Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1981, n. 39 |
Titolo: | Contributo annuale all'Associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini". |
Pubblicazione: | ( B.U. 21 dicembre 1981, n. 132 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Attività culturali – Celebrazioni |
Note: | Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4. Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutività del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi. |
Sommario
La Regione Marche, in attuazione delle finalità previste nel Titolo I dello Statuto, contribuisce, mediante apposito finanziamento, alla realizzazione di un convegno annuale della associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini".
Per le finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede un contributo all'associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini".
All'erogazione del contributo provvede la giunta regionale su richiesta del presidente dell'Associazione Giustizia e Costituzione.
La giunta regionale può concedere una anticipazione fino al 50% del contributo previsto dalla presente legge.
La restante parte del contributo viene corrisposta su presentazione alla giunta regionale della relazione illustrativa sulle modalità di utilizzazione del contributo regionale e della relativa certificazione che dovrà essere in ogni caso presentata entro il 30 novembre di ogni anno.
Per la concessione del contributo di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di L. 25.000.000 per l'anno 1981; per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30.4.1980, n. 25.
Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si fa fronte:
a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di L. 25 milioni, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" dello stato di previsione della spesa per il detto anno;
b) per gli anni successivi, con impiego di una quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 281/1970 e successive modificazioni.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al precedente articolo 2 sono iscritte:
a) per l'anno 1981, a carico del capitolo 1620108 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione "Contributo all'Associazione Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 25.000.000;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.