del bilancio del detto anno per la concessione agli enti locali di contributi per le finalità di cui agli articoli 13 e 15 della legge 11.3.1968, n. 1090 e successive modificazioni, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1980.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del capitolo 2221104 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 1.000 milioni, è trasferita, per lo stesso importo, all'anno 2014.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2014, a fronte della cessazione della spesa di lire 1.000 milioni già autorizzata fino all'anno 2013 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.


Il limite di impegno trentacinquennale di lire 2.000 milioni autorizzato per l'anno 1979 con la legge regionale 18.5.1979, n. 20 di approvazione del bilancio del detto anno per la concessione agli enti locali di contributi per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10 della legge 3.8.1949, n. 589 e successive modificazioni, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1980.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del capitolo 2221105 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 2.000 milioni è trasferita, per lo stesso importo, all'anno 2014.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2014 a fronte della cessazione della spesa di lire 2.000 milioni già autorizzata fino all'anno 2013 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.


Il limite di impegno ventennale di lire 200 milioni autorizzato per l'anno 1979 con la legge regionale 18.5.1979, n. 20 di approvazione del bilancio del detto anno per la concessione di contributi per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 12.3.1975, n. 31 modificato con la legge regionale 9.5.1976, n. 9 si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo per l'anno 1980.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del capitolo 2513103 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 200 milioni è trasferita, per lo stesso importo all'anno 1999.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1999, a fronte della cessazione della spesa di lire 200 milioni già autorizzata fino all'anno 1998 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.


Il limite di impegno quinquennale di lire 400 milioni autorizzato per l'anno 1979 con la legge regionale 23.11.1979, n. 40 per la concessione di contributi sui mutui per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1980.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del capitolo 2522209 dello stato di previsione della spesa, è trasferita, per lo stesso importo, all'anno 1985.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1985, a fronte della cessazione della spesa di lire 400 milioni già autorizzata fino all'anno 1984, e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.


Il limite di impegno venticinquennale di lire 100 milioni autorizzato per l'anno 1979 con l'articolo 9 - primo comma, lettera b) - della legge regionale 19.5.1978, n. 13, per la concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti da proprietari o gestori di alberghi, pensioni e attrezzature extralberghiere per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di strutture ricettive, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1980.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del capitolo 2612603 dello stato di previsione della spesa, è trasferita, per lo stesso importo, all'anno 2004.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2004 a fronte della cessazione della spesa di L. 100 milioni già autorizzata fino all'anno 2003 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.


I limiti di impegno trentacinquennali di lire 300 milioni, autorizzati per l'anno 1979 rispettivamente con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 3.10.1979, n. 33 per la concessione agli enti locali di contributi per le finalità di cui agli articoli 13 e 15 della legge 11.3.1968, n. 1090 e successive modificazioni, si intendono autorizzati, per le stesse finalità e per gli stessi importi, per l'anno 1980.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente, già iscritte nel bilancio 1979 e comprese nello stanziamento del capitolo 3221101 dello stato di previsione della spesa per gli importi di lire 100 milioni e lire 300 milioni, sono trasferite, per gli stessi importi all'anno 2014.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente articolo graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2014 a fronte della cessazione delle spese di lire 100 milioni e lire 300 milioni già autorizzate fino all'anno 2013 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.


I limiti di impegno trentacinquennali di lire 200 milioni e di lire 500 milioni, autorizzati rispettivamente con gli articoli 4 e 2 della legge regionale 3.10.1979, n. 33 per la concessione agli enti locali di contributi per le finalità di cui agli articoli 1 - I comma - 3, 4, 5 e 6 della legge 3.8.1949, n. 589 e successive modificazioni, si intendono autorizzati, per le stesse finalità e per gli stessi importi per l'anno 1980.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente, già iscritte nel bilancio dell'anno 1979 e comprese nello stanziamento del capitolo 3221102 dello stato di previsione della spesa per gli importi di lire 200 milioni e di lire 500 milioni sono trasferite per medesimi importi all'anno 2014.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2014, a fronte della cessazione delle spese di lire 200 milioni e di lire 500 milioni già autorizzate fino all'anno 2013 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.


