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Atto:LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1982, n. 48
Titolo:Assestamento di bilancio 1982.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 dicembre 1982, n. 129)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Modificazione dei residui attivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1981)
Art. 2 (Modificazione dei residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1981)
Art. 3 (Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1981)
Art. 4 (Modificazione della presunta giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 1982)
Art. 5 (Annualità di limiti di impegno autorizzati in anni anteriori)
Art. 6 (Adesione ad organismi associativi)
Art. 7 (Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori)
Art. 8 (Anticipazione ad operatori economici per la realizzazione di opere assistite da contributi della Comunità Economica Europea a carico del FEOGA)
Art. 9 (Prestiti di esercizio di durata quinquennale)
Art. 10 (Cooperative artigiane di garanzia)
Art. 11 (Potenziamento e sviluppo dell'artigianato marchigiano)
Art. 12 (Formazione professionale)
Art. 13 (Celebrazione del V Centenario della nascita di Lorenzo Lotto)
Art. 14 (Corsi di riqualificazione degli infermieri generici e psichiatrici)
Art. 15 (Contributi nelle spese di gestione e funzionamento degli asili nido comunali)
Art. 16 (Fondi globali)
Art. 17 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 18 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 1982)
Art. 19 (Reimpiego delle somme recuperate a carico dei beneficiari delle provvidenze recate dalla legge 14.10.1979, n. 633 - Eventi sismici 19.9.1979)
Art. 20 (Riduzione delle autorizzazioni alla contrazione di mutui e prestiti per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1981)
Art. 21 (Adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi e smaltimento dei fanghi di risulta)
Art. 22 (Dichiarazione di urgenza)



I residui attivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1981, iscritti, ai sensi dell'art. 41, quinto comma, punto 1, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1982 per l'importo complessivo di L. 332.051.970.435 sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di L. 232.700.011.990.


I residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1981, iscritti, ai sensi dell'art. 91, quinto comma, punto 1, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1982 per l'importo complessivo di L. 174.163.361.020, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di L. 131.926.840.142.


L'ammontare del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1981 iscritto, ai sensi dell'art. 41, sesto comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1982 nell'importo di L. 159.700.009.415 e aumentato di L. 64.746.449.986 e resta quindi stabilito in L. 224.446.459.401, ivi compresa la somma di L. 39.808.089.793 relativa ad annualità , o quote di esse, di limiti di impegno autorizzati negli anni anteriori, finanziate con assegnazioni di fondi dallo Stato con vincolo di destinazione, e riferite ad oneri aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1981 ed indicati nell'elenco n. 4 allegato alla presente legge, da utilizzarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 5.


L'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 1982 iscritto, ai sensi dell'art. 41, sesto comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1982 nell'importo di L. 2.000.000.000 è aumentato di L. 1.775.197.241 e si stabilisce in L. 3.775.197.241.


La somma di L. 39.808.089.793 compresa nel saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1981 di cui al precedente art. 3 può essere utilizzata per l'iscrizione a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno corrente per importi pari alle obbligazioni aventi scadenza nell'anno 1982, mediante atti deliberativi della giunta regionale da trasmettere al consiglio entro 10 giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 65 della legge regionale 30.4.1980, n. 25.
Gli atti deliberativi di cui al comma precedente dispongono il contestuale ed equivalente prelevamento dal fondo di riserva di cassa.


L'autorizzazione di spesa di L. 3.000.000, di cui all'art. 1, primo comma, lettera c), della legge regionale 3.4.1982, n. 11 quale quota di adesione al comitato permanente delle Regioni marittime d'Europa, è aumentata di L. 2.150.000 e si stabilisce in L. 5.150.000.
L'autorizzazione di spesa di L. 25.000.000 di cui all'art. 1, primo comma, lettera i), della legge regionale 3.4.1982, n. 11, quale quota di adesione all'associazione " Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini", è aumentata di L. 25.000.000 e si stabilisce in L. 50.000.000.
Le maggiori spese di L. 2.150.000 e di L. 25.000.000 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli n. 1620104 e n. 4112106 dello stato di previsione della spesa.


L'autorizzazione di spesa già stabilita, per effetto dell'articolo 13 - primo comma, lettera a) - della legge regionale 23.7.1981, n. 18, in lire 14.850 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 dei conguagli di cui all'articolo 2, primo comma, della stessa legge regionale n. 18/1981, è aumentata di L. 4.050 milioni e si stabilisce in L. 18.900 milioni.
La maggiore spesa di lire 4.050 milioni è iscritta, per l'importo di lire 2.050 milioni, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 2222115 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1982; la differenza di lire 2.000 milioni sarà iscritta a carico del corrispondente capitolo del bilancio 1983.
I contributi di conguaglio di cui all'articolo 2, primo comma, della legge regionale n. 18/1981 sono concessi con deliberazione della giunta regionale e con le modalità previste dalla citata legge regionale n. 18/1981.
Resta fermo il limite di spesa stabilito dal primo comma del presente articolo.
Qualora l'importo complessivo dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 18/1981 risulti superiore all'entità della spesa autorizzata i contributi di conguaglio saranno proporzionalmente ridotti.


Sono autorizzate, per l'anno 1982, anticipazioni di fondi a favore dei soggetti compresi nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge fino all'importo controindicato per il pagamento delle spese occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nello stesso elenco n. 1, assistite dal contributo della Comunità economica europea a carico del FEOGA, per la parte finanziata con il detto contributo.
Le anticipazioni di cui al comma precedente saranno rimborsate dai soggetti beneficiari all'atto della riscossione dei relativi contributi comunitari.
Le somme occorrenti per la concessione delle anticipazioni autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo, pari a L. 1.000.000.000, sono iscritte, in termini di competenza e di cassa, a carico del capitolo n. 3123205 dello stato di previsione della spesa; le somme rivenienti dalla restituzione delle dette anticipazioni sono imputate al capitolo n. 5004004 dello stato di previsione delle entrate, i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono stabiliti in L. 1.000 milioni.


