Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 6 agosto 1982, n. 30
Titolo:Provvedimenti per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e delle altre forme di intossicazioni voluttuarie.
Pubblicazione:(B.u.r. 6 agosto 1982, n. 80)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti
Note:Abrogata dall'art. 85, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Sommario




Art. 1

La Regione, in attuazione della legge 22.12.1975, n. 685, promuove e coordina l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e di intervento contro le tossico-dipendenze al fine di assicurare la diagnosi, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate.
Agli effetti della presente legge e per quanto disposto dall'art. 90 della legge 22.12.1975, n. 685, il termine tossico-dipendenza indica, oltre agli stati derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche quelli derivanti dall'alcoolismo nonchè dalle altre tossicomanie.

Art. 2

Alla gestione degli interventi diretti a perseguire le finalità di cui al precedente art. 1, provvedono i comuni tramite le unità sanitarie locali e avvalendosi dei servizi sociali operanti negli stessi ambiti territoriali.
I comuni, singoli o associati ai sensi della L.R. 12.3.1980, n. 10, predispongono ed attuano, contestualmente agli interventi sanitari, tutte le iniziative di carattere sociale e culturale idonee a favorire la prevenzione e il reinserimento sociale.
Per una più efficace elaborazione e verifica degli interventi sanitari e sociali nonchè per il coordinamento degli interventi stessi si applica il terzo comma dell'art. 13 della L.R. 12.3.1980, n. 10.

Art. 3

Gli interventi di carattere sociale, tra l'altro riguardano:
a) informazione ed educazione nell'ambito scolastico, nei centri di aggregazione giovanile, nei posti di lavoro ed in altre strutture anche ricreative;
b) prestazione a carattere immediato e contingente;
c) programmi di reinserimento sociale e in particolare di reinserimento lavorativo;
d) formazione e sostegno di comunità , di gruppi impegnati in attività lavorative o culturali.

I comuni inoltre promuovono, sostengono ed attuano rapporti di collaborazione con gli organi collegiali della scuola, i consigli di fabbrica, le associazioni culturali e ricreative, le altre formazioni sociali, gli organi di informazione nonchè con le istituzioni pubbliche interessate al perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 4

Le USL individuano un solo presidio nel cui ambito viene effettuato l'accertamento dello stato di tossicodipendenza nonchè la formulazione del programma terapeutico.
I servizi sanitari delle unità sanitarie locali, nell' ambito del coordinamento fissato dall' ufficio di direzione, assicurano, tra l' altro:
a) la profilassi delle situazioni patologiche connesse all' abituale assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;
b) i trattamenti sanitari di base;
c) i trattamenti farmacologici sostitutivi nel rispetto delle disposizioni normative in materia;
d) gli accertamenti di laboratorio e le indagini clinico-strumentali "mirate";
e) l' informazione e l' educazione sanitaria della popolazione, in particolare a livello di servizi di base, di presidi farmaceutici e di presidi ambulatoriali specialistici, e l' informazione e l' aggiornamento professionale dei medici di base, dei farmacisti, degli specialisti ambulatoriali e degli operatori socio-sanitari di base;
f) i trattamenti psicoterapeutici;
g) gli interventi di sostegno psicologico alle famiglie dei tossicodipendenti;
h) gli interventi riabilitativi e di supporto nei casi di tossicodipendenti inseriti in comunità terapeutiche;
i) i trattamenti intensivi nei casi di emergenza ed urgenza;
l) i trattamenti in regime di ricovero;
m) i trattamenti in regime di ricovero, per accertamenti di particolare complessità o per interventi intensivi di disintossicazione;
n) adeguate forme di assistenza alle gestanti tossicodipendenti ed alcooliste;
o) forme di collaborazione coi servizi all' interno sia degli istituti di pena, con particolare attenzione ai detenuti in età minorile, sia di altre comunità, comprese le caserme;
p) la raccolta e l'elaborazione secondo i criteri concordati con il servizio informativo della Regione, di dati statistici ed epidemiologici.