Il limite di impegno trentacinquennale di lire 200 milioni autorizzato per l'anno 1979 con l'articolo 5 della legge regionale 30.10.1979, n. 33 per la concessione agli enti locali di contributi per le finalità di cui alla legge regionale 16.1.1974, n. 4, si intende autorizzato per le stesse finalità e per lo stesso importo per l'anno 1980.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 e compresa nello stanziamento del capitolo 3224101 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 220 milioni, è trasferita per lo stesso importo all'anno 2014.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio 2014 a fronte della cessazione della spesa di lire 220 milioni già autorizzata fino all'anno 2013 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.


Il limite di impegno ventennale di lire 715 milioni autorizzato per l'anno 1979 con l'articolo 14 della legge regionale 30.10.1979, n. 33 per la concessione di contributi per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 30.5.1977, n. 21, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1980.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del capitolo 3522207 per l'importo di lire 715 milioni è trasferita, per lo stesso importo all'anno 1999.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1999, a fronte della cessazione della spesa di lire 715 milioni già autorizzata fino all'anno 1998 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.


Il limite di impegno venticinquennale di lire 200 milioni, autorizzato per l'anno 1979 con l'articolo 16 della legge regionale 30.10.1979, n. 33 per la concessione di contributi per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 19.5.1978, n. 13, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1980.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del capitolo 3612603 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 200 milioni, è trasferito, per lo stesso importo all'anno 2004.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa disposto con il precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2004, a fronte della cessazione della spesa di lire 200 milioni già autorizzata fino all'anno 2003 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.


Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio dell'anno 1979 indicati nei precedenti articoli da 1 a 10 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente derivati dai detti atti o decreti restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni pluriennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
a) per la decorrenza, dall'anno 1980;
b) per la scadenza all'anno al quale è stata trasferita, per effetto dei detti articoli da 1 a 10, l'annualità relativa all'anno 1979.

Resta ferma ogni altra disposizione di natura sostanziale contenuta nelle leggi di spesa enunziate nei precedenti articoli da 1 a 10, comprese le successive modificazioni ed integrazioni delle medesime.
Le somme relative agli impegni i cui termini di decorrenza sono differiti all'anno 1980 per effetto del primo comma del presente articolo sono depennate d'ufficio dalle scritture relative all'esercizio finanziario 1979 e costituiscono economie di spesa in sede di approvazione del rendiconto generale del detto esercizio.


Il limite di impegno trentacinquennale di lire 106.931.453 autorizzato con l'articolo 2 della legge regionale 4.11.1978, n. 22, con decorrenza dall'anno 1978 e termine con l'anno 2012, per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui agli articoli 1 - I comma -, 3, 4, 5 e 6 della legge 3.8.1949, n. 589 e successive modificazioni, è ridotto di lire 10.851 in relazione ai minori impegni assunti e resta stabilito in lire 106.920.602, fermi restando i termini di decorrenza e di scadenza.
L'importo della riduzione di lire 10.851 disposta con il comma precedente è portato nelle economie del bilancio dell'anno 1979 a fronte dello stanziamento di competenza del capitolo 3222102 dello stato di previsione della spesa a carico del quale è iscritta la seconda annualità del limite di impegno di cui al precedente comma; è parimenti portato nelle economie del detto bilancio lo stesso importo di lire 10.851 a fronte della corrispondente somma conservata tra i residui passivi dello stesso capitolo 3221102, proveniente dall'esercizio 1978 e relativa alla prima annualità del medesimo limite di impegno.


Il limite di impegno trentacinquennale di lire 219.043.878, autorizzato con l'articolo 1 della legge regionale 4.11.1978, n. 22, con decorrenza dall'anno 1978 e termine con l'anno 2012 per la concessione agli enti locali di contributi per le finalità di cui agli articoli 13 e 15 della legge 11.3.1968, n. 1090 e successive modificaziogni, è ridotto di lire 7.215.000 in relazione ai minori impegni assunti e resta stabilito in lire 211.128.878, fermi restando i termini di decorrenza e di scadenza.
L'importo della riduzione di lire 7.915.000 disposta con il comma precedente è portata nelle economie del bilancio dell'anno 1979, a fronte dello stanziamento di competenza del capitolo 3221101 dello stato di previsione della spesa, a carico del quale è iscritta la seconda annualità relativa al limite di impegno di cui al precedente comma; è parimenti portato nelle economie del detto bilancio lo stesso importo di lire 7.915.000 a fronte della corrispondente somma conservata tra i residui passivi dello stesso capitolo 3221101 provenienti dall'esercizio 1978 e relativa alla prima annualità del medesimo limite di impegno.


