Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 1 settembre 1982, n. 33
Titolo:Rifinanziamento della L. R. 13 marzo 1980, n. 11 concernente: "Concessione di mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà coltivatrice".
Pubblicazione:(B.u.r. 3 settembre 1982, n. 90)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 17, l.r. 29 dicembre 1984, n. 42.

Sommario




Art. 1

Per le finalità previste dalla L.R. 13.3.1980, n. 11 sono autorizzati per gli anni 1983 e 1984 due limiti di impegno ventennale di L. 300 milioni ciascuno.

Art. 2

Il primo comma dell'art. 2 della L.R. 13.3.1980, n. 11 è così costituito: "Il tasso di interesse sui mutui di cui all'art. 1, da porsi a carico dei benificiari, è quello stabilito dalla vigente legislazione statale attinente alla politica generale del credito".

Art. 3

Al secondo comma dell'art. 3 della L.R. 13.3.1980, n. 11 sono aggiunte le seguenti parole: "per i coltivatori insediati nei terreni posti in vendita, per i coloni mezzadri che acquistano poderi diversi da quelli precedetentemente coltivati e per i coltivatori che ampliano la proprietà preposseduta".

Art. 4

Per la concessione del concorso regionale negli interessi dei mutui della presente legge sono autorizzati, limitatamente al biennio 1983.84, due limiti di impegno aventi durata ventennale di L. 300 milioni ciascuno, per una spesa complessiva di L. 12.000 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento del concorso regionale previsto dalla presente legge saranno stanziate in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dei bilanci degli anni 1983 e 1984 con la denominazione "Concorso regionale negli interessi dei mutui contratti per la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice".
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, primo comma, della L.R. 30.4.1980, n. 25, è autorizzata nell'anno 1982 l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione di contributi sui mutui da contrarsi dai beneficiari della presente legge per l'importo complessivo di L. 600 milioni.
Le obbligazioni di cui al comma precedente non potranno venire a scadenza prima degli anni 1983 e 1984 e non potranno eccedere, per ciascuno di detti anni, l'importo di L. 300 milioni.
Negli stati di previsione della spesa degli anni 1983 e 1984 e negli stati di previsione degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per i pagamenti derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del precedente terzo comma per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni.
La copertura degli oneri derivanti dalla presente legge pari a L. 300 milioni per l'anno 1983, L. 633 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2002 e a L. 300 milioni per l'anno 2003 è assicurata come segue:
a) quanto agli anni 1983 e 1984 mediante l'utilizzazione delle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1982.84 cap. 5100201 - programma 3122;
b) quanto agli anni 1985 e successivi mediante impiego delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'art. 9 della L. 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni.