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Atto:LEGGE REGIONALE 8 settembre 1982, n. 36
Titolo:Norme di attuazione della L. 5 agosto 1978, n. 457 in ordine all'edilizia residenziale e di rifinanziamento dell'edilizia rurale di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457 e provvedimenti per favorire il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coltivatori diretti di cui alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1 e successivi rifinanziamenti e modificazioni.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 settembre 1982, n. 93)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 85, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Ai sensi del citato art. 85, l.r. 10/1999, le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge restano ferme fino all'esaurimento dei procedimenti inerenti i programmi in essi previsti.

Sommario


Art. 1 (Programma regionale quadriennale)
Art. 2 (Fabbisogno abitativo regionale)
Art. 3 (Approvazione del programma regionale quadriennale e delle localizzazioni biennali)
Art. 4 (Progetti biennali)
Art. 5 (Bandi di concorso)
Art. 6 (Presentazione delle domande)
Art. 7 (Graduatorie)
Art. 8 (Potere sostitutivo)
Art. 9 (Funzioni amministrative)
Art. 10 (Istituzione dell'anagrafe regionale dell'utenza)
Art. 11 (Organizzazione e gestione dell'anagrafe dell' utenza)
Art. 12 (Soggetti responsabili dell'attuazione del piano)
Art. 13 (Criteri di scelta delle cooperative edilizie)
Art. 14 (Criteri di scelta delle imprese di costruzione)
Art. 15 (Criteri di scelta dei soggetti beneficiari di finanziamento per l'edilizia rurale)
Art. 16 (Criteri di scelta dei privati proprietari per nuove costruzioni e interventi di recupero)
Art. 17 (Punteggi)
Art. 18 (Finanziamento aggiuntivo regionale per l'edilizia residenziale)
Art. 19 (Finanziamento aggiuntivo regionale per l'edilizia residenziale)
Art. 20 (Norme finanziarie)
Art. 21 (Finanziamento aggiuntivo regionale per l'edilizia rurale. Norme transitorie)
Art. 22 (Finanziamento per l'edilizia rurale)
Art. 23 (Norme finali)



Il programma regionale quadriennale di edilizia residenziale pubblica di cui all' art. 4 della legge 5.8.1978, n. 457, indica le scelte e gli obiettivi generali, basati sul fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e di edilizia rurale, e i modi per realizzarli nell' ambito dei progetti biennali, dei quali assicura il coordinamento con i programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici di cui alla L.R. 16.5.1979, n. 19, nonchè con i programmi di sviluppo agricolo.
Nel programma regionale vengono inoltre stabiliti i tempi, i mezzi e i modi per la verifica della quota di domanda degli alloggi di edilizia residenziale pubblica soddisfatta; la verifica è effettuata anche tenendo conto dei programmi, in atto o previsti, degli operatori privati che, avvalendosi di finanziamenti non amministrati dalla Regione, impegnano aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18.4.1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni.
Il programma regionale determina la destinazione anche degli stanziamenti integrativi disposti dalla Regione con propri finanziamenti, stabilendone:
a) i soggetti attuatori;
b) le norme tecniche da seguire per le costruzioni degli alloggi;
c) i vincoli di cessione e d' uso;
d) il tasso a carico dei mutuatari;
e) i requisiti soggettivi dei beneficiari e le rispettive modalità per la varifica e la certificazione.



Il programma regionale quadriennale definisce i criteri per la ripartizione degli interventi negli ambiti territoriali definiti dalla L.R. 3.11.1978, n. 21, in rapporto al fabbisogno abitativo quantificato in base ai seguenti parametri:
A) per il fabbisogno relativo all' edilizia residenziale:
1) variazioni demografiche verificatesi nel decennio intercensuale e nel biennio precedente l' anno di formazione del programma, distinte per gruppi di età ;
2) ammontare della domanda di alloggi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata, rilevato nell' anno precedente la formazione del programma;
3) ammontare del patrimonio edilizio abitativo esistente, pubblico o privato, da recuperare anche con il cambiamento della destinazione d' uso;
4) ammontare dei provvedimenti di sfratto divenuti esecutivi nel biennio precedente l' anno di formazione del programma;
5) ammontare del patrimonio edilizio abitativo non utilizzato;
B) per il fabbisogno relativo all' edilizia rurale:
1) variazioni demografiche dei nuclei familiari addetti all' agricoltura, distinti per categoria, verificatesi nel decennio intercensuale e nel biennio precedente l' anno di formazione del
programma;
2) ammontare del patrimonio edilizio rurale non utilizzato o da recuperare;
3) programmi di sviluppo agricolo.

Il fabbisogno abitativo è rilevato complessivamente per tutto il territorio regionale e, in modo articolato, per ogni ambito territoriale di cui alla L.R. 3.11.1978, n. 21.
Il consiglio regionale, su proposta della giunta, attribuisce in sede di riparto ai parametri di cui al primo comma coefficienti e pesi numerici. Una quota del finanziamento, non eccedente il 10 per cento, può essere utilizzata per fini perequativi del riparto.
Nell'ambito degli interventi di edilizia sovvenzionata, il programma regionale stabilisce una aliquota di alloggi da assegnare in via prioritaria a famiglie di nuova formazione e ad anziani. La superficie utile di tali alloggi non può superare i mq. 45.
Il programma regionale fissa inoltre una aliquota di alloggi, realizzabili con gli interventi di edilizia sovvenzionata, da assegnare in via prioritaria alle famiglie che comprendano persone portatrici di handicaps. Gli alloggi predetti sono realizzati ai primi piani degli edifici, con l' adozione delle soluzioni tecniche atte a consentire il superamento delle barriere architettoniche.
Altra aliquota degli alloggi realizzati con gli interventi di edilizia sovvenzionata è riservata per l' assegnazione alle famiglie di emigrati in possesso dei requisiti di cui all' art. 2 lett. b), della L.R. 23.4.1981, n. 10.


Il programma regionale quadriennale, unitamente alle localizzazioni degli interventi tra gli ambiti territoriali di cui alla L.R. 3.11.1978, n. 21 relative al primo biennio e alla determinazione per ognuno del corrispondente finanziamento, è trasmesso dalla giunta al consiglio regionale per l'approvazione entro 20 giorni dalla comunicazione del CIPE di cui all'art. 9, n. 4) della legge 5.8.1978, n. 457.
In sede di approvazione delle localizzazioni relative al secondo biennio, possono essere introdotti nel programma regionale quadriennale gli aggiornamenti che si rendano necessari.


Entro venti giorni dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del programma e delle localizzazioni di cui al precedente articolo, le associazioni dei comuni e le comunità montane, che assumono le funzioni delle associazioni dei comuni ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 12.3.1980, n. 10, sulla base dei predetti atti, predispongono una proposta relativa al progetto biennale di localizzazione dei singoli interventi nei comuni compresi nel rispettivo ambito territoriale e la trasmettono alla Regione.
Le associazioni di cui al comma precedente formulano altresì , con riferimento al rispettivo ambito territoriale, proposte per la individuazione dei comuni ai quali assegnare i finanziamenti di cui all'art. 40 della legge 5.8.1978, n. 457 sulla base dei criteri determinati nel programma regionale quadriennale.
I progetti biennali sono approvati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle proposte delle associazioni dei comuni, entro 30 giorni dal loro ricevimento.