Il limite di impegno di durata quinquennale decorrente dall'anno 1982 per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi dei prestiti di esercizio contratti dalle aziende agricole legge 5.7.1928, n. 1760 già stabilito in lire 200 milioni per effetto della legge regionale 3.4.1982, n. 11, è aumentato di lire 40 milioni e si stabilisce in lire 240 milioni.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 3132203 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 40 milioni.


L'autorizzazione di spesa di L. 900.000.000 di cui all'art. 24 della legge regionale 3.4.1982, n. 11, per la concessione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito alle imprese artigiane, previsti dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 24.10.1978, n. 19, è aumentata di L. 600.000.000.
La maggiore somma di L. 600.000.000 di cui al comma precedente è iscritta in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 3222101 dello stato di previsione della spesa.


L'autorizzazione di spesa di L. 60.000.000 per l'anno 1982 di cui all'art. 5 della legge regionale 5.7.1982, n. 26 per la concessione alle cooperative di aziende artigiane e loro consorzi dei contributi previsti dall'art. 1, lettere b) e c), della stessa legge regionale n. 26/1982 è aumentata di L. 12.000.000.
La maggiore somma di L. 12.000.000 di cui al comma precedente è iscritta in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 3222203 dello stato di previsione della spesa.


L'autorizzazione di spesa di L. 1.000.000.000, di cui all'art. 29, primo comma, lettera b), punto 2, della legge regionale 3.4.1982, n. 11, per il finanziamento degli oneri relativi al primo trimestre del piano dei corsi di istruzione professionale per l'anno formativo 1982/1983 da svolgersi a cura degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione, è aumentata di L. 500.000.000 e si stabilisce in L. 1.500.000.000; conseguentemente è aumentato dello stesso importo di L. 500.000.000 l'ammontare del fondo per l'addestramento professionale per l'anno 1982, già stabilito in L. 9.417.094.320, che risulta, per l'effetto, determinato nel nuovo importo di L. 9.917.094.320.
La maggiore spesa di L. 500.000.000 è iscritta in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3322101 dello stato di previsione della spesa.


E' autorizzata per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di L. 150 milioni per le celebrazioni del quinto centenario della nascita di Lorenzo Lotto.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4112103 dello stato di previsione della spesa.


E' abrogato l'art. 37 della legge regionale 3.4.1982, n. 11.
Le somme occorrenti per il finanziamento dei corsi di riqualificazione degli infermieri generici e psichiatrici sono compresi negli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4221125 dello stato di previsione della spesa, che sono aumentati di L. 600.000.000.


E' autorizzata la spesa di L. 340.845.000 per la concessione del saldo dei contributi nelle spese di gestione e funzionamento degli asili nido comunali di cui all'art. 13 della legge regionale 3.9.1979, n. 30, relativamente all'anno 1980.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 4231102 dello stato di previsione della spesa.


L'importo del fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese di parte corrente già stabilito, per effetto dell'art. 40 della legge regionale 3.4.1982, n. 11, in L. 1.900.000.000, è aumentato di L. 680.000.000.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 5100101 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di L. 680.000.000.
All'elenco n. 2 di cui all'art. 40, secondo comma, della legge regionale 3.4.1982, n. 11, sono apportate le variazioni indicate nell'elenco n. 2 allegato alla presente legge.


Il fondo di riserva per le spese obbligatorie, già stabilito per effetto dell'art. 41 della legge regionale 3.4.1982, n. 11, in L. 345.000.000, è aumentato di L. 340.775.404 e si stabilisce in L. 685.775.404.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 5200101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1982 sono aumentati di L. 340.775.404.


Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1982 sono introdotte le altre variazioni di cui alla tabella n. 3 allegata alla presente legge.
Alla denominazione del capitolo 4212202 dello stato di previsione della spesa di cui alla allegata tabella n. 3 dopo le parole "ai centri diurni polivalenti" sono aggiunte le parole "e a opere ospedaliere".


Le somme recuperate a carico dei beneficiari delle previdenze di cui alla legge 14.10.1979, n. 633, concernente gli interventi straordinari nelle zone colpite dagli eventi sismici del 19.9.1979, sono iscritte in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 2004090 dello stato di previsione della entrata e del capitolo n. 2212203 dello stato di previsione della spesa mediante deliberazione della giunta regionale da comunicarsi al consiglio entro 10 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, e sono impiegate per le stesse finalità di cui alla stessa legge.


L'importo del mutuo autorizzato per effetto dell'art. 52, secondo comma, della legge regionale 3.4.1982, n. 11 per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1981, già stabilito in lire 8.302.081.718, è ridotto di L. 77.523.196 e si stabilisce in L. 8.224.558.522.
L'importo di L. 47.777.143.213 iscritto al capitolo n. 5002226 dello stato di previsione dell'entrata è ridotto di L. 77.523.196 e si stabilisce in L. 47.699.620.017.


All'art. 9 della legge regionale 5.8.1982, n. 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) lo stanziamento di cassa del capitolo n. 2122203, già fissato in L. 3.912.256.720, è ridotto di L. 1.289.256.720 e si stabilisce in lire 2.623.000.000;
b) lo stanziamento di cassa del capitolo n. 2122204, già fissato in L. 4.274.000.000, è ridotto di L. 2.000.000.000 e si stabilisce in lire 2.274.000.000;
c) la riduzione dello stanziamento di cassa del capitolo n. 2122201, già stabilita in L. 8.289.256.720, è diminuita di L. 3.289.256.720 e si stabilisce in L. 5.000.000.000.



La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.