Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1982, n. 45
Titolo:Volontariato socio-sanitario.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 dicembre 1982, n. 125)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Volontariato e associazionismo
Note:Abrogata dall'art. 13, l.r. 13 aprile 1995, n. 48.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche riconosce e valorizza tutte le iniziative che realizzano forme di solidarietà sociale e impegno personale volontario per concorrere alla promozione della salute individuale e collettiva.
Si intendono per iniziative di volontariato le attività non retribuite svolte nell'ambito del servizio socio-sanitario.

Art. 2

Le attività di volontariato si esplicano nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalla presente legge, da altre norme o leggi all'uopo emanate nel quadro del conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale e dei servizi sociali ed assistenziali.
Ai fini della presente legge per associazioni di volontariato si intendono tanto quelle giuridicamente costituite che quelle di fatto.

Art. 3

I comuni e le UU.SS.LL., nell'ambito delle rispettive funzioni, eseguono annualmente il censimento delle associazioni di cui al precedente articolo e ne comunicano i risultati alla Regione.

Art. 4

Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 1 i comuni e le UU.SS.LL., nell'ambito delle rispettive funzioni, stipulano convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 2 per la loro collaborazione nell'ambito delle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate.
Le convenzioni, articolate a seconda del tipo di prestazione, devono comprendere:
- la durata del rapporto convenzionale;
- la dotazione del personale volontario;
- la disciplina dei rapporti finanziari tra i comuni e le UU.SS.LL. e le associazioni di volontariato, i quali devono soddisfare:
a) l'eventuale onere di allestimento e gestione di strutture, attrezzature e servizi necessari all'espletamento dell'attività oggettto di convenzione;
b) l'onere per la copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito da personale volontario o dipendente o dal medesimo provocato a terzi, durante l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione;
- la periodicità delle relazioni concernenti l'attività svolta che dovranno essere redatte dalle associazioni di volontariato.

Nelle convenzioni le associazioni di volontariato assicurano che i soci che prestano attività volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche sufficienti ad assicurare un intervento efficace nello svolgimento dell'assistenza prestata.

Art. 5

I comuni e le UU.SS.LL. verificano l'esecuzione dei programmi predisposti nelle convenzioni, attuando altresì il riscontro dei risultati ottenuti in relazione alle risorse impiegate.

Art. 6

I comuni e le UU.SS.LL. promuovono scambi e approfondimenti tecnici e culturali, compresi corsi di formazione e aggiornamento fra volontari e operatori del servizio.
Le associazioni di volontari possono realizzare la formazione e l'aggiornamento permanente dei propri componenti.

Art. 7

I comuni e le UUSSLL, queste ultime nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 24, provvedono agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nell'ambito dei propri bilanci.