Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 9 marzo 1982, n. 8
Titolo:Modifica dell'art. 12 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10 avente ad oggetto "Istituzioni delle associazioni di comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della L. 23 dicembre 1978, n. 833".
Pubblicazione:(B.u.r. 13 marzo 1982, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, l disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10 č cosě sostituito:
"Il comitato di gestione č composto:
a) se la popolazione dell'associazione č pari o inferiore a 50.000 abitanti, da 11 membri di cui 6 eletti tra i componenti dell'assemblea e 5 anche tra estranei all'assemblea stessa;
b) se la popolazione dell'associazione č superiore a 50.000 abitanti, da 13 membri di cui 7 eletti tra i componenti dell'assemblea e 6 anche tra estranei all'assemblea stessa".