La scelta dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata e agevolata, compresa l'edilizia rurale, definita dal progetto biennale, viene attuata dal comune nel quale sono localizzati gli interventi medesimi.
A tal fine, sulla base dello schema tipo predisposto dalla giunta regionale, il comune, entro quindici giorni dalla comunicazione della giunta regionale relativa ai finanziamenti attribuiti con il progetto biennale, provvede a pubblicare i relativi bandi di concorso riferiti, per quanto attiene alla nuova edificazione, all'intero ambito dell'associazione di cui il comune medesimo fa parte.
Per i programmi di recupero edilizio, i comuni interessati provvedono a emanare bandi di concorso riferiti al proprio territorio per la scelta dei soggetti cui concedere i finanziamenti.
Nei bandi di concorso sono indicati, tra l'altro:
- la localizzazione dell'intervento;
- le caratteristiche, la consistenza, le modalità e i tempi dell'intervento;
- le categorie di operatori interessati;
- i requisiti degli operatori;
- i vincoli tecnici ed economici;
- le modalità e il termine per la presentazione delle domande;
- i criteri di selezione degli operatori;
- la normativa e le procedure di attuazione degli interventi.

Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione nell'albo pretorio del comune individuato nel progetto biennale di localizzazione; se il bando è riferito all'intero ambito territoriale dell'associazione, esso è affisso agli albi pretori dei comuni facenti parte dell'associazione medesima.
Lo schema tipo del bando di concorso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione; della sua emissione è data inoltre pubblicità ai sensi dell'articolo 57, secondo comma, dello Statuto, con pubblicazione in quotidiani con cronoca regionale ed attraverso il servizio radiotelevisivo a diffusione regionale.


Le domande di ammissione ai finanziamenti per gli interventi previsti dal bando, redatte su appositi moduli predisposti dalla Regione e forniti dai comuni, sono presentate al comune competente entro i termini indicati dal bando di concorso, a pena di decadenza.
I termini previsti dal bando sono prorogati di quindici giorni per i lavoratori emigrati.


Entro quaranta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il comune nel quale sono localizzati gli interventi forma le graduatorie, secondo i criteri e i punteggi individuati nel programma quadriennale, previa verifica dei requisiti dei soggetti attuatori e dei soci assegnatari delle cooperative edilizie e loro consorzi, nonchè della documentazione relativa ai singoli criteri di selezione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi preferenziali.
Entro i cinque giorni successivi, il comune pubblica la graduatoria mediante affissione all'albo pretorio del comune, dandone pubblicità anche attaverso quotidiani con cronoca locale.
Nel termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, i soggetti interessati possono proporre opposizioni o osservazioni in ordine a eventuali errori materiali, anche relativi ai punteggi, o alla verifica dei requisiti dei soggetti attuatori e della documentazione relativa.
Il comune, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni e delle osservazioni, decide su di esse.
Le graduatorie definitive sono pubblicate con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo e sono trasmesse alla Regione.
La giunta regionale, sulla base delle graduatorie predisposte dai comuni, ammette a contributo i singoli interventi e compie gli adempimenti successivi.
A parità di punteggio, per l'assegnazione del finanziamento si procede a sorteggio tra gli operatori.


In caso di persistente inattività degli organi comunali nell'esercizio delle funzioni a essi demandate, qualora le attività relative comportino adempimenti da svolgersi entro tempi perentori previsti dalla presente legge o risultanti dalla natura degli interventi, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione comunale.
I soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata possono richiedere l'intervento sostitutivo da parte della Regione nei confronti dei comuni che non rispettino i termini loro assegnati dalle vigenti disposizioni o dalle norme tecniche approvate dalla Regione per gli adempimenti loro attribuiti dalle norme medesime.


La giunta regionale esercita, tra l'altro, le seguenti funzioni amministrative:
- accertamento e certificazione della sussistenza dei requisiti soggettivi a carico dei beneficiari dei contributi pubblici per l'edilizia residenziale e rurale;
- esercizio e certificazione del controllo, da parte dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi di edilizia residenziale e rurale fruenti di contributi pubblici, sul rispetto dei tempi e delle procedure, dei vincoli tecnici ed economici stabiliti dalla legge 5.8.1978, n. 457, nonchè dai programmi e progetti biennali;
- esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.



