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Atto:LEGGE REGIONALE 1 marzo 1982, n. 5
Titolo:Trattamento giuridico ed economico del personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 marzo 1982, n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 103, l.r. 31 ottobre 1984, n. 31.

Sommario




Art. 1

In attuazione dell'articolo 35 della legge 20.3.1975, n. 70, lo stato giuridico, il trattamento economico e la indennità di fine servizio dei dipendenti degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono disciplinati dalla legge regionale 1.6.1980, n. 47 e successive modificazioni.

Art. 2

Il personale di cui al precedente articolo è inquadrato, con decorrenza dal 1ș ottobre 1978, nei livelli funzionali sulla base della tabella allegata alla presente legge e con riferimento alla posizione giuridica rivestita alla data del 30.9.1978. I relativi provvedimenti sono adottati entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Le funzioni attribuite dalla legge regionale 1.6.1980, n. 47 e successive modificazioni agli organi della Regione sono esercitate dagli organi dei rispettivi enti di appartenenza.
Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al successivo art. 3 non sono applicabili al personale degli enti di cui al precedente articolo 1 le disposizioni dell'articolo 12 e dell'articolo 84 della legge regionale 1.6.1980, n. 47.

Art. 3

L'organizzazione amministrativa degli uffici degli enti di cui al precedente articolo 1 è approvata con legge regionale su proposta della giunta da presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare, con domanda da presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data, per il trattamento di previdenza e quiescenza in godimento.

Allegati






































Livelli funzionali Qualifiche corrispondenti negli EE.PP.TT. e aziende autonome di soggiorno alla data del 30.9.1978
I livello Ausiliario (parametro 100)
II livello Operatore qualificato (parametro 110)
III livello Operatore specializzato (parametro 130)
IV livello Collaboratore (parametro 136)
V livello Istruttore (parametro 175)
VI livello Funzionario direttivo (parametro 220)
VII livello Funzionario direttivo (parametro 220) con 3 anni di anzianità nella qualifica alla data del 30.9.1978
VIII livello Dirigente (parametro 300)