Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 marzo 1982, n. 6
Titolo:Norme di salvaguardia per il rilascio di autorizzazioni e per l'esercizio dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi privati.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 marzo 1982, n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 29, l.r. 16 marzo 2000, n. 20.

Sommario





Sono soggetti alle norme contenute nella presente legge i laboratori di analisi a scopo di accertamento diagnostico, gli stabilimenti di cure fisiche di qualsiasi natura, nonchè gli ambulatori ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali e/o artificiali a scopo diagnostico e terapeutico od apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori gestiti da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute.


Non sono soggetti ad autorizzazione per la loro apertura ed il loro esercizio gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico semprechè non rientrino per complessità di strutture o per le attrezzature impiegate in uno dei tipi di cui al precedente articolo 1.


Fino all'entrata in vigore della legge regionale da emanare ai sensi dell'art. 43 della legge 23.12.1978, n. 833 e comunque non oltre il 31.12.1982, non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuovi presidi nè l'ampliamento di quelli esistenti.


Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale da emanare ai sensi dell'art. 43 della legge 23.12.1978, n. 833 e comunque non oltre il 31.12.1982, è sospesa l'autorizzazione all'apertura di nuove case di cura private e all'ampliamento di quelle esistenti.


Fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale e comunque non oltre il 31.12.1982, è fatto divieto alle UU.SS.LL. di stipulare nuove convenzioni con le strutture di cui all'art. 1 e con quelle di cui all'art. 4.
Le UU.SS.LL. possono, al momento della scadenza, rinnovare o meno le convenzioni in atto.


Al fine di sopperire a specifiche, inderogabili e improcrastinabili esigenze di assistenza sanitaria, il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale adottata su proposta delle unità sanitarie locali e previo parere favorevole della commissione consiliare competente, può rilasciare autorizzazioni in deroga ai divieti di cui agli artt. 3 e 4 e autorizzare le unità sanitarie locali a derogare al divieto di cui al primo comma dell'art. 5.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.