Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 26 novembre 1982, n. 38
Titolo:Rifinanziamento del fondo di rotazione per la zootecnia di cui all'art. 17 della L.R. 30 maggio 1977, n. 21.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 novembre 1982, n. 39 - verificare)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

Il fondo di rotazione istituito con l'art. 17 della L.R. 30.5.1977, n. 21 è incrementato di L. 2.000 milioni per l'anno 1982.
Alla coperutra dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario 1982 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese d'investimento" - elenco n. 3 - partita n. 2 - per L. 2.000 milioni i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono ridotti di pari importo.
La somma occorrente per il pagamento della spesa di cui al precedente comma è iscritta a carico del capitolo 3132201 già istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 i cui stanziamenti di competenza e di cassa si stabiliscono rispettivamente in L. 3.000 milioni e 4.000 milioni.

Art. 2

Il secondo capoverso della lettera a) del programma di consolidamento cooperativo e associativo di cui alla L.R. n. 43 del 29.5.1980 è così sostituito:
"I progetti sono approvati dalla giunta regionale previa acquisizione del parere delle comunità montane o associazioni di comuni interessati. Tale parere deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine si intende espresso parere favorevole".


Art. 3

E' soppresso il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 9.3.1981, n. 5.