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Atto:LEGGE REGIONALE 9 giugno 1981, n. 13
Titolo:Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per gli anni 1979 e 1980.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 giugno 1981, n. 54)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Nell'anno 1981 la Regione eroga:
1) alle aziende pubbliche che hanno esercitato pubblici autoservizi di linea di concessione regionale nell'anno 1979 un contributo fino ad un massimo di L. 410 per ogni chilometro di percorrenza previsto dai disciplinari di concessione per l'anno 1979, elevato a L. 450 per le percorrenze delle autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana;
2) alle aziende private esercenti pubblici autoservizi di linea di concessione regionale un contributo chilometrico in relazione alle corse previste dai disciplinari di concessione per l'anno 1979, sulla base dei seguenti criteri:
a) quota contributo in relazione alle caratteristiche delle aziende e dei servizi svolti:
- fino a un massimo di L. 170 per ogni chilometro di percorrenza di tutte le autolinee delle aziende che abbiano complessivamente svolto nel 1979 meno di 100.000 Km., nonchè delle autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana:
- fino a un massimo di L. 130 per ogni chilometro di percorrenza di tutte le altre autolinee;
b) quota contributo in relazione all'introito chilometrico inerente i servizi di concessione regionale desunto dai rendiconti presentati dalle aziende in occasione della richiesta dei contributi di esercizio per l'anno 1977:
- L. 120/Km. per le aziende con un introito inferiore a L. 300/Km.;
- L. 80/Km. per le aziende con un introito compreso tra L. 300/Km. e L. 400/Km.;
- L. 40/Km. per le aziende con un introito superiore a L. 400/Km.;
3) alle aziende pubbliche che hanno esercitato autoservizi di linea di concessione regionale nell'anno 1980 un contributo fino a un massimo di L. 510 per ogni chilometro di percorrenza previsto dai disciplinari di concessione per l'anno 1980, elevato a L. 550 per le percorrenze delle autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana;
4) alle aziende private esercenti pubblici autoservizi di linea di concessione regionale un contributo chilometrico in relazione alle corse previste dai disciplinari di concessione per l'anno 1980, sulla base dei seguenti criteri:
a) quota contributo in relazione alle caratteristiche delle aziende e dei servizi svolti:
- fino a un massimo di L. 270 per ogni chilometro di percorrenza di tutte le autolinee delle aziende che abbiano complessivamente svolto nel 1980 meno di 100.000 km., nonchè delle autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana;
- fino a un massimo di L. 230 per ogni chilometro di percorrenza di tutte le altre autolinee;
b) quota contributo in relazione all'introito chilometrico inerente i servizi di concessione regionale desunto dai rendiconti presentati dalle aziende in occasione della richiesta dei contributi di esercizio per l'anno 1977:
- L. 120/Km. per le aziende con un introito inferiore a L. 300/Km.;
- L. 80/Km. per le aziende con un introito compreso tra L. 300/Km. e L. 400/Km.;
- L. 40/Km. per le aziende con un introito superiore a L. 400/Km.

Nel caso di assorbimento di autolinee private da parte di aziende pubbliche, il riconoscimento del contributo chilometrico deve in ogni caso decorrere dalla data di effettivo inizio dell'esercizio da parte delle aziende pubbliche stesse per i programmi di esercizio autorizzati dalla Regione.

Art. 2

La giunta regionale è autorizzata a concedere per il 1978, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge regionale 22.11.1979, n. 39, il contributo di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori che non ne hanno interamente beneficiato.
La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere al consorzio trasporti pubblici della provincia di Ancona, in relazione alla ristrutturazione dell'organizzazione dei servizi collegata alla particolare condizione demografica, economica e sociale della zona di utenza, un contributo di sostegno pari a L. 800 milioni per l'acquisto di materiale rotabile, impianti fissi e attrezzature attinenti l'esercizio del servizio previa presentazione da parte del consorzio della relativa documentazione di spesa.
Il contributo è erogato con provvedimento del presidente della Regione.

Art. 3

I contributi sono contenuti nei limiti dei disavanzi dei conti economici delle aziende indicate nel precedente art. 1 relativi agli anni 1979 e 1980.

Art. 4

Sono escluse dal contributo le imprese private che non applichino integralmente il contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori e dei lavoratori delle autolinee private. Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dalle leggi regionali e dal disciplinare di concessione o che abbiano esposto, nella domanda intesa ad ottenere il contributo stesso, dati di fatto non rispondenti a verità . I contributi non sono concessi alle imprese che non possiedono una contabilità idonea alla rilevazione e all'accertamento di tutti i prodotti e di tutte le spese. Sono altresì escluse le imprese che non abbiano garantito la continuità del servizio sulle linee gestite in concessione e che non abbiano presentato la domanda di proroga delle concessioni nei termini stabiliti.

Art. 5

La domanda di contributo deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla Regione Marche - Assessorato ai trasporti - servizio trasporti. Detta domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- conti economici delle gestioni 1979 e 1980 relativi a tutte le attività aziendali inerenti i pubblici servizi di trasporto;
- elenco di tutte le autolinee esercitate su concessione statale, regionale e comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio (percorrenza annua in autobus/Km., ricavi della vendita dei biglietti a tariffa normale e di tessere o abbonamenti a tariffa preferenziale);
- copia delle denunce presentate agli uffici fiscali, relative agli introiti degli anni 1979 e 1980;
- elenco dei canoni postali e di ogni altro eventuale canone o sussidio percepito negli anni 1979 e 1980 da provincie, comuni o altri enti;
- indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per gli anni 1979 e 1980;
- eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenua necessaria al completamento dell'istruttoria.


Art. 6

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale ed erogati con provvedimenti del presidente della Regione, previa detrazione di quanto corrisposto come acconto, per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 16 della legge 22.4.1980, n. 22.

Art. 7

La giunta regionale è autorizzata a concedere acconti sui contributi previsti dall'art. 1 della presente legge per l'anno 1980.

Art. 8

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno 1981, le seguenti spese:
a) per i contributi di cui all'art. 1 L. 12.350.000.000
b) per i contributi di cui all'art. 2 L. 889.032.990
Totale L. 13.239.032.990



Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dell' articolo precedente si provvede mediante riduzione, per l' importo di L. 13.239.032.990, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti l' esercizio delle funzioni normali" - partita n. 4 - parte - dell' elenco n. 2.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono iscritte a carico del capitolo n. 2222114 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione delle spese dell' anno 1981 con la denominazione: "Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per gli anni 1979 e 1980" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 13.239.032.990.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.