Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 11 novembre 1981, n. 35 |
Titolo: | Convenzione tra la Regione Marche e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per la collaborazione nell'espletamento delle funzioni ex U.M.A. (Utenti Motori Agricoli). |
Pubblicazione: | (B.u.r. 12 novembre 1981, n. 116) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
Materia: | Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare |
Note: | Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi. |
Sommario
La Regione stipula apposita convenzione con le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative delle Marche al fine di avvalersi della loro collaborazione nell'espletamento delle pratiche inerenti le funzioni del soppresso UMA trasferite alla Regione dal D.P.R. 24.7.1977, n. 616.
I corrispettivi previsti dalla convenzione allegata alla presente legge sono attribuiti alle organizzazioni professionali in riferimento alle pratiche espletate a partire dall'1.1.1981 e fino al 31.12.1981.
Per l'anno 1981 č autorizzata la spesa di L. 100 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al presente articolo sono iscritte a carico del capitolo 3114112 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 con la dotazione di competenza e di cassa di L. 100 milioni ed avente denominazione "Spese per l'espletamento delle funzioni ex UMA".
Alla copertura degli oneri riferiti all'anno 1981 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100101 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendente da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni normali - elenco n. 2 - partita n. 6 parte".