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Atto:LEGGE REGIONALE 5 agosto 1982, n. 29
Titolo:Contributi una tantum alle imprese per l'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi e/o lo smaltimento dei fanghi di risulta in attuazione dell'art. 20 della L. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 agosto 1982, n. 79)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

Sommario




Art. 1

La Regione Marche, in attuazione dell'art. 20 della legge 10.5.1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, concede contributi in conto capitale una tantum ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge per iniziative singole o associate destinate all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi ai limiti e prescrizioni previsti dalla citata legge n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè allo smaltimento dei fanghi risultanti dall'adeguamento degli scarichi liquidi.

Art. 2

Beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono le imprese già in attività alla data dell'1.1.1975 aventi scarichi di rifiuti liquidi e/o fanghi di risulta ed i soggetti indicati al secondo comma dell' art. 5 della legge 24.12.1979, n. 650.
I soggetti indicati nel comma precedente per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono essere in possesso della prescritta autorizzazione allo scarico dei rifiuti liquidi e/o allo smaltimento dei fanghi di risulta.

Art. 3

I contributi previsti dalla presente legge sono corrisposti secondo le priorità fissate dal consiglio regionale, su proposta della giunta, con apposita deliberazione e secondo i seguenti criteri di precedenza:
a) settori merceologici maggiormente inquinanti sotto il profilo quantitativo e qualitativo o strutturalmente impossibilitati a risolvere singolarmente i problemi dell'inquinamento;
b) aree geografiche maggiormente inquinate;
c) investimenti sostitutivi per modificare i cicli di produzione inquinanti;
d) soggetti di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 14.12.1979, n. 650.

Con la deliberazione di cui al comma precedente il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria più rappresentative, provvede altresì all'assegnazione dei contributi sulla base dei programmi aziendali e per la quota di spese di investimento non coperte da altre agevolazioni stabilite da leggi dello Stato, secondo i seguenti criteri:
1) fino al 30 per cento della quota non coperta da agevolazioni statali per investimenti fino a L. 100 milioni per le imprese singole;
2) fino al 20 per cento della quota non coperta da agevolazioni statali per investimenti di oltre L. 100 milioni per le imprese singole;
3) fino al 50 per cento della quota non coperta da agevolazioni statali per investimenti fino a L. 400 milioni in caso di iniziative realizzate in forma associata o da impresa agricola.

Il contributo regionale è comprensivo dell'acquisto del suolo e delle opere murarie; dell'acquisto, istallazione e allacciamento dei macchinari nonchè degli oneri accessori.

Art. 4

La domanda per ottenere il contributo è presentata al presidente della giunta regionale entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
La domanda di contributo è corredata dalla seguente documentazione:
a) autorizzazione prevista dal precedente art. 2;
b) copia della documentazione tecnica ed economica;
c) certificazione di collaudo dell' impianto ove risultino la regolare esecuzione delle opere, la funzionalità dell' impianto ed il suo affidamento per il raggiungimento dei limiti e prescrizioni previsti dalle leggi vigenti, redatta dal direttore dei lavori iscritto all' albo professionale.


Art. 5

La giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi direttamente al soggetto beneficiario previa presentazione di idonea e regolare documentazione di spesa.
Le spese relative ad analisi che saranno predisposte per accertare l'effettiva qualità dello scarico saranno addebitate alle imprese interessate.

Art. 6

La revoca dell'assegnazione del contributo regionale è deliberata dalla giunta regionale nei seguenti casi:
a) revoca dell'autorizzazione prevista dall'art. 2;
b) accertata insufficienza della documentazione e certificazione finale di spesa necessaria alla liquidazione del contributo.


Art. 7

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge sono autorizzate per l'anno 1982 le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi in favore di imprese agricole, L. 3.912.256.720;
b) per la concessione di contributi in favore degli altri beneficiari, L. 4.374.000.000.

E' autorizzata, altresì , la spesa di L. 3.000.000 per eventuali oneri relativi all'istruttoria tecnica delle domande.

Art. 8

Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del precedente art. 7, pari a complessive L. 8.289.256.720, si provvede mediante la somma, di pari importo, assegnata alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate, per gli anni 1980, 1981, 1982, dall'art. 5, settimo comma, della legge 24.12.1979, n. 650.

Art. 9

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 sono riportate le seguenti variazioni:
Maggiori spese
- capitolo 2122203 - "Contributi in capitale alle imprese agricole sulle spese per la realizzazione di opere relative all'adeguamento degli scarichi liquidi e allo smaltimento dei fanghi di risulta (art. 20 legge 10.5.1976, n. 319)";
capitolo di nuova istituzione - stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.912.256.720;
- capitolo 2122204 - "Contributi in capitale alle imprese industriali, artigiane e loro consorzi nonchè consorzi misti tra enti pubblici ed imprese private sulle spese per la realizzazione di opere relative all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi e allo smaltimento dei fanghi di risulta (art. 20 legge 10.5.1976, n. 319);
capitolo di nuova istituzione - stanziamento di competenza e di cassa di L. 4.374.000.000;
- capitolo 2122101 - "Competenze agli esperti estranei all'amministrazione regionale per eventuali oneri relativi all'istruttoria tecnica delle domande";
capitolo di nuova istituzione - stanziamento di competenza e di cassa L. 3.000.000.
Minore spesa
- capitolo 2122201 - "Spese e contributi per la realizzazione di opere relative alla tutela delle acque dall'inquinamento";
riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa per lire 8.289.256.720.


Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.