Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 giugno 1982, n. 25
Titolo:Norme provvisorie in materia di trasporti pubblici locali di concessione comunale.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 giugno 1982, n. 67)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 10 dellaL.R. 23.5.1977, n. 17, è così sostituito:
"La giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e previo parere della competente commissione consiliare, può adeguare le tariffe dei documenti di viaggio nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 della legge 10.4.1981, n. 151".


Art. 2

Il conguaglio finanziario da effettuarsi secondo i criteri e nella misura che saranno fissati dalla L.R. prevista dalla legge 10.4.1981, n. 151, verrà determinato unicamente sulla base delle percorrenze svolte nell'anno 1981 e delle variazioni attuate nell'anno 1982 con approvazione dell'ente concedente, previo parere conforme della giunta regionale.