Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1981, n. 42
Titolo:Norme per la disciplina delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni in attuazione della L. 20 ottobre 1978, n. 674.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 dicembre 1981, n. 132)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 11, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26.

Sommario





La Regione Marche con la presente legge stabilisce le norme per l'attuazione del Regolamento Cee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20.10.1978, n. 674, per la costituzione delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni.
Le associazioni e relative unioni sono costituite allo scopo:
- di contribuire alla tutela degli interessi dei produttori agricoli nella fase di immissione delle produzioni sul mercato;
- di assicurare prezzo equi ai consumatori;
- di favorire la partecipazione dei produttori agricoli alla programmazione regionale.



Ai fini del riconoscimento le associazioni dei produttori devono essere costituite secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Cee n. 1360/78, nella legge 20.10.1978, n. 674, e nel Regolamento Cee n. 2083/83 e soddisfare inoltre le seguenti condizioni:
- abbiano sede nel territorio regionale;
- la maggioranza dei soci siano imprenditori di aziende situate nelle Marche e almeno la metà della produzione immessa sul mercato provenga dalle Marche.



Le associazioni riconosciute ai sensi del successivo art. 4, costituite per uno o più settori produttivi omogenei, si possono riunire in unioni regionali per il coordinamento delle rispettive attività e per l'adozione di iniziative comuni tendenti alla riconversione e alla razionalizzazione produttiva delle aziende associate, alla promozione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, nonchè alla rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti.
Gli statuti delle unioni devono prevedere, inoltre:
a) il diritto di adesione delle associazioni riconosciute del settore, anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;
b) che a ciascuna associazione spetti un numero di voti proporzionale al numero degli associati;
c) che il recesso dall'unione non possa aver luogo se non dopo un periodo di associazione di almeno tre anni a decorrere dal riconoscimento della unione stessa o dalla data di adesione dell'associazione alla medesima e a condizione che ne sia dato avviso per iscritto con almeno 12 mesi di anticipo;
d) che l'unione sia costituita per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.



Le domande di riconoscimento delle associazioni sono presentate al presidente della giunta regionale che provvede entro i successivi 60 giorni, su deliberazione della giunta regionale.
Alla domanda devono essere allegati:
a) l'atto costitutivo e lo statuto indicanti i settori produttivi nei quali le associazioni intendono operare;
b) l'elenco dei soci e la qualifica di ciascuno di essi, nonchè i dati riguardanti l'entità della produzione proveniente da ciascun produttore, singolo o associato, e la relativa superficie utilizzata qualora la produzione medesima sia connessa alla dimensione fondiaria dell'azienda;
c) l'indicazione dell'ambito territoriale d'azione dell'associazione.

La veridicità e attualità della documentazione sono attestate dal legale rappresentante della associazione o dell'unione con propria dichiarazione scritta e autenticata.
Il riconoscimento è revocato con decreto motivato del presidente della giunta regionale su deliberazione della giunta stessa, previa diffida all'organizzazione interessata, che può presentare osservazioni entro 30 giorni, e sentito il comitato regionale delle unioni, nei casi previsti dalla legge 674/78 e dall'art. 8 del Regolamento Cee 1360/78.
Nell'ipotesi di cui all'art. 8, lett. c), del Regolamento Cee 1360/78, la revoca ha effetto retroattivo e comporta il recupero degli aiuti concessi, qualora l'associazione o l'unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì per la concessione e la revoca del riconoscimento delle unioni; in tal caso l'elenco e i dati di cui al precedente secondo comma, lettera b), vanno riferiti alle associazioni aderenti all'unione.


Con decreti del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, alle deliberazioni delle associazioni può essere attribuita efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati operanti nell'area di attività delle associazioni, purchè ricorrano circostanze di grave necessità determinate da contingenze produttive o calamitose, dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali, e per il tempo strettamente necessario, da precisare nei suindicati decreti.
Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza assoluta degli associati e ottenere il parere favorevole del comitato regionale di cui al successivo art. 11.


Ai sensi dell'art. 5, punto 3, della legge 20.10.1978, n. 674, le unioni riconosciute partecipano alla programmazione regionale. A tal fine la Regione Marche:
a) acquisisce il parere del comitato regionale delle unioni di cui al successivo art. 11 sugli atti di programmazione relativi al settore agricolo alimentare e ai settori a esso strettamente connessi;
b) si avvale delle associazioni e delle unioni riconosciute per gli interventi relativi alla produzione e al mercato, tenuto conto delle attività previste dall'art. 2, secondo comma, punti 7 e 9, della legge 20.10.1978, n. 674.



La vigilanza sulle associazioni e le unioni riconosciute è esercitata dalla giunta regionale.
A tal fine le associazioni dei produttori e le relative unioni sono tenute a trasmettere alla giunta regionale, entro 30 giorni dalla loro adozione, il bilancio e tutte le deliberazioni dell' assemblea.


