Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. 47
Titolo:Norme per l'inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e alla stessa definitivamente assegnaro in attuazione della L. R. 12 maggio 1980, n. 26.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 dicembre 1982, n. 125)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

La presente legge disciplina i criteri e le modalità d'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo e non di ruolo definitivamente assegnato agli uffici regionali a norma della legislazione statale e regionale, proveniente:
a) dall'amministrazione dello Stato;
b) dagli enti di cui alla tabella "B" allegata al predetto decreto presidenziale, a norma della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Il personale proveniente dall'amministrazione dello Stato e dagli enti disciolti, messo a disposizione della Regione ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 ed assegnato definitivamente agli enti locali con deliberazione adottata ai sensi della legge regionale 12 maggio 1980, n. 26 sarà inquadrato nei ruoli organici degli enti locali di destinazione con i criteri e le modalità stabilite dal D.P.R. 26 aprile 1982, n. 300.

Art. 2

L'inquadramento del personale indicato nel primo comma del precedente articolo 1 è disposto con deliberazione della giunta regionale nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dall'1 febbraio 1981, salvo quanto specificatamente previsto dalla presente legge, facendo salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali, ove queste retroagiscano i propri effetti anteriormente ad essa.
Il periodo di servizio presso l'amministrazione di provenienza, nonchè quello prestato presso la Regione anteriormente alla data dell'1 febbraio 1981, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche dell'amministrazione regionale, ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.


Art. 3

Il personale è inquadrato nel ruolo unico regionale in conformità all'allegata tabella di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981.
Il personale che riveste nell'ordinamento di provenienza qualifiche non espressamente previste nella citata tabella verrà inquadrato, sentite le organizzazioni sindacali, in via analogica sulla base dell'equipollenza delle qualifiche stesse.
Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, si applicano i seguenti criteri integrativi:
a) per il personale proveniente dallo Stato che al momento dell'inquadramento non abbia goduto, in virtù della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di provenienza, o che non abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'articolo 4, quarto comma, della predetta legge n. 312/80, nonchè per quello proveniente dagli enti parastatali, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 85, 86, 87 e 88 della legge regionale 1 giugno 1980, n. 47, anche attraverso collocazione in soprannumero. La data del 30 settembre 1978 di cui al secondo comma dell'articolo 85 e quella dell'1 aprile 1976, indicata al primo comma dell'articolo 86 della citata legge regionale 1 giugno 1980, n. 47, sono sostituite dalla data dell'1 febbraio 1981. Per quanto concerne ogni altra disposizione relativa a procedure, condizioni, modalità e criteri si intendono confermate le citate norme della legge regionale 1 giugno 1980, n. 47. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate dai dipendenti interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il personale cui, in forza dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima, è collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento al maturare delle anzianità previste dal citato articolo 4, ove non abbia usufruito di quanto previsto nella precedente lettera a);
c) i dipendenti con qualifica di "commesso" vengono inquadrati al terzo livello, se in possesso di otto anni di anzianità alla data del 30 settembre 1978.I dipendenti con qualifica di "assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento" vengono inquadrati nel sesto livello del ruolo regionale. I dipendenti con qualifica di "collaboratore coordinatore" o di "collaboratore tecnico coordinatore" in possesso al 31.12.1979 di 10 anni di anzianità nella qualifica di "collaboratore" e della laurea, nonchè i dipendenti con la qualifica di "direttore aggiunto di divisione", in possesso al 31 dicembre 1979 di 9 anni e 6 mesi di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nell'ottavo livello del ruolo regionale;
d) l'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza;
e) ai fini economici l'attribuzione del livello superiore è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello con esclusione della corresponsione della differenza del livello.

Le norme di cui alle lettere a) e c) del precedente comma si estendono al personale di cui alla legge regionale 15 dicembre 1981, n. 38.

Art. 4

Ai fini della determinazione della posizione economica del livello di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:
a) per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di classi e scatti acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, non riassorbibili, con esclusione dei benefici economici spettanti, con decorrenza dall'1 febbraio 1981, ai dipendenti regionali, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 25;
b) per il personale statale, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981; detto personale utilizza inoltre, per la determinazione del maturato economico, anche i miglioramenti economici, per intero, previsti all'1 febbraio 1981 dall'accordo contrattuale nazionale di provenienza del triennio 1979/1981; non si applicano, invece, i benefici economici spettanti, con decorrenza dall'1 febbraio 1981, ai dipendenti regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 25;
c) al personale degli enti soppressi, privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979/1981 ed, eventualmente, nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti dell'ente di destinazione, sia ai fini della determinazione della posizione economica all'1 febbraio 1981 che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoto contrattuale.Per il personale degli enti soppressi, per il quale gli ordinamenti di provenienza prevedono l'applicabilità del trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, si applicano i benefici economici contrattuali relativi a tale personale sino all'1 febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici economici degli accordi contrattuali degli enti di destinazione per lo stesso periodo;
d) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta. Al dipendente viene altresì riconosciuto il maturato in itinere con le modalità indicate nell'articolo 89 della legge regionale 1 giugno 1980, n. 47 con riferimento alla data del 31 gennaio 1981. Qualora la posizione economica individuale non sia sufficiente a far raggiungere la retribuzione iniziale del livello di inquadramento, quest'ultima viene comunque garantita. Dall'1 febbraio 1981 al personale predetto compete la progressione economica prevista dall'articolo 18 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 25.

Sono fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici maturati in virtù del contratto di provenienza vigente all'1 febbraio 1981, se più favorevoli.

Art. 5

Ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (INADEL) e alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL).
Agli effetti del trattamento di cui al comma precedente, la iscrizione del personale proveniente da enti soppressi o riformati è eseguita con effetto dalla data di inquadramento nel ruolo regionale.
Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge o ai loro superstiti è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 6

Al personale proveniente dallo Stato, dagli enti soppressi o interessati a processi di scorporo o riforma, e inquadrato nei ruoli della Regione e che continui a operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati viene corrisposta, fino all'entrata in regime degli accordi del personale dipendente dalla Regione relativi al periodo 1982/1984, l'indennità di turno spettante alla data del 3 dicembre 1981 secondo gli ordinamenti di provenienza.
Per il personale proveniente dagli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di cui sopra non è suscettibile degli incrementi previsti dall'ultimo capoverso dell'allegato 3 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411.

Art. 7

L'onere per l'attuazione della presente legge - ivi compresa la maggiore spesa afferente all'anno 1981 - graverà sul capitolo di spesa 1210101 del bilancio regionale per l'esercizio 1982 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Allegato - Tabella di corrispondenza.


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