Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 settembre 1981, n. 28
Titolo:Istituzione di cantieri di lavoro e concessione dei contributi regionali a favore degli enti gestori.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 settembre 1981, n. 90)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro trasferite alla Regione dall'art. 36 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Per quanto non previsto dalle disposizioni che seguono continuano ad applicarsi quelle delle leggi statali vigenti in materia all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

I fondi destinati annualmente dalla presente legge al finanziamento dei cantieri di lavoro sono assegnati mediante un piano regionale.
Il piano regionale si articola in piani provinciali. La ripartizione tra le province dei finanziamenti destinati all'istituzione dei cantieri di lavoro è effettuata sulla base del tasso di disoccupazione provinciale relativo agli occupabili nei cantieri stessi. La redazione del piano tiene conto delle domande di istituzione di cantieri inoltrate alla giunta regionale entro 30 giugno di ogni anno dagli enti gestori tramite i rispettivi comuni i quali esprimono un giudizio di merito in ordine allo stato di disoccupazione della zona e alla necessità e urgenza dell'opera.

Art. 3

I progetti di istituzione dei cantieri di lavoro formulati dagli enti indicati dall'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17, comprendenti in ogni caso il computo metrico estimativo delle opere da realizzare e una relazione tecnica illustrativa contenente la natura e l'ubicazione dei lavori stessi, sono approvati a ogni effetto dagli organi deliberanti degli enti medesimi.
I progetti formulati da altri enti ed aventi le medesime caratteristiche di cui al comma precedente sono approvati dal coordinatore del servizio decentrato opere pubbliche competente per territorio, istituito dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50.

Art. 4

L'istituzione e il finanziamento dei singoli cantieri sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, accertata la completezza e congruità del progetto e la sua rispondenza al piano regionale dell'anno di riferimento.
La retribuzione giornaliera, indipendentemente dal numero dei lavoratori comunque non inferiore a 5, viene fissata in L. 15.000 per allievo, L. 20.000 per il vice capo cantiere e L. 25.000 per il capo cantiere istruttore. L'aggiornamento dei suindicati importi è effettuato con delibera della giunta regionale.

Art. 5

Per assicurare il normale svolgimento dell'attività cantieristica è versato all'ente gestore, all'apertura del cantiere, un acconto pari all'80 per cento del contributo a carico della Regione.
Il saldo del contributo è corrisposto dopo l'approvazione del rendiconto finale presentato dall'ente gestore da parte del servizio decentrato opere pubbliche competente per territorio.

Art. 6

Limitatamente all'anno 1981 la giunta regionale è autorizzata a istituire e finanziare cantieri nei comuni della Regione, a prescindere dalla redazione del piano regionale, entro i limiti di disponibilità finanziaria stabiliti dall'articolo seguente e con priorità per il completamento dei cantieri in corso.

Art. 7

Per il finanziamento dei cantieri di lavoro previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di L. 400.000.000; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilità annualmente con apposito articolo della legge dei rispettivi bilanci.
Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si fa fronte:
a) per l'anno 1981, mediante riduzione per l'importo di L. 400.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del detto anno, partita n. 8 dell'elenco n. 3;
b) per gli anni successivi, con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 1981.83, adottato con l'art. 83 della L.R. 11.5.1981, n. 11.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese per l'applicazione della presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1981, a carico del capitolo 2227207 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione "Spese per i cantieri di lavoro" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 400.000.000;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.


Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 49 e 50 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.