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Atto:LEGGE REGIONALE 24 agosto 1981, n. 24
Titolo:Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per gli anni 1979 e 1980 modifica art. 9 L.R. 9 giugno 1981, n. 13.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 agosto 1981, n. 86)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 9.6.1981, n. 13 č sostituito dal seguente:
"Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui agli artt. 1 e 2, secondo comma, della presente legge sono iscritte, rispettivamente, a carico del cap. n. 2222114 avente la denominazione "Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per gli anni '79 e '80, nonchč per la corresponsione del saldo dei contributi stessi per l'anno '78" e del cap. n. 2222205 avente la denominazione "Contributo di sostegno a favore del consorzio trasporti pubblici della provincia di Ancona per l'acquisto di materiale rotabile, per impianti fissi e attrezzature attinenti al servizio" che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno '81, con le dotazioni di competenza e di cassa di L. 12.439.032.990 e di L. 800.000.000 rispettivamente".


Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.