Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 novembre 1982, n. 39
Titolo:Approvazione dello Statuto dell'ente autonomo fiera di Ancona.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 dicembre 1982, n. 121)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 20, l.r. 13 aprile 1995, n. 52, a far data dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche, e dall'art. 19, l.r. 24 novembre 2004, n. 24.

Sommario




Art. 1

E' approvato lo Statuto dell'"Ente Autonomo Fiera di Ancona" con sede in Ancona già "Fiera di Ancona - Mostra - mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini", allegato alla presente legge.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 50 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Marche.

Allegati

STATUTO DELL'"ENTE AUTONOMO FIERA DI ANCONA" CON SEDE IN ANCONA

ARTICOLO 1

Definizione e scopo


L'"Ente Autonomo Fiera di Ancona", con sede in Ancona, già "Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini", costituito con R.D. 30.11.1936, n. 2497 ed avente personalità giuridica di diritto pubblico, ha per scopo;

a) provvedere all'attuazione della fiera internazionale della pesca di Ancona e delle attività connesse e comunque complementari alla pesca;

b) promuovere e perfezionare un centro di contrattazione ed una base campionaria per l'incremento della pesca e delle attività connesse;

c) promuovere ed incrementare tutte le iniziative di carattere pubblicitario, propagandistico, commerciale, sportivo, nazionale ed estero, dirette a sviluppare l'attività e diffondere i prodotti della pesca e delle industrie affini complementari;

d) organizzare riunioni e convegni, gare e mostre particolari, per la trattazione e lo studio dei problemi relativi alle attività sopra enunciate, nonchè per tutto quanto connesso alla difesa e tutela dell'ambiente naturale;

e) promuovere ed organizzare, anche con la partecipazione di altri enti od organismi, mostre, mostre-mercato, fiere, fiere-mercato, fiere-campionarie, esposizioni ed altre manifestazioni o iniziative al fine di agevolare lo sviluppo delle attività nei settori marittimo, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, dei trasporti e del commercio.

L'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni poste in essere dall'ente sono disciplinati dalla legislazione nazionale e regionale vigente.


ARTICOLO 2


L'Ente Autonomo Fiera di Ancona, quale ente pubblico non economico, non esplica attività commerciale e non persegue fini di lucro.


ARTICOLO 3


La sede legale dell'ente è in Ancona. Possono essere istituite in altri comuni della regione Marche sedi temporanee e secondarie nonchè agenzie e rappresentanze in ogni altro luogo.


ARTICOLO 4

Fondatori e aderenti all'ente


Sono "soci fondatori" i seguenti enti:

- il comune di Ancona;

- la provincia di Ancona;

- la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ancona;

- l'associazione degli industriali della provincia di Ancona;

- la Cassa di Risparmio di Ancona.


A tali enti possono aggiungersi, in qualsiasi momento, previa deliberazione del consiglio e a titolo di "socio aderente", enti, associazioni o persone che ne facciano richiesta, che conferiscano al patrimonio dell'ente una quota non inferiore all'importo determinato periodicamente dal consiglio ed assumano l'impegno di corrispondere, annualmente, un contributo minimo anch'esso determinato periodicamente dal consiglio dell'ente.

Il contributo minimo annuo si estende anche ai soci fondatori.

I soci possono recedere previo preavviso di mesi sei rispetto al primo gennaio successivo.


ARTICOLO 5

Patrimonio


Il patrimonio dell'ente è costituito:

a) dall'attivo risultante dall'inventario, quale è alla data di approvazione del presente statuto;

b) dalle risultanze attive di esercizio per la quota parte riservata in aumento del patrimonio;

c) dalle quote conferite al capitale dai soci;

d) da donazioni, legati e contributi di qualsiasi genere che possano pervenire all'ente a qualsiasi titolo.


ARTICOLO 6

Responsabilità


La responsabilità patrimoniale dei soci fondatori ed aderenti si intende limitata, a tutti gli effetti di legge, alla quota di ciascuno di essi versata con esclusione di ogni vincolo di solidarietà.


ARTICOLO 7

Mezzi finanziari di esercizio


Alle spese per il funzionamento e l'attività dell'ente si provvede con:

a) le rendite del patrimonio ed eventuali contributi;

b) gli introiti derivanti dalle varie manifestazioni;

c) il ricavato di ogni iniziativa anche per concessioni a terzi di servizi e per permessi d'uso di locali e spazi del quartiere fieristico;

d) qualsiasi contribuzione versata all'ente per fronteggiare spese di esercizio.


ARTICOLO 8

Organi dell'ente


Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il consiglio;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti.


ARTICOLO 9

Il presidente


Il presidente è nominato dalla Regione Marche, ai sensi della vigente legge regionale, resta in carica cinque anni e comunque fino alla sua sostituzione.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio e la giunta esecutiva e ne attua le rispettive deliberazioni; sottoscrive gli atti e le deliberazioni assunti dagli organi dell'ente.

Il presidente è coadiuvato da un vice presidente che può sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il vice presidente è eletto dal consiglio nel proprio interno tra i rappresentanti dei soci fondatori. Alla sua elezione si procede con scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio: dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

Il vice presidente dura in carica cinque anni e comunque fino alla sua sostituzione.


ARTICOLO 10

Il consiglio


Il consiglio, costituito mediante decreto del presidente della Regione, è composto oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

- tre rappresentanti del comune di Ancona;

- tre rappresentanti della provincia di Ancona;

- tre rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ancona;

- tre rappresentanti dell'associazione degli industriali della provincia di Ancona;

- tre rappresentanti della Cassa di Risparmio di Ancona;

- un rappresentante per ogni aderente;

- un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

- un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

- un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato;

- un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

- un rappresentante del comando del compartimento marino di Ancona (Capitaneria di porto di Ancona);

- un rappresentante del Dipartimento marittimo alto Adriatico;

- due rappresentanti, uno della confederazione generale italiana del commercio e del turismo, uno dalla confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche, della provincia di Ancona;

- due rappresentanti, uno della confederazione nazionale dell'artigianato ed uno della confederazione generale italiana dell'artigianato, designati dalle rispettive federazioni regionali;

- tre rappresentanti delle cooperative della pesca, designati dalle tre principali organizzazioni;

- tre rappresentanti della federazione unitaria sindacale regionale dei lavoratori della pesca, uno per la CGIL, uno per la CISL ed uno per la UIL;

- un rappresentante della Food and Agricolture Organization of the United Nations (FAO);

- un rappresentante del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR);

- un rappresentante per ciascuno dei comuni di Ancona, S. Benedetto del Tronto, Fano, Civitanova Marche, sedi di mercati ittici;

- tre rappresentanti degli armatori della pesca.

I componenti del consiglio restano in carica cinque anni e comunque fino al rinnovo del consiglio stesso. Nel caso si debba procedere alla sostituzione per qualunque causa di un componente del consiglio, gli enti interessati provvedono alla nuova designazione. La durata in carica del nuovo componente è quella residua del membro cui è succeduto.


ARTICOLO 11


Il consiglio ha poteri generali di indirizzo e controllo per il raggiungomento degli scopi dell'ente; adotta lo statuto e le sue eventuali modifiche; elegge la giunta esecutiva e il vice presidente; delibera sui bilanci preventivi e conti consuntivi; approva i programmi, i regolamenti ed il contingente del personale da assegnare agli uffici; adotta gli atti di straordinaria amministrazione ed esercita tutte le attribuzioni non di competenza di altri organi dell'ente.

Il consiglio può delegare alla giunta esecutiva, per il periodo di tempo tra l'una e l'altra convocazione, funzioni di straordinaria amministrazione.


ARTICOLO 12


Il consiglio è convocato due volte l'anno, in via ordinaria, dal presidente o da chi ne fa le veci, per l'approvazione dei bilanci, ed in via straordinaria ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che almeno un terzo dei componenti lo richieda per iscritto, a mezzo raccomandata, alla presidenza, indicando i motivi della richiesta convocazione e gli argomenti da inserire all'ordine del giorno; quando lo richieda, ai sensi del sesto comma del successivo art. 15, il collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio è convocato con almeno dieci giorni di preavviso; in caso di urgenza può essere convocato telegraficamente con solo tre giorni di preavviso.

Gli avvisi di convocazione debbono prevedere la prima e la seconda convocazione; quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Il consiglio è valida