E ' istituita, ai sensi dell'art. 4 lett. f) della legge 5.8.1978, n. 457, l'anagrafe regionale degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
L'anagrafe degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica è attuata dalla giunta regionale mediante la formazione e la gestione delle anagrafi degli assegnatari di alloggi di proprietà pubblica a locazione e a riscatto e dei beneficiari di agevolazioni pubbliche, nonchè del relativo patrimonio edilizio.
L'anagrafe dell'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è finalizzata:
a) all'acquisizione di dati sulla consistenza del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sulla popolazione assegnataria, per acquisire strumenti necessari alle funzioni programmatorie della Regione;
b) al controllo volto a evitare duplicazioni di assegnazioni o di benefici di agevolazioi pubbliche; alla verifica di legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e alla corretta gestione del patrimonio; alla formazione di programmi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico; alla promozione di interventi volti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza del patrimonio edilizio pubblico.

E' fatto obbligo agli assegnatari di alloggi di proprietà pubblica, in locazione o a riscatto, di fornire tutte le informazioni attinenti la realizzazione dell'anagrafe regionale dell'utenza. Lo stesso obbligo vale per gli enti pubblici, per quanto concerne gli alloggi dai medesimi costruiti e amministrati nell'ambito del territorio regionale, con il concorso totale o parziale o con il contributo dello Stato, ovvero con propri finanziamenti.


L'ufficio elaborazione dati e l' ufficio statistiche del servizio informatica, in collaborazione con il servizio edilizia pubblica, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi della L.R. 6.6.1980, n. 50, provvedono all' organizzazione e al trattamento automatico degli archivi elettronici costituenti l' anagrafe regionale degli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonchè alla definizione dei riepiloghi e di "indicatori" statistici, che saranno resi periodicamente disponibili per i fabbisogni informativi della pubblica amministrazione locale e centrale. L' ufficio edilizia residenziale pubblica del servizio edilizia pubblica, oltre alle materie di competenza già fissate nella tabella B allegata alla citata legge n. 50, provvede all' esercizio delle seguenti funzioni:
- cura i rapporti con il Ministero dei Lavori Pubblici e in particolare con il comitato dell' edilizia residenziale, per la trattazione dei problemi amministrativi riguardanti l' anagrafe nazionale e l'anagrafe regionale dell'utenza;
- provvede ad accertare e certificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari di mutui assistiti dal contributo dello Stato;
- provvede alla gestione amministrativa dell' anagrafe dell' utenza e al relativo aggiornamento dei dati, mediante uso dei terminali collegati con il centro regionale elaborazione dati del servizio informatica.



Attuano i progetti di edilizia sovvenzionata:
- gli IACP e loro consorzi relativamente ai nuovi interventi;
- i comuni, singoli o associati, gli IACP e loro consorzi, relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà pubblica.

Attuano i progetti di edilizia agevolata e convenzionata:
- i comuni singoli o associati, gli IACP, le cooperative edilizie e i loro consorzi, le imprese di costruzione e i loro consorzi, relativamente ai nuovi interventi;
- i comuni, le cooperative edilizie e loro consorzi, i privati singoli o riuniti in consorzio, relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

I privati che intendono costruire la propria abitazione possono essere beneficiari dei mutui agevolati di cui all'articolo 18 della legge 5.8.1978, n. 457.


Nei limiti delle disponibilità indicate nel progetto di localizzazione, la scelta delle cooperative edilizie e loro consorzi viene operata sulla base dei seguenti criteri:
- anzianità della cooperativa, rilevata dalla data media di iscrizione dei soci prenotatari;
- numero di alloggi realizzabili con il finanziamento disponibile nel progetto di localizzazione;
- presentazione di programmi unitari di intervento tra cooperative edilizie e imprese, al fine di consentire una riduzione dei costi di produzione e di gestione;
- cooperative che siano costituite, almeno all'80 per cento, da soci appartenenti alle forze armate e di polizia ivi compresi gli agenti di custodia;
- sistemi costruttivi e tipologie proposte, finalizzati al contenimento dei costi;
- realizzazione finalizzata al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- grado di fattibilità della proposta;
- grado di organizzazione.