Art. 5

Le USL predispongono annualmente i programmi di intervento concernenti la prevenzione, la cura, la riabilitazione.
Per l'attuazione del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni nel rispetto della legge 23.12.1978, n. 833.
Le agevolazioni previste dalla L.R. 18.5.1982, n. 18, sono concesse alle comunità terapeutiche, convenzionate con le USL, che conducono aziende agricole.

Art. 6

Ai fini dell'applicazione della presente legge la giunta regionale promuove la necessaria collaborazione con le autorità scolastiche, la magistratura, le autorità militari, l'università e gli organi di polizia.
In particolare la giunta regionale promuove ed organizza nel territorio:
- la raccolta dei dati statistici;
- la elaborazione e diffusione del materiale documentario e bibliografico;
- riunioni e convegni allo scopo di confrontare e valutare le modalità di intervento;
- la diffusione costante di informazioni riguardanti la problematica del settore;
- le indagini conoscitive nell'ambito del sistema informativo sanitario.


Art. 7

La giunta regionale convoca periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, una conferenza degli operatori dei comuni e delle USL, delle istituzioni pubbliche e private, ivi comprese le organizzazioni di volontariato interessate alla lotta contro le tossicodipendenze, al fine di verificare gli interventi realizzati in base alla presente legge e di approfondire la conoscenza su:
a) le caratteristiche farmacologiche e chimiche, gli effetti psicologici, fisici e sociali delle sostanze psicotrope, comprese quelle di uso comune e largamente diffuse, quali alcool, tabacco, farmaci psicotropi, la cannabis e i suoi derivati;
b) i metodi più adeguati per l'accertamento diagnostico degli stati di tossicodipendenza;
c) le metodiche pù efficaci per effettuare terapie di disintossicazione negli stati di tossicodipendenza.


Art. 8

Il CRPT e i CMAS di cui alla legge 22.12.1975, n. 685 sono soppressi.
I compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti, affidati al CRPT dall'art. 90 della citata legge 685 del 1975, sono esercitati dalla Regione secondo le modalità stabilite dall'art. 8 della L.R. 24.4.1980, n. 24.
Le funzioni tecnico consultive, già di competenza del CRPT ai sensi dell'art. 91 della legge 685/1975 e dell'art. 8 del regolamento regionale n. 5 del 12.1.1977, sono esercitate dal comitato tecnico-sanitario regionale di cui all'art. 37 della L.R. 3.3.1982, n. 7.
Le attività già svolte dai CMAS sono attribuite alle USL. Le stesse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi dei CMAS al fine di garantire la continuità nell'erogazione del servizio.

Art. 9

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, ripartisce i fondi di cui all' art. 11 sulla base delle dimensioni e caratteristiche della diffusione delle tossicodipendenze, tenuto conto dei servizi esistenti.

Art. 10

Relativamente all' anno 1982, la Regione nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio e tenuto conto degli impegni assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, riconosce le spese sostenute dagli enti che gestiscono gli attuali CMAS ai sensi della deliberazione amministrativa n. 53/79.
A tal fine il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, da presentare entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, ripartisce la somma stanziata nel bilancio 1982.
Con lo stesso atto il consiglio regionale ripartisce fra i comuni e le USL secondo i criteri di cui al precedente articolo 9 lo stanziamento di cui al successivo articolo.

Art. 11

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l' anno 1982 la spesa di lire 1.000 milioni; per gli anni successivi l' entità della spesa è stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte:
1. per l' anno 1982 a carico dei capitoli:
a. 4232101 già iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 75 milioni;
b. 4232102 già iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1982 con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 425 milioni;
c. 4232103 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con la denominazione "contributi ai comuni e alle USL per interventi nel settore delle tossicodipendenze" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 500 milioni;
2. per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede nel modo seguente:
1. per l' anno 1982: per il punto c del precedente comma con le disponibilità del cap. 5100101 "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recante spese di parte corrente attinenti all' esercizio delle funzioni normali - elenco n. 2 partita n. 3 - per lire 500 milioni;
2. per gli anni successivi con impiego di una quota parte del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.