Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 agosto 1981, n. 21
Titolo:Provvedimenti straordinari per la assistenza alle famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 agosto 1981, n. 79)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche, al fine di contribuire a dare soluzione temporanea al problema delle famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto, sostiene l'attività dei comuni diretta alla formazione di un patrimonio di edilizia residenziale.

Art. 2

La Regione Marche assegna ai comuni contributi per l'acquisto di immobili e per il recupero, ai fini abitativi, temporaneamente, ad alloggio delle famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto.
Il contributo è concesso:
a) in conto capitale nella misura non superiore al 60% del prezzo di ogni singolo appartamento per l'acquisto e il recupero di immobili già costruiti o in fase di costruzione.
Qualora l'immobile da recuperare risulti di proprietà del comune, il contributo è pari alla spesa necessaria per l'esecuzione delle opere previste dal progetto redatto e approvato a norma della legge regionale 18.4.1979, n. 17;
b) in conto interessi in annualità costanti ventennali pari al 13% della somma mutuata per l'acquisto di immobili di nuova costruzione o in fase di costruzione.

La superficie di ogni appartamento non può superare, di regola, i 60 mq. netti di superficie.
Gli appartamenti acquisiti ai sensi della presente legge vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune e il reddito da essi derivante è destinato alla manutenzione e all'incremento del patrimonio edilizio residenziale comunale.

Art. 3

Sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge i comuni nel cui territorio, ai sensi dell'art. 26 della legge 27.7.1978, n. 392, si applicano le disposizioni del capo primo della stessa legge e nei quali si sia verificato nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge, o sia pendente un alto numero di provvedimenti di sfratto, con esclusione di quelli che hanno usufruito del contributo previsto dall'art. 8 della legge 15.2.1980, n. 25.

Art. 4

I comuni di cui al precedente articolo, che intendono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge, predispongono entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un piano di acquisto e recupero e lo trasmettono alla giunta regionale.
Gli appartamenti compresi nel piano di cui al comma precedente devono essere disponibili entro sei mesi dalla data di trasmissione dello stesso alla giunta regionale.

Art. 5

La Giunta regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare, assegna i contributi di cui al precedente art. 2 ai comuni, tenuto conto del numero degli sfratti eseguiti nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge o pendenti e del piano di cui al precedente articolo.

Art. 6

Il comune disciplina l'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge assicurando priorità a nuclei familiari con reddito medio pro capite più basso calcolato sulla base del reddito dell'anno precedente a quello dell'assegnazione degli alloggi.
Il contratto di locazione non potrà superare la durata di un anno, rinnovabile per comprovata necessità , e dovrà contenere l' esplicita clausola del rilascio nel caso in cui il conduttore o altro membro del suo nucleo familiare pervenga alla disponibilità , a qualsiasi titolo, di altro alloggio.
Per quanto non previsto dal presente articolo il contratto di locazione è disciplinato dalle disposizioni della legge 27.7.1978, n. 392.
Per nuclei familiari con un reddito non superiore a quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni, l'importo del canone di locazione è stabilito ai sensi dell'art. 22 della legge 8.8.1977, n. 513 e successive modificazioni. L'assegnazione di un alloggio non esclude gli assegnatari dalla inclusione nelle graduatorie di cui al D.P.R. 30.12.1972, n. 1035.
Al fine dell'attribuzione dei punteggi, gli assegnatari sono considerati alla stregua degli altri concorrenti sottoposti a provvedimenti di sfratto. Entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale procede alla rilevazione del numero dei provvedimenti di sfratto eseguiti nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge, o pendenti nei comuni di cui all'art. 3.


I mutui da contrarsi degli enti locali per le finalità di cui al precedente art. 2, assistiti dal contributo regionale, sono garantiti dalla Regione, per la parte eccedente l'importo dei cespiti delegabili ancora disponibili, mediante fidejussione da concedersi con decreto del presidente.
Per gli effetti di cui al comma precedente, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti mutuanti.
Per la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria, è autorizzata, per ciascuno degli anni dal 1982 al 2001, la spesa di lire 30 milioni, da iscriversi a carico di appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dei detti anni. Detta spesa è dichiarata obbligatoria.


Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 2 sono autorizzate le seguenti spese:
a) lire 2.000 milioni per i contributi in capitale, per l'anno 1981;
b) lire 500 milioni quale limite di impegno ventennale con decorrenza dal 1982 e termine al 2001, comportante la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, per i contributi pluriennali.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede nel modo che segue:
a) per l'anno 1981, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti" - elenco n. 3, partita n. 4 per lire 1.500 milioni e partita n. 5 per lire 500 milioni;
b) per gli anni 1982 e 1983, la copertura della spesa è assicurata nel bilancio pluriennale adottato con l'art. 83 della legge regionale 11.5.1981, n. 11, nel quale è ascritta al programma 2.2.1.3.;
c) per gli anni successivi, mediante impiego di una parte della quota spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo sono iscritte a carico del capitolo n. 2213211 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno - Rubrica 2, Settore 2, sub - settore 1, programma 3, Titolo 2, con la denominazione "Contributo in capitale agli enti locali per l'acquisizione o il riattamento di fabbricati destinati a famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di sfratto", con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.
Negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni dal 1982 all'anno 2001 saranno iscritti appositi capitoli, con stanziamenti di lire 500 milioni per ciascun anno, per il pagamento dei contributi pluriennali di cui al primo comma, lettera b).
Ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione agli enti locali dei contributi ventennali previsti dal precedente art. 2 sempre che le dette obbligazioni vengano a scadenza non prima dell'anno 1982 e non eccedano l'importo annuo di lire 500 milioni.