Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 1 marzo 1982, n. 5 |
Titolo: | Trattamento giuridico ed economico del personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 3 marzo 1982, n. 29) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 103, l.r. 31 ottobre 1984, n. 31. |
Sommario
In attuazione dell'articolo 35 della legge 20.3.1975, n. 70, lo stato giuridico, il trattamento economico e la indennità di fine servizio dei dipendenti degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono disciplinati dalla legge regionale 1.6.1980, n. 47 e successive modificazioni.
Il personale di cui al precedente articolo è inquadrato, con decorrenza dal 1ș ottobre 1978, nei livelli funzionali sulla base della tabella allegata alla presente legge e con riferimento alla posizione giuridica rivestita alla data del 30.9.1978. I relativi provvedimenti sono adottati entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Le funzioni attribuite dalla legge regionale 1.6.1980, n. 47 e successive modificazioni agli organi della Regione sono esercitate dagli organi dei rispettivi enti di appartenenza.
Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al successivo art. 3 non sono applicabili al personale degli enti di cui al precedente articolo 1 le disposizioni dell'articolo 12 e dell'articolo 84 della legge regionale 1.6.1980, n. 47.
L'organizzazione amministrativa degli uffici degli enti di cui al precedente articolo 1 è approvata con legge regionale su proposta della giunta da presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare, con domanda da presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data, per il trattamento di previdenza e quiescenza in godimento.
Livelli funzionali | Qualifiche corrispondenti negli EE.PP.TT. e aziende autonome di soggiorno alla data del 30.9.1978 |
I livello | Ausiliario (parametro 100) |
II livello | Operatore qualificato (parametro 110) |
III livello | Operatore specializzato (parametro 130) |
IV livello | Collaboratore (parametro 136) |
V livello | Istruttore (parametro 175) |
VI livello | Funzionario direttivo (parametro 220) |
VII livello | Funzionario direttivo (parametro 220) con 3 anni di anzianità nella qualifica alla data del 30.9.1978 |
VIII livello | Dirigente (parametro 300) |