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Atto:LEGGE REGIONALE 27 luglio 1981, n. 20
Titolo:Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 luglio 1981, n. 78)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 4, l.r. 30 luglio 1998, n. 27.

Sommario




Art. 1

Per l'incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la Regione Marche, per i fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A14 relativi alla deviazione del traffico sulla tratta ausotradale Porto d'Ascoli - Cattolica, per l'anno 1980 e Porto d'Ascoli - Rimini Nord per l'anno 1981 anche con alternanze di entrate e uscite per caselli intermedi ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

Art. 2

La giunta regionale è autorizzata a stipulare, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, apposite convenzioni con la "Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade S.p.A.", e con gli enti locali interessati alla deviazione del traffico per definire assunzione e ripartizione degli oneri, modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito dal precedente articolo.

Art. 3

L'assunzione degli oneri previsti dal precedente articolo decorre dal 20 giugno 1980 al 15 settembre 1980 e dal 29 giugno 1981 al 29 agosto 1981.
La giunta regionale è autorizzata ad assumere gli oneri di cui al primo comma nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo per gli anni 1980 e 1981.

Art. 4

Per la corresponsione del concorso regionale sui pedaggi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.160.000.000, di cui lire 510 milioni per i pedaggi relativi all'anno 1980 e lire 650 milioni per i pedaggi relativi all'anno 1981.
I comuni e le amministrazioni provinciali interessate versano le quote a proprio carico, determinate sulla base della convenzione di cui al precedente articolo 2, alla tesoreria della Regione, la quale provvederà al relativo versamento alla "Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade S.p.A.".
Le somme versate dagli enti locali affluiscono al capitolo 6400016 che con la presente legge si istituisce, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1981 con la denominazione "Quote dovute dagli enti locali per il pagamento degli oneri relativi alla deviazione del traffico pesante dalla strada statale n. 16 alla autostrada A14" e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.160 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle quote a carico degli enti locali sono iscritte a carico del capitolo 7400016 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 con la denominazione "Pagamento delle quote dovute dagli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla strada statale n. 16 alla autostrada A.14" e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.160 milioni.
Al pagamento delle spese di cui al Iº comma si provvede nel modo che segue:
a) per i pedaggi relativi all'anno 1980, nonchè per un primo acconto per i pedaggi relativi all'anno 1981, pari complessivamente a lire 860 milioni, a carico del capitolo 2222113 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 con la denominazione "Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 860 milioni;
b) per il saldo relativo ai pedaggi dell'anno 1981, pari a lire 300 milioni, a carico del capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1982.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per lire 860 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto esercizio "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio delle funzioni normali" elenco n. 2, partita n. 4 - parte;
b) per l'anno 1982, la copertura della spesa risulta assicurata nel bilancio pluriennale per il triennio 1981/1983, adottato con l'art. 83 della L.R. 11.5.1981, n. 11, ove è ascritta al capitolo 5100101 - programma n. 2.2.2.2.


Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.