Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 13 luglio 1981, n. 16
Titolo:Promozione delle attività culturali.
Pubblicazione:( B.U. 16 luglio 1981, n. 70 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutività del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi.

Sommario





La Regione Marche, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto e in attesa delle riforme previste dall'art. 49 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, promuove le attività e iniziative culturali, favorendone la libera espressione e la più ampia diffusione nel territorio regionale.
In concorso con lo Stato e gli enti locali, la Regione sostiene i programmi dei comuni e ne asseconda l'iniziativa con particolare riguardo alle manifestazioni di interesse regionale e nazionale.
La Regione favorisce altresì la diffusione di centri culturali polivalenti operando per una qualificata e diffusa iniziativa fondata sulla libertà di espressione, tesa alla più ampia circolazione delle idee e alla pluralità dei centri produttivi ed organizzativi.
Favorisce infine la creazione e il potenziamento di iniziative di produzione, di ricerca e di sperimentazione e lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione.


La Regione favorisce lo sviluppo e la diffusione dell'attività di prosa, partecipando in particolare al finanziamento dell'associazione teatrale degli enti locali marchigiani promossa dall'Anci e dall'Upi regionali e delle manifestazioni teatrali di rilevante prestigio e di riconosciuto interesse culturale regionale, nazionale e internazionale.


La Regione favorisce i programmi nel settore lirico e sinfonico e concorre al finanziamento di:
a) teatri di tradizione delle Marche riconosciuti ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, in proporzione ai rispettivi bilanci e al raggio di incidenza delle stagioni da essi organizzate;
b) complessi orchestrali, corali e di balletto di interesse regionale a carattere professione, stabili o semistabili, aventi sede nel territorio regionale preferibilmente in rapporto funzionale con conservatori e scuole musicali della regione;
c) manifestazioni musicali di rilevante prestigio e di riconosciuto interesse culturale regionale e nazionale.



La Regione, al fine di diffondere la cultura cinematografica e promuovere la comunicazione audiovisuale:
a) partecipa al finanziamento di manifestazioni e rassegne qualificate a livello nazionale o internazionale e comunque di riconosciuto interesse regionale;
b) favorisce, anche con propri finanziamenti in concorso con enti locali e istituzioni culturali autonome, la costituzione di una cineteca regionale;
c) favorisce, anche con propri finanziamenti, la formazione di circuiti cinematografici pubblici e privati e comunque non commerciali, atti a diffondere e qualificare la cultura cinematografica.



La Regione, ai fine di incrementare le attività culturali di interesse locale promosse da enti, istituzioni, cooperative, associazioni o altri soggetti, predispone annualmente un piano di finanziamento di attività culturali nei comuni marchigiani, sulla base di proposte deliberate dai rispettivi consigli.


Nel piano di cui all'art. 7 sono altresì indicati i contributi attraverso i quali la Regione concorre al finanziamento di attività culturali di indiscusso prestigio e di evidente interesse regionale e nazionale non rientranti nei precedenti articoli promosse da enti, istituzioni, cooperative e associazioni.
La Regione contribuisce inoltre finanziariamente alla valorizzazione di iniziative, manifestazioni e rassegne di interesse non esclusivamente locale che rievochino aspetti della tradizione e del costume marchigiani.


I soggetti interessati a ottenere i finanziamenti e i contributi ai sensi della presente legge, sono tenuti a farne domanda motivata e documentata alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, a pena di decadenza.
Il consiglio regionale approva il piano di riparto, articolato nei settori indicati nei precedenti articoli e predisposto entro il 30 novembre dalla giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale per i beni culturali, istituita con legge regionale 30.12.1974, n. 53 che viene denominata "Consulta regionale per i beni e le attività culturali".
I contributi assegnati ai comuni, ai sensi del precedente art. 5, sono erogati, in unica soluzione, a seguito dell' approvazione del piano di riparto.
I contributi concessi a soggetti diversi per le attività di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 6 sono erogati ai comuni a consuntivo dell'iniziativa svolta e agli altri soggetti destinatari previa presentazione, da parte degli stessi, di una dettagliata relazione, a firma del legale rappresentante, sull'attività svolta, con la specificazione dei dati contabili da cui si ricavi il corretto utilizzo del contributo.


La scadenza per la presentazione delle domande per il finanziamento di iniziative o programmi svolti o da svolgere nel biennio 1980/81, prevista dal primo comma del precedente articolo, è fissata, limitatamente all'anno in corso, al quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
La giunta regionale, limitatamente all'anno 1981, tenuto conto delle domande pervenute, propone al consiglio regionale, entro i successivi quarantacinque giorni, il piano di riparto dei contributi.


Per il finanziamento degli interventi e delle attività previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1981 la spesa di L. 2.700 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L.R. 30.4.1980, n. 25.
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:
a) per l'anno 1981, mediante riduzione per L. 2.700 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio, recanti, spese di parte corrente attinenti all' esercizio delle funzioni normali", partite n. 11 e n. 12 dell' elenco n. 2;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dalla presente legge sono iscritte:
1) per l'anno 1981, a carico del capitolo 4112105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con la seguente denominazione "Spese e contributi per la ricerca, la promozione e lo sviluppo delle attività culturali e particolarmente nei settori teatrale, musicale, cinematografico e audiovisuale, nonchè per le manifestazioni di carattere folkloristico" con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 2.700 milioni;
2) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.