Per l'individuazione delle cooperative edilizie e loro consorzi beneficiari dei finanziamenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, valgono i seguenti criteri prioritari integrativi:
a) intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento ai centri storici e alla perimetrazione del centro urbano;
b) maggior percentuale dei soci che risultano, alla data di emissione del bando, proprietari di alloggio nel fabbricato oggetto dell'intervento proposto, al fine di consentire interventi di carattere globale;
c) realizzazione di interventi integrati con enti locali, IACP, imprese di costruzione o loro consorzi, o privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge.



Nei limiti delle disponibilità definite nel progetto di localizzazione, la scelta delle imprese di costruzione o loro consorzi, a seguito della presentazione di apposito schema di progetto prodotto dagli operatori medesimi, deve essere operata sulla base dei seguenti criteri:
- superficie complessiva, come definita all'articolo 7 del D.M. 21.12.1978, n. 822 e numero di alloggi realizzabili con il finanziamento disponibile nel programma di localizzazione;
- sistema costruttivo e tipologia edilizia, descritti nello schema di progetto proposto, finalizzati al contenimento dei costi;
- realizzazione finalizzata al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- grado di fattibilità della proposta;
- disponibilità alla realizzazione di interventi aggiuntivi, mediante altre fonti di finanziamento da convenzionarsi ai sensi dell'articolo 35 della legge 22.10.1971, n. 865, o degli articoli 7 e 8 della legge 25.1.1977, n. 10 con l'indicazione della relativa spesa e la presentazione di formale impegno;
- attrezzatura specialistica di prefabbricazione e industrializzazione;
- appartenenza a consorzi di imprese di costruzione.

Per l'individuazione delle imprese di costruzione o loro consorzi beneficiari dei finanziamenti disposti per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, costituiscono criteri prioritari integrativi dei criteri elencati al precedente comma, l'aver stipulato con il comune, individuato nel programma di localizzazione, la convenzione speciale prevista dall'articolo 32 della legge 5.8.1978, n. 457, il fatto che l'intervento di recupero sia localizzato nel centro storico, ovvero nella perimetrazione del centro urbano, nonchè l'impegno a mantenere negli alloggi ristrutturati i precedenti locatari.
L'impresa dovrà inoltre produrre:
- certificato comprovante l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori;
- certificato del tribunale attestante che nei confronti della stessa non risultino stati di insolvenza e non siano in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento.



Nei limiti delle disponibilità indicate nel progetto di localizzazione, la scelta dei soggetti beneficiari di finanziamenti per l'edilizia rurale, in possesso dei requisiti per essi individuati nel piano quadriennale di settore, viene operata sulla base dei seguenti criteri:
- qualifica del richiedente;
- caratteristiche del nucleo familiare;
- tipo di conduzione;
- produzione annua lorda vendibile dell'azienda;
- dotazione di piano di sviluppo agricolo aziendale o interaziendale e/ o di programma aziendale;
- condizioni igienico - strutturali dell'abitazione;
- tipo di intervento richiesto.

Per l'individuazione dei soggetti beneficiari di finanziamenti per l'edilizia rurale disposti per interventi di recupero, costituiscono criteri prioritari integrativi dei criteri elencati al primo comma i seguenti:
- caratteristiche dell'intervento in relazione a quanto previsto dall'articolo 31 della legge 5.8.1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni;
- interventi che prevedono, in aggiunta, l'ampliamento del fabbricato esistente.

Ai richiedenti di interventi di recupero relativi all'edilizia rurale è attribuito un punteggio aggiuntivo fisso.