L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 2.1.1979, n. 1 di variazione al bilancio 1978, relativa al limite di impegno venticinquennale di lire 10 milioni con decorrenza dall'anno 1978 e termine con l'anno 2002 per la concessione di contributi per le finalità di cui alla legge 23.1.1970, n. 26 sull'incentivazione turistico-alberghiera in zone montane, è revocata.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del capitolo 2612604 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 10 milioni è portata nelle economie dello stesso bilancio, parimenti portata nelle economie la somma di pari importo conservata nello stesso capitolo del bilancio dell'anno 1979 per residui provenienti dall'esercizio 1978 e relativa alla prima annualità del limite di impegno di cui al primo comma del presente articolo.


L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 14 della legge regionale 18.5.1979, n. 20, relativa al limite di impegno venticinquennale di lire 1.217 milioni con decorrenza dall'anno 1979 e termine con l'anno 2003 per la concessione di contributi per le finalità di cui alla legge 30.5.1965, n. 574 e successive modificazioni, è revocata.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del capitolo 2422106 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 1.217 milioni è portata nelle economie del detto bilancio.
Negli stati di previsione della spesa dei bilanci degli anni dal 1980 e successivi saranno iscritti stanziamenti per il complessivo importo di lire 30.425 milioni, pari a 25 annualità di lire 1.217 milioni ciascuna, relative alle assegnazioni di fondi dallo Stato a valere sulle disponibilità recate dalla legge 30.5.1965, n. 574 e successive modificazioni confluite sul fondo di cui all'articolo 9 della legge 16.5.1970, n. 281 per effetto dell'articolo 2 - lettera a) della legge 10.5.1976, n. 356; i detti stanziamenti saranno destinati alla concessione di finanziamenti in conto capitale di opere e lavori previsti dalla stessa legge 30.5.1965, n. 574 e successive modificazioni.


L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 18 della legge regionale 4.11.1978, n. 22, relativa al limite di impegno trentacinquennale di lire 12 milioni con decorrenza dall'anno 1978 e termine con l'anno 2012 per la concessione di contributi per le finalità di cui all'articolo 2 - lettera a) - della legge regionale 20.3.1975, n. 17 e successive modificazioni è revocata.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1979 a carico del capitolo 3621101 dello stato di previsione della spesa per l'importo di lire 12 milioni è portata nelle economie del detto bilancio; è parimenti portata nelle economie la somma di pari importo conservata nello stesso capitolo per residui provenienti dall'esercizio 1978 e relativa alla prima annualità del limite di impegno di cui al primo comma del presente articolo.


Le disposizioni contenute nelle leggi regionali appresso elencate, autorizzate alla contrazione di mutui passivi per i controindicati importi e finalità, sono abrogate:
a) legge regionale 8.7.1974, n. 4 - art. 2 - per la concessione agli enti locali di contributi in capitale per la realizzazione di opere stradali, per L. 2.100 milioni;
b) legge regionale 3.8.1975, n. 4 - art. 3, lett. a) - per la costruzione di asili nido, per L. 2.800 milioni;
c) legge regionale 13.3.1975, n. 1 - art. 6 - per interventi straordinari del territorio agricolo, per L. 2.200 milioni;
d) legge regionale 20.3.1975, n. 17 - art. 8 - modificata con la legge regionale 30.3.1975, n. 21 per la realizzazione di un programma di elettrificazione rurale, per L. 2.100 milioni.

Gli stanziamenti relativi al servizio di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente iscritti nel bilancio per l'anno 1979 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del detto anno per gli importi controindicati:
- capitolo 3720001 L. 110.000.000;
- capitolo 3720002 L. 205.000.000;
- capitolo 3720003 L. 102.500.000;
- capitolo 3720004 L. 100.000.000;
- capitolo 3830001 L. 59.700.000;
- capitolo 3830002 L. 105.000.000;
- capitolo 3830003 L. 58.000.000;
- capitolo 3830004 L. 54.000.000;
costituiscono economie di spesa dello stesso bilancio.



La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche ed ha effetto dal 31 dicembre 1979.