E' istituito presso la giunta regionale l'albo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni.
Nell'albo sono iscritte d'ufficio le associazioni e le unioni che abbiano ottenuto il riconoscimento a norma del precedente art. 4.
Alla revoca di riconoscimento consegue di diritto la cancellazione dall'albo.


La Regione Marche assegna contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo delle associazioni e unioni riconosciute per i tre anni successivi alla data di riconoscimento; detti contributi sono esenti da qualsiasi imposta, a norma dell' art. 9 della legge 20.10.1978, n. 674.
I contributi, esenti da imposte, sono concessi con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione della stessa, sentito il comitato regionale di cui al successivo art. 11.
L'entità dei contributi concessi alle associazioni non può superare per il primo, secondo e terzo anno, rispettivamente il tre per cento, il due per cento e l' uno per cento del valore dei prodotti provenienti dai soci e ai quali si riferisce il riconoscimento e l' immissione sul mercato, e comunque non può superare rispettivamente il sessanta per cento, il quaranta per cento e il venti per cento delle spese effettive e documentate di costituzione e di funzionamento amministrativo.
Alle associazioni con oltre la metà dei produttori associati operanti nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva Cee 28.4.1975, n. 273, sono accordati contributi fino alla copertura dell'80, 60 e 50 per cento delle spese ritenute ammissibili rispettivamente per i primi 3 anni dal riconoscimento.
L'importo dei contributi concessi alle unioni non può superare, per il primo, il secondo e terzo anno, rispettivamente, il sessanta per cento, il quaranta per cento e il venti per cento delle spese effettive documentate di costituzione e di funzionamento amministrativo; l' importo globale dei contributi non può comunque essere superiore alle cinquantamila unità di conto.
I contributi di cui ai precedenti secondo e terzo comma possono essere anticipati, salvo conguaglio, in relazione alle spese effettivamente sostenute e al valore dei prodotti commercializzati, per il primo anno nella misura del settanta per cento e per gli anni successivi dei relativi importi annuali nella misura massima del cinquanta per cento.
Per il primo anno l'anticipazione dei contributi di cui al comma precedente è disposta contestualmente al decreto di riconoscimento.
Per la realizzazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità , riconversione e qualificazione della produzione del settore, per le quali sono riconosciute, alle associazioni e alle relative unioni possono essere concessi aiuti consistenti in contributi del 50 per cento sulle spese riconosciute ammissibili per la realizzazione dei programmi, ai sensi dell' art. 10 della legge 674/78, sentito il comitato regionale di cui al successivo art. 11.


I contributi di cui al precedente art. 9 sono altresì concessi alle associazioni e alle unioni di cui all'art. 11, paragrafo primo, del Regolamento Cee del 19.6.1978, n. 1360, nelle misure e alle condizioni ivi previste, previo il riconoscimento di cui al precedente art. 4.
Ai fini del riconoscimento le associazioni e le unioni di cui al comma precedente devono presentare la domanda corredata da documenti comprovanti l'avvenuto adeguamento delle proprie norme statutarie e della propria organizzazione interna per l'espletamento dei compiti e per l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.


L'attività delle unioni regionali è coordinata dal comitato regionale delle unioni. Esso è composto da un numero da 1 a 5 rappresentanti per ciascuna delle unioni regionali riconosciute in proporzione al numero dei propri aderenti e ai settori produttivi omogenei rappresentati.
Fanno parte altresì del comitato i rappresentanti di quelle associazioni riconosciute che, per la loro singolarità nel settore di appartenenza, non trovino inserimento in alcuna unione, nel numero di un rappresentante designato direttamente dall'associazione stessa e da rappresentanti designati dalle unioni regionali riconosciute da Regioni limitrofe, delle quali facciano parte associazioni di produttori riconosciute dalla Regione Marche, nella misura di un rappresentante per ciascuna delle suddette associazioni.
Il comitato è integrato da rappresentanti, con voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare tramite i propri organi regionali un proprio rappresentante, nonchè delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali.
Il comitato, presieduto dal presidente della giunta o da un suo delegato, dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del presidente, su conforme deliberazione della giunta stessa.


Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni del Regolamento Cee del 19.6.1978, n. 1360, e della legge 20.10.1978 n. 674 e loro successive integrazioni e modificazioni.


Al finanziamento delle spese connesse alla concessione dei contributi per la costituzione e il funzionamento delle associazioni dei produttori agricoli e alle relative unioni per l'attuazione da parte delle stesse dei programmi di sviluppo, di cui al precedente art. 9, ultimo comma, si provvede mediante impiego delle assegnazioni dello Stato spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 10, primo, secondo e terzo comma, della legge 20.10.1978, n. 674.


Fino all'adozione del nuovo Regolamento Cee relativo all'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio, le disposizioni della presente legge si applicano anche alle associazioni e alle unioni del settore delle barbabietole da zucchero che abbiano almeno:
- una produzione annua di 2 milioni di quintali;
- un numero di 1.000 produttori.