Nei limiti delle disponibilità definite nel progetto di localizzazione, la scelta dei privati che intendono costruire il proprio alloggio deve essere operata sulla base dei seguenti criteri:
- localizzazione;
- fattibilità della costruzione;
- esistenza, a carico di un componente del nucleo familiare del richiedente, di un preavviso di recesso o di un provvedimento di sfratto esecutivo, ovvero di un provvedimento di sgombero per motivi di pubblica utilità ;
- reddito globale familiare;
- presenza, nel nucleo familiare, di una persona appartenente a una delle categorie di cui al terzo, quarto e quinto comma del precedente articolo 2;
- presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti appartenenti alle forze armate o alla polizia, ivi compresi gli agenti di custodia.

Nei limiti delle disponibilità definite nel progetto di localizzazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, la scelta dei privati proprietari, anche riuniti in consorzio nelle forme di legge, deve essere operata nell'ambito delle zone e dei piani di recupero secondo i seguenti criteri prioritari integrativi:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento ai centri storici e alla perimetrazione del centro urbano;
- percentuale dei privati proprietari, in relazione al numero di alloggi previsti dall'intervento, che abitano nel proprio alloggio da recuperare;
- interventi per i quali i proprietari, con atto d'obbligo unilaterale, s'impegnano a mantenere nell'edificio ristrutturato i precedenti locatari;
- interventi integrativi di privati proprietari, anche riuniti in consorzio, con enti locali, IACP, cooperative edilizie o loro consorzi, imprese di costruzione o loro consorzi.



I punteggi in base ai quali sono predisposte le graduatorie di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 sono determinati, per il quadriennio 1982.1985, nella tabella allegata alla presente legge e, successivamente, nel programma quadriennale di cui al precedente articolo 1.


A partire dall' anno 1982 la Regione attua, con propri finanziamenti, una integrazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica.
I finanziamenti previsti dal presente articolo sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 28.4.1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni, e sono concessi, con le modalità previste dalla presente legge, alle cooperative edilizie e alle imprese edilizie.
L'ammontare massimo dei mutui assistibili con i finanziamenti di cui al comma precedente è stabilito in L. 40 milioni, utilizzabili per la copertura delle spese per la costruzione di un alloggio, comprensivo dell' acquisizione dell' area, fino al 100 per cento di detti importi. L'ammontare massimo di cui al presente comma è soggetto alle revisioni periodiche previste dalle norme in vigore per l' edilizia residenziale pubblica.
Gli edifici residenziali che comprendano abitazioni fruenti di contributo della Regione ai sensi del presente articolo, e le abitazioni stesse, devono avere le caratteristiche tecniche di cui agli articoli 16, ultimo comma, e 43 della legge 5.8.1978, n. 457, fino a quando non siano elaborate le norme tecniche di cui all' articolo 42 della medesima legge.
I requisiti soggettivi degli assegnatari di cooperative e degli acquirenti da imprese di costruzione destinatarie dei mutui di cui al presente articolo sono gli stessi indicati dalla vigente normativa per poter ottenere i mutui agevolati con il contributo erariale. Il requisito del reddito è riferito al limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni per l' accesso ai mutui edilizi assistiti da contributo erariale e successive modificazioni. Per la determinazione del reddito, si segue la procedura di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5.8.1978, n. 457. L'accertamento e la certificazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi avviene con le modalità già fissate per i beneficiari di mutui assistiti dal contributo erariale.
Il socio assegnatario di cooperativa o l' acquirente da impresa di costruzione che risultino essere in possesso di un reddito superiore a quello determinato secondo quanto previsto dal comma precedente hanno diritto a conservare l' abitazione. In tal caso, come previsto dall' art. 23 della legge 5.8.1978, n. 457 per il contributo erariale, il contributo della Regione sul programma costruttivo, ovvero sull' abitazione realizzata dal privato, viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente o annullato, e gli interessati sono tenuti a rimborsare alla Regione l' ammontare dei contributi già corrisposti agli istituti mutuanti, anche sugli interessi di preammortamento.


