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Atto:LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. 18
Titolo:Contributo chilometrico onnicomprensivo in conto esercizio da erogarsi alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 luglio 1981, n. 74)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

Per l'anno 1981 la Regione eroga:
a) alle aziende pubbliche e private concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale un contributo onnicomprensivo di L. 630 per ogni chilometro di percorrenza previsto dai disciplinari di concessione;
b) il contributo di cui al punto a) è aumentato del 5 per cento per le autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana;
c) il contributo di cui al punto a) è aumentato del 5 per cento per le aziende aventi una percorrenza km./agente annua inferiore a km. 15.000 e per le aziende che svolgono nell'anno una percorrenza complessiva inferiore a 100.000 km.


Art. 2

Al termine di ogni esercizio l'importo del contributo corrisposto viene conguagliato, fino al ripiano del disavanzo dei bilanci aziendali relativi alla gestione delle autolinee di concessione regionale, in base alle percorrenze effettuate nonchè ai costi ed ai ricavi del traffico accertati.
Il contributo da erogare in via preventiva per l'anno successivo sarà previsto nella legge di bilancio e avrà l'ammontare di quello complessivo così come determinato per l'anno precedente.

Art. 3

Per ciascun agente delle linee di concessione statale, regionale e comunale che cessa dal servizio successivamente all'1.1.1981 è concesso un contributo pari alla differenza fra il trattamento di buonuscita previsto dal vigente contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti Anac e Fenit fino al 31.12.1980, come previsto dall'art. 3 della legge regionale 21.5.1980, n. 33.

Art. 4

Per il personale impiegato sulle linee di concessione statale e comunale, escluse le linee di gran turismo, la Regione corrisponde un contributo per ogni dipendente, in relazione al servizio prestato nell'anno, pari alla differenza fra il trattamento previsto dal vigente contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti Anac e Fenit.
Il contributo è concesso sull'ammontare della spesa effettivamente sostenuta per il personale dell'azienda, rilevata dai libri paga e risultante da apposita dichiarazione redatta e giurata nei modi di legge dal legale rappresentante dell'azienda medesima.

Art. 5

La giunta regionale concede acconti bimistrali in relazione al periodo di esercizio già svolto ed in proporzione alle percorrenze effettuate nel bimestre, ferme restando condizioni e modalità di cui all'articolo seguente, per l'importo complessivo non superiore a L. 4.560.866.218.

Art. 6

Sono escluse dal contributo le imprese che non applichino integralmente il contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori e dai lavoratori delle atutolinee private.
Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabile dalle leggi regionali e dal disciplinare di concessione.
Sono inoltre escluse le imprese che non abbiano garantito la continuità del servizio sulle linee gestite in concessione e che non abbiano presentato domanda di proroga delle concessioni nei termini stabiliti.

Art. 7

La domanda di contributo deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla Regione Marche, assessorato ai trasporti, servizio trasporti. Detta domanda al termine dell'anno dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- bilancio redatto secondo lo schema di bilancio tipo definito dal Ministero del tesoro, ai sensi del IV comma dell'art. 25 della legge 5.8.1978, n. 468;
- dichiarazione giurata nei casi previsti dall'art. 4 della presente legge;
- copia delle denunce presentate agli uffici fiscali relative agli introiti dell'intero anno;
- elenco dei canoni postali e di ogni altro eventuale canone o sussidio percepito da province, comuni o altri enti;
- indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza;
- eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Per l'anno 1982 la domanda di contributo deve essere presentata entro il trentuno gennaio - la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione al termine dello stesso anno -.

Art. 8

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale ed erogati con provvedimento del presidente della Regione. I contributi sono concessi entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 13 e salva riduzione proporzionale dei contributi stessi alle aziende.

Art. 9

All'Int di Teramo viene corrisposto il contributo relativo alla perequazione contrattuale per il personale per l'anno 1979 nella misura prevista dalla legge regionale 16.6.1979, n. 21 pari a L. 235.540.792.

Art. 10

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 24.5.1977, n. 18, e per consentire interventi straordinari di sostegno nei confronti dei servizi di trasporto viaggiatori di pubblico interesse, la Regione concede contributi entro il limite di spesa di L. 500.000.000.

Art. 11

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.
I contributi sono erogati con provvedimento del presidente della Regione.

Art. 12

La presente legge rimane in vigore fino al momento in cui diverrà operativo in tutti i suoi effetti il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, previsto dalla legge statale 10.4.1981, n. 151 e comunque non oltre il 31.12.1982.


Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge relativi all'anno 1981 sono autorizzate le seguenti spese:
a) per i contributi di cui all'art. 1 L. 14.850.000.000;
b) per i contributi di cui all'art. 3 L. 350.000.000;
c) per i contributi di cui all'art. 4 L. 650.000.000;
d) per i contributi di cui all'art. 9 L. 235.540.792;
e) per i contributi di cui all'art. 10 L. 500.000.000 pari complessivamente a L. 16.585.540.792, di cui L. 5.796.407.010 nell'anno 1981 e L. 10.789.133.782 nell'anno 1982.

Alla copertura della spesa di cui al comma precedente si provvede nel modo che segue:
a) quanto a L. 5.796.407.010 relativi all'anno 1981, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato della spesa del detto anno "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio delle funzioni normali" partita n. 4 - parte - dell'elenco n. 2;
b) quanto a L. 10.789.133.782, con i fondi che saranno iscritti nel bilancio per l'anno 1982, secondo le indicazioni del bilancio pluriennale per il triennio 1981/1983 adottato con l'art. 83 della L.R. 11.5.1981, n. 11.