In sede di prima applicazione della presente legge i finanziamenti disponibili nel bilancio annuale 1982 e quelli iscritti nel bilancio pluriennale 1982/ 84 sono utilizzati per la realizzazione di un intervento straordinario con le modalità di cui al presente articolo.
Quanto a L. 4.000 milioni per la concessione di finanziamenti in conto capitale a favore degli istituti autonomi case popolari della Regione, per L. 3.200 milioni, e ai comuni per il recupero, per L. 800 milioni per la realizzazione di abitazioni di superficie utile massima non eccedenti i 60 metri quadrati da assegnare in via prioritaria a famiglie di recente formazione e ad anziani nonchè a famiglie soggette a provvedimenti di sfratto divenuti esecutivi, sulla base di apposite graduatorie predisposte dalle commissioni di cui all' articolo 6 del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035, con le procedure previste dal medesimo D.P.R. e successive modificazioni e integrazioni.
Quanto a L. 3.000 milioni per la concessione di contributi decennali costanti, tali da ridurre di 10 punti il costo dei mutui a carico dei mutuatari, a favore delle cooperative edilizie o loro consorzi per L. 2.200 milioni, a favore delle imprese di costruzione o loro consorzi per L. 800 milioni, per la realizzazione, nell' ambito dei piani di zona di cui alla legge 18.4.1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni, di abitazioni aventi le caratteristiche previste dall' articolo 16 - ultimo comma - della legge 5.8.1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.
All'assegnazione di contributi di cui al presente articolo provvede la giunta regionale con propria deliberazione sentite le organizzazioni regionali dei comuni e su parere conforme della competente commissione consiliare, tenendo conto dei programmi immediatamente realizzabili dagli IACP e dalle cooperative e delle domande formulate da cooperative edilizie o loro consorzi e da imprese di costruzione o loro consorzi in occasione dei bandi di concorso relativi al secondo biennio della legge 5.8.1978, n. 457.


Per la concessione dei contributi previsti dal secondo comma del presente articolo è autorizzata per il biennio 1982-1983 la spesa di L. 4.000 milioni di cui L. 2.000 milioni per l' anno 1982 e L. 2.000 milioni per l' anno 1983.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del precedente comma sono iscritte:
a) per l' anno 1982 a carico del capitolo 2213242 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione "Contributi in capitale agli IACP e ai comuni per l' edilizia sovvenzionata" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 2.000 milioni;
b) per l' anno 1983 a carico del capitolo corrispondente.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede nel modo che segue:
a) per l' anno 1982 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo di spesa 5100202 del bilancio di previsione per il detto anno - elenco n. 4, pertita n. 3 - per L. 2.000 milioni;
b) per l' anno 1983 mediante impiego, per L. 2.000 milioni, di parte delle disponibilità ascritte alla rubrica V - elenco n. 3 - del bilancio pluriennale 1982- 1984, adottato con l' articolo 83 della L.R. 3.4.1982, n. 11, programma 2.2.1.3. "Contributi in capitale per l'edilizia sovvenzionata".

Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 23 della L.R. 30.4.1980, n. 25, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa complessiva autorizzata per gli anni 1982 e 1983 per l' effetto del primo comma del presente articolo, semprechè l' importo delle obbligazioni che vengono a scadere nell' anno 1982 e nell' anno 1983 non superi l' importo degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nei bilanci di ciascun anno.
Per la concessione dei contributi pluriennali di cui al terzo comma del precedente articolo, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno di durata decennale:
- L. 1.500 milioni per il 1983;
- L. 1.500 milioni per il 1984;
comportanti la spesa complessiva di L. 30.000 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente saranno iscritte a carico di appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dei bilanci dei detti anni con la denominazione "Contributi alle cooperative edilizie o loro consorzi, alle imprese di costruzione o loro consorzi per la costruzione di nuove abitazioni".
Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede nel modo che segue:
a) per gli anni 1983-1984, pari a L. 1.500 milioni per ciascuno degli anni e quindi a L. 3.000 milioni, mediante impiego delle disponibilità ascritte alla rubrica V - elenco n. 2 del bilancio pluriennale 1982-1984 adottato con l'articolo 83 della L.R. 3.4.1982, n. 11, programma 2.2.1.3. "Interventi nel settore delle abitazioni";
b) per gli anni successivi mediante impiego di una parte della quota spettante alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità del fondo di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi per gli effeti dell'articolo 23 della L.R. 30.4.1980, n. 25 è autorizzata l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa complessiva autorizzata per gli anni 1983 e 1984, semprechè l'importo delle obbligazioni che vengono a scadenza negli anni 1983 e 1984 non superi quello degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nei bilanci di ciascun anno.


Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali a uso di abitazione dei soggetti indicati nel primo comma dell' art. 26 della legge 5.8.1978, n. 457 la Regione concorre al pagamento sui mutui quindicennali concessi ai sensi della legge 5.7.1928, n. 1760 e dell' art. 26 della legge 5.8.1978, n. 457.
L' ammontare massimo del mutuo assistibile con i contributi di cui al presente articolo è di L. 40 milioni.
I contributi di cui al presente articolo sono destinati, in sede di prima applicazione e limitatamente agli stanziamenti relativi al biennio 1983 e 1984, al finanziamento:
1) delle domande di cui alle graduatorie approvate dai comuni a seguito del bando di concorso pubblicato il 17.12.1979 e scaduto il 31.1.1980, fino all' esaurimento dei nominativi compresi nelle graduatorie;
2) delle domande presentate ai sensi della L.R. 14.1.1974, n. 1 e successive modificazioni, ai servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione e non ripresentate ai sensi del bando di concorso di cui al punto 1.

Tra i beneficiari sono ammessi in via prioritaria i richiedenti che, a seguito del terremoto, tuttora risiedono in prefabbricati.
Per gli anni successivi, i finanziamenti sono posti a concorso con le procedure e le modalità di cui alla presente legge.


Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al precedente articolo sono autorizzati per il biennio 1983.84 due limiti di impegno della durata di quindici anni oltre il periodo di preammortamento di L. 1.000 milioni ciascuno, pari a una spesa complessiva di L. 32.000 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento del concorso regionale previsto dal precedente articolo saranno stanziate in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dei bilanci degli anni 1983 e 1984 con la denominazione "Concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, ampliamento, riattamento di fabbricati rurali dai beneficiari previsti dall' articolo 26 della legge 5.8.1978, n. 457".
Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 23, primo comma, della L.R. 30.4.1980, n. 25 è autorizzata nell' anno 1982 l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione di contributi sui mutui da contrarsi dai beneficiari della presente legge per l'importo complessivo di L. 2.000 milioni.
Le obbligazioni di cui al comma precedente non potranno venire a scadenza prima degli anni 1983 e 1984 e non potranno eccedere per ciascuno di detti anni l' importo di L. 1.000 milioni.
Negli stati di previsione della spesa degli anni 1983 e 1984 e negli stati di previsione degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per i pagamenti derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del terzo comma del presente articolo per importi pari all' ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni.
La copertura degli oneri derivanti dal precedente articolo pari a L. 1.000 milioni per l' anno 1983, L. 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1998 e a L. 1.000 milioni per l' anno 1999 è assicurata come segue:
a) quanto agli anni 1983 e 1984 mediante utilizzazione delle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1982/84, capitolo 5100201, programma 2.2.1.4.;
b) quanto agli anni 1985 e successivi mediante impiego delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall' articolo 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni.

Per gli anni successivi, al relativo onere si provvederà con apposito stanziamento stabilito con legge di bilancio.
Le somme destinate al periodo di preammortamento di cui al precedente articolo e alla L.R. 3.1.1980, n. 3 possono essere utilizzate anche per i mutui contratti ai sensi dell' articolo 26 della legge 5.8.1978, n. 457.


Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge 5.8.1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.